Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3291
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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Massime1

Al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore di vita più modesto. E siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato - o, quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione.

Commentario1

  • 1L’assegno di divorzio non va diminuito se il coniuge vive all’insegna del risparmioAccesso limitato
    Luca Bardaro · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3291
Data del deposito : 7 marzo 2001

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