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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
RI AN, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4334/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- IRROGAZ. SANZIO n. TK3IR8100006 SANZIONE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3443/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un atto di irrogazione sanzione per l'anno 2010 ( notificato nel 2021) attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate ha applicato la sanzione prevista dall'art. 5, comma 2 del DL
167/1990 pari ad Euro 339.000,00.
Cio' sulla base di un atto di contestazione del 15.10.2021 che faceva riferimento a violazioni della normativa sul c.d. monitoraggio fiscale calcolato sulla percentuale del 6%di euro 5.650.000,00 che risultavano essere stati trasferiti in Liechtenstein ( 3 mln nel 2006, 2,5 nel 2008 e 150.000,00 nel 2009) con causale di pagamento premi lordi su assicurazione vita e fondi pensioni.
Eccepiva:
1) nullità dell'atto per decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento – violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 472/1997: il ricorrente sosteneva che, essendo stati contestati versamenti esteri effettuati negli anni 2006, 2008 e 2009, l'Ufficio aveva fondato l'atto di contestazione ed il successivo atto di irrogazione della sanzione sull'accertamento di annualità in relazione alle quali era decaduto da ogni relativo potere. Infatti, per gli anni 2006 e 2008, non potendo invocare il raddoppio dei termini di decadenza previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009, in quanto norme non retroattive,
l'Agenzia avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, in base al quale: “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi” (ossia rispettivamente: entro il 31.12.2012 ed entro il 31.12.2014). Per l'anno 2009, pur con l'eventuale raddoppio dei termini,
l'accertamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2020;
2) illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, in quanto si baserebbe su presunzioni e indicazioni del tutto generiche che, nemmeno a seguito delle deduzioni difensive a suo tempo presentate dal contribuente, sarebbero state arricchite da elementi concreti di motivazione;
3) omessa dimostrazione della pretesa fiscale, in violazione dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
e dell'art. 2697 c.c.: l'Agenzia ha solo presunto che “l'investimento detenuto nella polizza della Valor life sia detenuto in Liechtenstein anche negli anni successivi”, senza indicare alcuna prova a conforto di una congettura totalmente infondata (atteso che la polizza era stata disinvestita tra il 2007 e il 2009).
Nemmeno potrebbe applicarsi il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, non avendo l'Agenzia riscontrato alcuna violazione o versamenti esteri effettuati nel 2010 ed avendo proceduto sulla base di dati non utilizzabili in quanto relativi ad annualità per le quali erano spirati i termini di decadenza dal potere di accertamento. Ancora, con riguardo al mancato riscontro del contribuente all'invito “n.
I00245/2021” notificato a mezzo PEC in data 15.7.2021, come già chiarito nelle deduzioni difensive a suo tempo inviate all'Agenzia, ciò era stato determinato dalla circostanza che il contribuente (per l'età e la scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici) non si era avveduto di aver ricevuto la notifica a mezzo PEC se non quando i termini per la risposta erano già scaduti;
4) infondatezza dell'atto di contestazione, in violazione degli artt. 4 e 5 del D.L. n. 167/1990: le movimentazioni finanziarie verso l'estero riscontrate dall'Agenzia sono transitate sempre attraverso istituti di credito italiani, in maniera tracciabile, e se per gli anni 2006, 2008 e 2009 il contribuente non ha presentato il quadro RW perché credeva erroneamente - ma in buona fede – di non esservi tenuto che fosse esonerato da tale adempimento. Inoltre, l'Agenzia non ha neanche verificato che il contribuente, negli anni dal 2007 e 2009, aveva proceduto al riscatto della polizza stipulato con la Società_1, come dimostrato da bonifico bancario in data 2.3.2007 da Società_1 per l'importo di euro 999.202,13, intermediato da Banca_2; con la conseguenza che nel 2010 non risultavano investimenti nel Liechtenstein che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 2567/2024, ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:
- Le presunzioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate di verifica delle somme trasferite attraverso i canali bancari ufficiali, che non sono state oggetto di dichiarazione, sono da ritenersi legittime e peraltro risultano incontestate dal ricorrente;
- L'Amministrazione finanziaria non era decaduta dal potere di accertamento atteso che nel 2010
l'investimento era ancora attivo e quindi la notifica avvenuta nel 2021, con i termini raddoppiati della normativa di riferimento, rientrava nei termini.
