Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10575 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ZIO0 5 7 5 / 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPPEM D Oggetto Risarcimento danni Composta dagli Illami Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente R.G. N. 10336/99 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Cron. 28178 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep 2174 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud.16/01/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 1,55 per diritti il 2.0.LUG. 2002. IE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE GIULIO VENTICINQUE 23, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIOVANNI GENOVESE, che lo difende, giusta delega in UFFICIO COPIE Richiesta copia studio atti;
- ricorrente -
dal Sig. . .S contro per diritti 1:55. il 22.02.02 LLOYD ADRIATICO SPA, MANFREDI DANIELE;
IL CANCELLIERE intimati avverso la sentenza n. 1433/98 della Corte d'Appello di CANCELLERIA ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 30/01/98 e depositata il 29/04/98 (R.G. 2445/96); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 57 udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
Sostituto Procuratore udito il P.M. in persona del 1 Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso in via ÷1 principale per l'inammissibilità e nel merito per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 9/12 gen- naio 1990, MA ES convenne in giudizio, davan- ti al Tribunale di Roma, Daniele Manfredi e la società Lloyd Adriatico s. p. a., chiedendo la condanna in so- lido dei medesimi al risarcimento dei danni da lui pa- titi in conseguenza del sinistro stradale, verificatosi il 23 luglio 1989 lungo la via Pontina e consistente in uno scontro tra la sua autovettura ed un'autovettura di proprietà del Manfredi, assicurato presso la società convenuta. I convenuti si costituirono e contestarono la loro responsabilità. Con sentenza in data 21 luglio 1996, il tribunale adito, ritenuta la responsabilità in pari misura di en- trambi gli automobilisti coinvolti nel sinistro, accol- se, per quanto di ragione, la domanda attorea e condan- del 50% nò i convenuti in solido al pagamento della somma di 1 lire 26.765.000, oltre rivalutazione ed interessi. B. Proposto gravame in via principale dal ES ed 2 in via incidentale dalla società Lloyd Adriatico, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 29 apri- le 1998, rigettò l'appello principale ed in accoglimen- to di quello incidentale, ridusse la somma dovuta a ti- tolo di risarcimento a lire 38.380.460, condannando l'attore a restituire la somma di lire 12.065.540, per- dall'attore medesimo per effettocepita in eccedenza della sentenza di prime cure. Per la cassazione della suindicata sentenza MA ES ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo, il ricorrente deduce che la corte di appello, condannando l'istante alla restitu- zione della somma di lire 12.065.540, non aveva tenuto conto del fatto che nella somma complessiva di lire 50.446.000, corrisposta ad esso ES dalla società assicuratrice, era compreso l'importo di L.10.275.800, dovuto al procuratore antistatario, come da liquidazio- ne in sentenza. Peraltro, appariva evidente l'errore della corte distrettuale, per avere la stessa conside- rato l'intera somma pagata dal Lloyd come percepita dal ricorrente, "pur risultando chiaramente che nell'unica quietanza del Lloyd erano comprese le spese e gli ono- 3 Ź rari di causa e pur risultando dal precetto allegato alla sentenza del Tribunale che il danno effettivamente liquidato al ES non fu di L.50.446.000, ma dal- la differenza tra detta somma e L.10.275.800. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, si osserva, infatti, in una con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, che il ricorso per cassazione in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stes- So - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte a fonti estranee allo stes- so ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Stante la previsione di cui all'art.366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve con- tenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di meri- to ed altresì a permettere la valutazione della fon- datezza di tali ragioni, mediante trascrizione integra- le del documento che si denunci non o male valutato, 10 dato che, per il menzionato principio di autosuffi UFFICIO cienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole de- 22 duzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, che parte ricorrente non poteva limitar- fare riferimento ai documenti (quietanza di paga- si a ' mento e precetto relativo), non valutate dal giudice di trascrivere in ri- merito, ma doveva, necessariamente, corso il loro contenuto, allo scopo di porre questa ट Corte nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere ا ج و ا ب rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimi- tà, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
f La Corte ligation il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. 109T129.11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 456T 20,66 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- TOTA1977 ne, il 16 gennaio 2002. 8061-12,00 Il liere relatore ed estensore ли Il Presidente Vitorio forva IL CANCEL WERE CY Dott.ssa Maria Ajello