Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena e l'indulto possono essere applicati congiuntamente, in quanto la prima estingue il reato nei termini e alle condizioni previsti dalla legge, mentre il secondo estingue immediatamente la pena.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2008, n. 36663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36663 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 05/06/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2610
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 042366/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND HI IU, N. IL 21/06/1946;
avverso SENTENZA del 20/09/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Cedrangolo Oscar, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Battaglia Antonio del Foro di Termini Imerese, che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.
OSSERVA
AL IN PP, vigile urbano del Comune di Termini Imprese con incarico di coordinatore del servizio di viabilità, ricorre avverso la sentenza del 29 settembre 2007 con cui la Corte di Appello di Palermo, in riforma di quella di primo grado ed in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di falso in atto pubblico, da lui commesso, secondo l'ipotesi di accusa, con l'attestare falsamente nel foglio di servizio del 22 gennaio 2004, di aver elevato numerose contravvenzioni, mentre in realtà queste erano di numero nettamente inferiore al dichiarato.
Deduce il ricorrente:
1) inadeguata valutazione dei fatti e delle prove sia con riferimento all'elemento psicologico, a suo dire insussistente, che all'elemento materiale del reato, non potendo a suo avviso qualificarsi alla stregua di atto pubblico il foglio di servizio;
2) Erroneo diniego dell'indulto, che la Corte territoriale, avendo concesso il beneficio della sospensione condizionate della pena, aveva ritenuto di non poter riconoscere, opinando l'impossibilità di condonare una pena condizionalmente sospesa, laddove invece a suo avviso i due benefici potevano essere riconosciuti congiuntamente. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto propone il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso quando, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato adeguata contezza delle decisione con argomentazione ragionevole, comunque esente da vizi logici e contraddizioni.
Fondato è invece il secondo motivo.
Infatti la sospensione condizionale della pena e l'indulto possono essere concessi congiuntamente, avendo finalità e funzione tra loro diversa, atteso che la sospensione condizionale estinguerà il reato se nei termini previsti dall'art. 163 c.p. l'imputato non ne avrà commesso altri, mentre frattanto l'indulto condona subito la pena. In altre parole, per effetto della concessione congiunta la pena resterà definitivamente condonata, e non avrà effetti l'eventuale consumazione di altro reato nei termini di latenza stabiliti dall'art. 163 c.p.; se poi alla scadenza del termine di sospensione dell'esecuzione della pena non risulteranno commessi altri illeciti, conseguirà l'ulteriore effetto dell'estinzione del reato. La sentenza impugnata dovrà pertanto essere annullata senza rinvio, e deve dichiararsi condonata la pena inflitta all'AL IN, ferma restando la sospensione condizionale già concessa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008