Avverso detta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo:
- La decadenza dell'accertamento in quanto si basa su movimenti bancari eseguiti negli anni
2006/2008 e come tali fuori dal termine di decadenza;
- Erroneita' della sentenza per aver ritenuto dimostrata la pretesa fiscale , non avendo dimostrato l'Agenzia delle Entrate l'esistenza nell'anno 2010 il permanere in Lichtenstein delle somme trasferite negli anni precedenti;
- Erronieta' della sentenza nel merito per aver negato ogni rilevanza alla documentazione fornita dal contribuente a dimostrazione del rientro dei capitali in Italia.
L'Agenzia delle Entrate si e' ritualmente costituita per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato. Si premette che l'atto impugnato scaturisce dalla segnalazione della Divisione Contribuenti - Settore
Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Est, inviata in esito dell'attività istruttoria avente ad oggetto l'analisi di contratti assicurativi di polizze vita (unit-linked) sottoscritti in regime di libera prestazione di servizi dalle società Società_1 di Assicurazioni sulla Vita S.A, con sede legale a AD (Liechtenstein) e filiale a Dublino, identificata in Italia e Associazione_1 A.G., con sede legale a AD (Liechtenstein).
L'Agenzia delle Entrate fa presente che l'esame della documentazione, esibita a seguito degli accessi eseguiti presso i rappresentanti fiscali in Italia delle suddette società, nonché a seguito della richiesta di documentazione rivolta a un campione di soggetti sottoscrittori delle polizze in esame, aveva evidenziato come le polizze oggetto del controllo costituissero un mero schermo attraverso il quale i contraenti detenevano all'estero attività di natura finanziaria, localizzando di conseguenza le stesse nel Paese ove era depositato il portafoglio titoli. Nel caso di specie, dall'analisi dei dati trasmessi dall'ufficio segnalante, è emerso che il signor Ricorrente_1 ha sottoscritto, in data 8 settembre 2006, una polizza vita con la LI S.A. di AD (polizza n. 57182), ed ha effettuato, in data 29 ottobre 2009, un movimento verso l'estero pari ad € 150.000,00.
Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria risultava inoltre un movimento in uscita verso l'estero del 4 settembre 2006 di € 3.000.000,00 con causale “premi lordi su assicurazione vita e fondi pensione”, come comunicato da Banca_2 S.P.A. (per quanto non viene indicato il Paese estero, la data dell'operazione e la relativa causale lasciavano lecitamente presumere come il movimento in esame avesse ad oggetto il versamento del premio della polizza o fosse comunque collegato all'investimento in esame); c) dai medesimi dati presenti in Anagrafe Tributaria risultavano, altresì, i seguenti movimenti di capitali verso il Liechtenstein sempre con causale “premi lordi su assicurazione vita e fondi pensione”: d) la parte presentava il quadro RW unicamente nell'anno di imposta 2012 (senza comunque indicare investimenti e/o attività finanziarie nel Liechtenstein); e) sempre dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, per quanto venisse rilevata la presenza di diversi movimenti in entrata dall'estero, nessuno di questi proveniva dal Liechtenstein e, conseguentemente, considerata anche l'inottemperanza della parte alle richieste avanzate dall'Ufficio, risultava lecito presumere come l'investimento detenuto nella polizza della
Valor life fosse detenuto nel Liechtenstein anche negli anni successivi a quelli di effettuazione delle operazioni verso l'estero; f) l'investimento/i in questione risultava detenuto, a partire dal 2006, in uno dei
Paesi c.d. “a fiscalità privilegiata”; 3 g) in base al combinato disposto degli articoli n. 12, comma 2-ter del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, l'ultimo anno di imposta sanzionabile, ex articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 167/1990, ovvero l'ultimo anno per il quale non risultavano spirati al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali, era il 2010.
L'Ufficio, con riferimento a detta annualità, ha pertanto correttamente rilevato violazioni della normativa sul c.d. monitoraggio fiscale, di cui al decreto-legge n. 167/1990.
Con riferimento all'eccezione sollevata dall'appellante in merito alla decadenza del potere di accertamento, - pur con i termini raddoppiati previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale,- trattandosi di trasferimenti effettuati negli anni 2006/2008, stante la non dimostrazione che tali somme fossero ancora nel conto nel 2010, si rileva che la stessa deve ritenersi infondata atteso che, in assenza di prova contraria da parte del contribuente, le presunzioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che in tale data, in mancanza di movimentazioni rilevanti successivamente al 2008, tali importi erano ancora detenute nel conto estero, appaiono conformi alla normativa vigente. La consolidata giurisprudenza di legittimita', infatti, ritiene che la violazione dell'art. 12 del DL 78/2009 si puo' basare anche su un solo indizio per giustificare la pretesa fiscale, purche' sia preciso e grave, come deve sicuramente considerarsi quello fornito dall'Agenzia delle Entrate nel caso di specie. Ne' d'altra parte il contribuente ha fornito delle prove contrarie atte a contestare la presunzione utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.
