Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 823
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'accordo di mediazione come atto traslativo

    La Corte ha ritenuto che il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e autenticato dal notaio, contenesse l'accordo di riconoscimento dell'usucapione e fosse da considerarsi parte integrante dell'atto traslativo, applicando le esenzioni fiscali previste dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010.

  • Accolto
    Legittimità dell'accordo di mediazione come atto traslativo

    La Corte ha ritenuto che il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e autenticato dal notaio, contenesse l'accordo di riconoscimento dell'usucapione e fosse da considerarsi parte integrante dell'atto traslativo, applicando le esenzioni fiscali previste dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010.

  • Accolto
    Legittimità dell'accordo di mediazione come atto traslativo

    La Corte ha ritenuto che il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e autenticato dal notaio, contenesse l'accordo di riconoscimento dell'usucapione e fosse da considerarsi parte integrante dell'atto traslativo, applicando le esenzioni fiscali previste dall'art. 17 del d.lgs. 28/2010.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 823
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 823
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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