Articolo 14 della Legge 22 dicembre 1980, n. 873
Articolo 13Articolo 15
Versione
8 gennaio 1981
Art. 14.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 , il congedo ordinario per tutto il personale postelegrafonico e' stabilito in 30 giorni lavorativi.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1981