In particolare nella fase procedimentale dell'accertamento tributario il contribuente non ha presentato la documentazione correlata alle attività finanziarie/patrimoniali estere, non ottemperando alle richieste dell'Ufficio avanzate con l'invito n. I00245/2021, con il quale venivano richiesti una serie di documenti, volti a verificare la sussistenza o meno degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o di violazioni di natura reddituale, quali: Ø contratto originario relativo all'investimento in esame;
Ø estratti conto ed estratti patrimoniali dal 01/01/2010 a oggi;
Ø documentazione relativa ai redditi maturati e/o percepiti dal
01/01/2010 a oggi;
Ø giustificazioni in merito a eventuali prelievi di capitale effettuati;
Ø presenza di contitolari e/o delegati a operare;
Ø informazioni su altre eventuali attività di natura finanziaria/patrimoniali detenute all'estero; Ø qualora l'attività estera in questione fosse stata chiusa/riscattata, documentazione attestante il rimpatrio della stessa ovvero il Paese estero ove eventualmente trasferita.
In conclusione, non avendo l'appellante fornito alcun elemento utile a dimostrare di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile, trova piena applicazione, il disposto di cui all'articolo 32, comma 4, del DPR 600/1973, il quale prevede che: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta". In tal senso e' pure la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a tenore del quale “l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 32 in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza"
(Cass. n. 27069 del 27/12/2016; Cass. n. 11765 del 26/05/2014).
Peraltro la documentazione depositata in sede di ricorso, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, oltre ad essere parziale e a riferirsi ad un importo minimo rispetto alla somma totale accertata dagli uffici finanziari, non esaurisce l'ammontare degli investimenti accertati e non incide sulla correttezza e legittimita' dell'accertamento disposto.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 8.000,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
RI AN, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4334/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- IRROGAZ. SANZIO n. TK3IR8100006 SANZIONE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3443/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava un atto di irrogazione sanzione per l'anno 2010 ( notificato nel 2021) attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate ha applicato la sanzione prevista dall'art. 5, comma 2 del DL
167/1990 pari ad Euro 339.000,00.
Cio' sulla base di un atto di contestazione del 15.10.2021 che faceva riferimento a violazioni della normativa sul c.d. monitoraggio fiscale calcolato sulla percentuale del 6%di euro 5.650.000,00 che risultavano essere stati trasferiti in Liechtenstein ( 3 mln nel 2006, 2,5 nel 2008 e 150.000,00 nel 2009) con causale di pagamento premi lordi su assicurazione vita e fondi pensioni.
Eccepiva:
1) nullità dell'atto per decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento – violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 472/1997: il ricorrente sosteneva che, essendo stati contestati versamenti esteri effettuati negli anni 2006, 2008 e 2009, l'Ufficio aveva fondato l'atto di contestazione ed il successivo atto di irrogazione della sanzione sull'accertamento di annualità in relazione alle quali era decaduto da ogni relativo potere. Infatti, per gli anni 2006 e 2008, non potendo invocare il raddoppio dei termini di decadenza previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009, in quanto norme non retroattive,
l'Agenzia avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, in base al quale: “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi” (ossia rispettivamente: entro il 31.12.2012 ed entro il 31.12.2014). Per l'anno 2009, pur con l'eventuale raddoppio dei termini,
l'accertamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.12.2020;
2) illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, in quanto si baserebbe su presunzioni e indicazioni del tutto generiche che, nemmeno a seguito delle deduzioni difensive a suo tempo presentate dal contribuente, sarebbero state arricchite da elementi concreti di motivazione;
3) omessa dimostrazione della pretesa fiscale, in violazione dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997
e dell'art. 2697 c.c.: l'Agenzia ha solo presunto che “l'investimento detenuto nella polizza della Valor life sia detenuto in Liechtenstein anche negli anni successivi”, senza indicare alcuna prova a conforto di una congettura totalmente infondata (atteso che la polizza era stata disinvestita tra il 2007 e il 2009).
