Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.