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8 gennaio 1981
8 gennaio 1981
Art. 14.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 , il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico e' stabilito in 30 giorni lavorativi.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 , il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico e' stabilito in 30 giorni lavorativi.