Nemmeno potrebbe applicarsi il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, non avendo l'Agenzia riscontrato alcuna violazione o versamenti esteri effettuati nel 2010 ed avendo proceduto sulla base di dati non utilizzabili in quanto relativi ad annualità per le quali erano spirati i termini di decadenza dal potere di accertamento. Ancora, con riguardo al mancato riscontro del contribuente all'invito “n.
I00245/2021” notificato a mezzo PEC in data 15.7.2021, come già chiarito nelle deduzioni difensive a suo tempo inviate all'Agenzia, ciò era stato determinato dalla circostanza che il contribuente (per l'età e la scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici) non si era avveduto di aver ricevuto la notifica a mezzo PEC se non quando i termini per la risposta erano già scaduti;
4) infondatezza dell'atto di contestazione, in violazione degli artt. 4 e 5 del D.L. n. 167/1990: le movimentazioni finanziarie verso l'estero riscontrate dall'Agenzia sono transitate sempre attraverso istituti di credito italiani, in maniera tracciabile, e se per gli anni 2006, 2008 e 2009 il contribuente non ha presentato il quadro RW perché credeva erroneamente - ma in buona fede – di non esservi tenuto che fosse esonerato da tale adempimento. Inoltre, l'Agenzia non ha neanche verificato che il contribuente, negli anni dal 2007 e 2009, aveva proceduto al riscatto della polizza stipulato con la Società_1, come dimostrato da bonifico bancario in data 2.3.2007 da Società_1 per l'importo di euro 999.202,13, intermediato da Banca_2; con la conseguenza che nel 2010 non risultavano investimenti nel Liechtenstein che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 2567/2024, ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione:
- Le presunzioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate di verifica delle somme trasferite attraverso i canali bancari ufficiali, che non sono state oggetto di dichiarazione, sono da ritenersi legittime e peraltro risultano incontestate dal ricorrente;
- L'Amministrazione finanziaria non era decaduta dal potere di accertamento atteso che nel 2010
l'investimento era ancora attivo e quindi la notifica avvenuta nel 2021, con i termini raddoppiati della normativa di riferimento, rientrava nei termini.
Avverso detta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo:
- La decadenza dell'accertamento in quanto si basa su movimenti bancari eseguiti negli anni
2006/2008 e come tali fuori dal termine di decadenza;
- Erroneita' della sentenza per aver ritenuto dimostrata la pretesa fiscale , non avendo dimostrato l'Agenzia delle Entrate l'esistenza nell'anno 2010 il permanere in Lichtenstein delle somme trasferite negli anni precedenti;
- Erronieta' della sentenza nel merito per aver negato ogni rilevanza alla documentazione fornita dal contribuente a dimostrazione del rientro dei capitali in Italia.
L'Agenzia delle Entrate si e' ritualmente costituita per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato. Si premette che l'atto impugnato scaturisce dalla segnalazione della Divisione Contribuenti - Settore
Contrasto Illeciti – Sezione Territoriale Nord Est, inviata in esito dell'attività istruttoria avente ad oggetto l'analisi di contratti assicurativi di polizze vita (unit-linked) sottoscritti in regime di libera prestazione di servizi dalle società Società_1 di Assicurazioni sulla Vita S.A, con sede legale a AD (Liechtenstein) e filiale a Dublino, identificata in Italia e Associazione_1 A.G., con sede legale a AD (Liechtenstein).
L'Agenzia delle Entrate fa presente che l'esame della documentazione, esibita a seguito degli accessi eseguiti presso i rappresentanti fiscali in Italia delle suddette società, nonché a seguito della richiesta di documentazione rivolta a un campione di soggetti sottoscrittori delle polizze in esame, aveva evidenziato come le polizze oggetto del controllo costituissero un mero schermo attraverso il quale i contraenti detenevano all'estero attività di natura finanziaria, localizzando di conseguenza le stesse nel Paese ove era depositato il portafoglio titoli. Nel caso di specie, dall'analisi dei dati trasmessi dall'ufficio segnalante, è emerso che il signor Ricorrente_1 ha sottoscritto, in data 8 settembre 2006, una polizza vita con la LI S.A. di AD (polizza n. 57182), ed ha effettuato, in data 29 ottobre 2009, un movimento verso l'estero pari ad € 150.000,00.
Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria risultava inoltre un movimento in uscita verso l'estero del 4 settembre 2006 di € 3.000.000,00 con causale “premi lordi su assicurazione vita e fondi pensione”, come comunicato da Banca_2 S.P.A. (per quanto non viene indicato il Paese estero, la data dell'operazione e la relativa causale lasciavano lecitamente presumere come il movimento in esame avesse ad oggetto il versamento del premio della polizza o fosse comunque collegato all'investimento in esame); c) dai medesimi dati presenti in Anagrafe Tributaria risultavano, altresì, i seguenti movimenti di capitali verso il Liechtenstein sempre con causale “premi lordi su assicurazione vita e fondi pensione”: d) la parte presentava il quadro RW unicamente nell'anno di imposta 2012 (senza comunque indicare investimenti e/o attività finanziarie nel Liechtenstein); e) sempre dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, per quanto venisse rilevata la presenza di diversi movimenti in entrata dall'estero, nessuno di questi proveniva dal Liechtenstein e, conseguentemente, considerata anche l'inottemperanza della parte alle richieste avanzate dall'Ufficio, risultava lecito presumere come l'investimento detenuto nella polizza della
Valor life fosse detenuto nel Liechtenstein anche negli anni successivi a quelli di effettuazione delle operazioni verso l'estero; f) l'investimento/i in questione risultava detenuto, a partire dal 2006, in uno dei
Paesi c.d. “a fiscalità privilegiata”; 3 g) in base al combinato disposto degli articoli n. 12, comma 2-ter del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, l'ultimo anno di imposta sanzionabile, ex articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 167/1990, ovvero l'ultimo anno per il quale non risultavano spirati al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali, era il 2010.
L'Ufficio, con riferimento a detta annualità, ha pertanto correttamente rilevato violazioni della normativa sul c.d. monitoraggio fiscale, di cui al decreto-legge n. 167/1990.
Con riferimento all'eccezione sollevata dall'appellante in merito alla decadenza del potere di accertamento, - pur con i termini raddoppiati previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale,- trattandosi di trasferimenti effettuati negli anni 2006/2008, stante la non dimostrazione che tali somme fossero ancora nel conto nel 2010, si rileva che la stessa deve ritenersi infondata atteso che, in assenza di prova contraria da parte del contribuente, le presunzioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che in tale data, in mancanza di movimentazioni rilevanti successivamente al 2008, tali importi erano ancora detenute nel conto estero, appaiono conformi alla normativa vigente. La consolidata giurisprudenza di legittimita', infatti, ritiene che la violazione dell'art. 12 del DL 78/2009 si puo' basare anche su un solo indizio per giustificare la pretesa fiscale, purche' sia preciso e grave, come deve sicuramente considerarsi quello fornito dall'Agenzia delle Entrate nel caso di specie. Ne' d'altra parte il contribuente ha fornito delle prove contrarie atte a contestare la presunzione utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.
In particolare nella fase procedimentale dell'accertamento tributario il contribuente non ha presentato la documentazione correlata alle attività finanziarie/patrimoniali estere, non ottemperando alle richieste dell'Ufficio avanzate con l'invito n. I00245/2021, con il quale venivano richiesti una serie di documenti, volti a verificare la sussistenza o meno degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o di violazioni di natura reddituale, quali: Ø contratto originario relativo all'investimento in esame;
Ø estratti conto ed estratti patrimoniali dal 01/01/2010 a oggi;
Ø documentazione relativa ai redditi maturati e/o percepiti dal
01/01/2010 a oggi;
Ø giustificazioni in merito a eventuali prelievi di capitale effettuati;
Ø presenza di contitolari e/o delegati a operare;
Ø informazioni su altre eventuali attività di natura finanziaria/patrimoniali detenute all'estero; Ø qualora l'attività estera in questione fosse stata chiusa/riscattata, documentazione attestante il rimpatrio della stessa ovvero il Paese estero ove eventualmente trasferita.
In conclusione, non avendo l'appellante fornito alcun elemento utile a dimostrare di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile, trova piena applicazione, il disposto di cui all'articolo 32, comma 4, del DPR 600/1973, il quale prevede che: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta". In tal senso e' pure la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a tenore del quale “l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 32 in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza"
(Cass. n. 27069 del 27/12/2016; Cass. n. 11765 del 26/05/2014).
Peraltro la documentazione depositata in sede di ricorso, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, oltre ad essere parziale e a riferirsi ad un importo minimo rispetto alla somma totale accertata dagli uffici finanziari, non esaurisce l'ammontare degli investimenti accertati e non incide sulla correttezza e legittimita' dell'accertamento disposto.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 8.000,00, oltre accessori come per legge se dovuti.