Sentenza 7 novembre 2012
Massime • 2
Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno.
La prova dell'avvenuta consumazione dell'illecito di abusiva duplicazione dei supporti audiovisivi (nella specie, "compact disc" a contenuto musicale) può essere raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, le modalità della vendita (nella specie su bancarella), l'assenza di documenti relativi alla lecita provenienza della merce e l'utilizzo di copertine fotocopiate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2012, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 07/11/2012
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2658
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 11123/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AY HA N. IL 09/05/1977;
avverso la sentenza n. 373/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 12/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12 febbraio 2012 la corte d'appello di Caltanissetta in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Enna nei confronti di AY OU in data 10.7.2008, concedeva al predetto le circostanze attenuanti generiche che dichiarava prevalenti sulla contestata recidiva e per l'effetto riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa con la sospensione condizionale della pena. Il AY era stato condannato dal tribunale di Enna per ricettazione di 525 CD musicali di autori vari, tutti sprovvisti di marchio SIAE, provento del delitto di abusiva riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore. Ricorre per Cassazione l'Imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. erronea applicazione della legge penale. Sostiene il ricorrente che non è ipotizzabile una condotta illecita di ricezione di cose il cui possesso non costituisce reato. Evidenzia il ricorrente di essere stato denunciato per essere stato sorpreso a detenere CD musicali e che la denuncia ha dato origine a due distinti procedimenti: uno per la violazione alla legge sul diritto d'autore ed uno per ricettazione. Il primo procedimento si è concluso in data 8 giugno 2011 con una sentenza della terza sezione della Suprema Corte di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Nel caso in esame la contestazione è rimasta quella di cui all'art. 171, lett. d), mentre la corte territoriale ha ritenuto di operare una distinzione tra le lett. c) e d) dell'indicato articolo affermando che la condotta andava ascritta alla lett. c) per le copertine fotocopiate e la vendita su bancarella. Detta motivazione secondo il ricorrente si poneva in contrasto con l'intestazione della rubrica e il capo di imputazione laddove si parla di ricettazione di CD sprovvisti del marchio SIAE.
2. Mancanza di motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva, sulla rateizzazione, sulla non menzione e sulla possibilità di applicazione della fattispecie prevista dall'art. 648 cpv. c.p.. Il primo motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito indicate. Per quanto concerne il reato contestato è certamente vero - come affermato dal ricorrente -che questa Corte, a seguito della sentenza 8 novembre 2007 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-20/05), resa a sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, ha ritenuto con orientamento costante non più configurabile il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art.171 ter, lett. d). Nell'indicata sentenza, infatti, la Corte di
Giustizia ha concluso affermando che "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, dev'essere interpretata nel senso che le disposizioni nazionali, in quanto abbiano stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno "SIAE" in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato".
Questa Corte ha tuttavia già chiarito anche che la decisione della Corte di Giustizia riguarda esclusivamente le disposizioni della L. n. 22 aprile 1942 n. 633, come successivamente modificata, che contemplano l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. La sentenza non incide dunque sulla tutela del diritto d'autore in quanto tale ed, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell'autore o a quelli relativi alla utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.
Era e rimane vietata, dunque, anche dopo la sentenza, qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno.
Ciò posto, per quanto concerne specificamente il caso di specie, è da evidenziare come il reato presupposto della ricettazione contestata sia in realtà unico facendosi contestualmente riferimento alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, sia alla lett. c) che alla lett. d) espressamente rilevandosi sia la mancanza del contrassegno SIAE che l'abusiva riproduzione dei DVD. Il ricorrente è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 648 c.p., perché, al fine di procurarsi un profitto mediante successiva rivendita a terzi dei prodotti, acquistava o comunque riceveva numero 525 CD musicali di autori vari, tutti sprovvisti di marchio SIAE, provento del delitto di abusiva riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore sul piano degli effetti ciò si traduce nella necessità di una mera puntualizzazione della contestazione che evidentemente può riguardare ora la sola lett. c) come indicato dalla Corte territoriale che ha sottolineato come nel caso in esame la abusiva duplicazione dei supporti non è stata dedotta dalla sola mancanza del contrassegno SIAE, bensì anche dal rilevante numero di supporti posti in vendita (525 CD musicale) rispetto ai quali l'imputato non era stato in grado di esibire nessun documento relativo alla lecita provenienza della merce, ancora dalla presenza di copertine fotocopiate, dalle modalità di vendita, elementi tutti che rendevano certa la illecita provenienza della mercè e l'abusiva duplicazione, senza che l'imputato riuscisse a fornire qualsiasi diversa spiegazione in merito il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
L'entità della pena irrogata escludeva la possibilità di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria ex L. n. 689 del 1981, art. 53. Con riguardo alla lamentata mancata motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del capoverso dell'art. 648 c.p. deve osservarsi che l'attenuante, a fronte della motivazione del primo giudice che l'aveva espressamente esclusa in considerazione del notevole quantitativo di compact disk, era stata genericamente richiesta senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/ 99; Cass Sez. 4 n. 24973/09). Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013