Sentenza 21 giugno 2010
Massime • 1
Il coadiutore giudiziario nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria è pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice e unitamente all'amministratore giudiziario, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura.
Commentario • 1
- 1. I controlli della Co.Vi.Soc. hanno finalità pubblicisticheStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 26 agosto 2013
Cassazione Penale – Sezione III – Sent. 21864/2013 C.O.N.I. – natura pubblicistica – Co.Vi.Soc. – controlli – finalità pubblicistiche IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA “ 3. Sulla natura pubblicistica del C.O.N.I. e di alcune attività della F.I.G.C. La Corte ha già avuto modo di affrontare il tema dei rapporti fra il C.O.N.I. (ente di diritto pubblico ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242) e le federazioni sportive nazionali, in particolare la F.I.G.C. Si tratta di pronunce originate dalla contestazione di ipotesi di reato legate alla natura pubblica dei fondi che la F.I.G.C. gestisce per conto del C.O.N.I. e utilizza in favore delle società calcistiche affiliate. Le pronunce della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2010, n. 33724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33724 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 21/06/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1334
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19224/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE IL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27 febbraio 2008 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Scuderi Enrico, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 2 luglio 2007 con cui il G.u.p. in sede, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto MI IL responsabile del reato di cui all'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione), per avere consegnato, in una busta chiusa, una decina di carnet di buoni di benzina da dieci euro ciascuno, per un valore complessivo di Euro mille, a RD OL, coadiutore giudiziario nel procedimento davanti al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, procedimento relativo all'amministrazione di alcune aziende operanti nel settore del gas, fra le quali la Central Gas s.p.a., per indurre lo stesso ad adoperarsi a liquidare in suo favore, quale amministratore della Asakogas s.a.s., i crediti vantati nei confronti della Central Gas.
2. - Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
- contraddittorietà della motivazione in ordine al raggiungimento della prova circa la responsabilità dell'imputato;
- erronea applicazione dell'art. 322 c.p. e mancanza di motivazione circa l'idoneità della condotta posta in essere dall'imputato ad integrare il reato contestato;
- violazione dell'art. 322 c.p. e mancanza di motivazione circa la sussistenza della qualità di pubblico ufficiale del OL. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il primo motivo è manifestamente infondato.
Entrambe le sentenze di merito hanno indicato, con estrema precisione, che le fonti di prova a carico dell'imputato sono costituite, in primo luogo, dalle dichiarazioni dello stesso OL RD, nonché da quelle rese da AR SP, altro coadiutore giudiziario nella medesima procedura, ed OL LI, amministratore giudiziario che venne immediatamente informato dell'accaduto dal OL. Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente convergenti, dalle quali è risultato che l'imputato avrebbe offerto i buoni di benzina al fine di agevolare la rapida liquidazione del credito vantato dalla propria società nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il ricorrente insiste su alcune incongruenze delle testimonianze in questione, relative al mese e all'ora del giorno in cui si sarebbe verificato l'episodio oggetto dell'imputazione, rispetto alle quali la Corte d'appello ha avuto modo di precisarne la natura assolutamente secondaria, tale da non mettere minimamente in dubbio la coerenza e la credibilità del racconto, tenuto conto che i tre testimoni sono concordi nel far risalire il fatto all'estate del 2006.
4. - Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente assume che i giudici hanno ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 322 c.p., senza considerare che l'utilità offerta (i buoni di benzina) non fosse idonea alla realizzazione dello scopo, nel senso che non avrebbe mai potuto indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, stante la evidente sproporzione tra il valore dell'offerta e il vantaggio che l'imputato avrebbe potuto realizzare con l'ottenimento del credito vantato.
Anche in questo caso la risposta offerta dalla sentenza impugnata appare del tutto corretta. Infatti, i giudici d'appello hanno ritenuto pienamente idonea l'offerta a configurare il reato di istigazione alla corruzione, in quanto con essa l'imputato non intendeva ottenere il mero adempimento di un'obbligazione, a cui invero aveva diritto, ma mirava ad ottenere il pagamento del credito "in tempi e modi anticipati e preferenziali rispetto agli altri creditori", in altri termini proponendo un'alterazione in proprio favore di quella che avrebbe dovuto essere una corretta e trasparente definizione delle pendenze debitorie della società, "in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza" gravanti sull'amministrazione giudiziaria.
5. - Il terzo motivo è infondato.
Il ricorrente ritiene che il OL non avesse la qualifica di pubblico ufficiale, spettante solo all'amministratore giudiziario e non anche al coadiutore, chiamato a svolgere un'attività di carattere tecnico-contabile, priva di valenza esteriore nei rapporti tra l'amministrazione e gli altri soggetti.
Al contrario, deve ritenersi che per il coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario (nello stesso senso, con riferimento alla figura del coadiutore tecnico-contabile del curatore fallimentare, Sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 13107, Zelli;
Sez. 6, 16 ottobre 2000, n. 11752, Puma). D'altra parte, anche a volere ritenere che il coadiutore non fosse pubblico ufficiale, ma solo incaricato di pubblico servizio, non per questo verrebbe meno la configurabilità del reato di cui all'art.322 c.p., che si riferisce indifferentemente alle due figure previste dagli artt. 357 e 358 c.p.. 6. - L'infondatezza di tutti i motivi proposti comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010