TAR
Sentenza breve 20 marzo 2026
Sentenza breve 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 20/03/2026, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02401/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 05261 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02401/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2026, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
contro
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 02401/2026 REG.RIC.
- del decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 DL 34/2020 prot. M_IT
PR_RMSUI-OMISSIS-del 12/12/2025, pratica P-RM/L/N-OMISSIS- comunicato a mezzo pec al difensore in data 12/12/2025;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. AN GI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a; considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 DL 34/2020, comunicato a mezzo pec al difensore in data
12/12/2025; la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 17 marzo 2026 e trattenuta in decisione; considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento; ritenuto in particolare che:
- con la prima censura parte ricorrente prospetta la violazione degli effetti conformativi della sentenza n.-OMISSIS- con la quale questo Tribunale ha N. 02401/2026 REG.RIC.
annullato il precedente decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 D.L.
34/2020, adottato il 26/06/2025;
- con la seconda censura contesta l'insussistenza dei presupposti del provvedimento impugnato ed il difetto di istruttoria, adottato con la motivazione della insufficienza dei redditi dichiarati dal datore di lavoro; considerato che:
- risulta in motivazione del nuovo decreto di rigetto, qui gravato, che il datore di lavoro ha presentato due dichiarazioni relative all'anno di imposta 2019, la prima datata 15.06.2020, da cui si evince un reddito annuo lordo pari a euro 19.286, la seconda datata 06.07.2020, da cui risulta un aumento reddito annuo lordo pari a euro 25.720 (LM 34) dichiarato nel Modello Unico 2020, coincidente con il redito netto, pari a euro 25.720 (LM36), tale che non risultando detratti i contributi previdenziali dovuti all'Inps non può essere considerato reddito disponibile, così determinando l'inammissibilità della domanda;
-l'Amministrazione ha quindi affermato in motivazione “... la carenza del requisito economico richiesto ai sensi dell'art.103 c.6 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020,
n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell'Interno”;
-ciò premesso, ritiene il Collegio che l'atto impugnato sia viziato dalla censura dedotta dal ricorrente in punto di istruttoria nella misura in cui, a fronte di un reddito non contestato di euro 19.286 per l'anno 2019 (e, quindi, di poco inferiore al limite prefissato di 20.000 euro) e dell'adozione dei provvedimenti di rigetto succedutisi nel corso del 2025 (ovvero circa cinque anni dopo la presentazione dell'istanza di emersione), l'Amministrazione non si sia curata di acquisire i redditi prodotti dal ricorrente nei periodi di imposta successivi all'anno 2019 (dal 2020 al 2024), in modo da verificare la sostenibilità economica nel tempo dell'assunzione di che trattasi, che N. 02401/2026 REG.RIC.
costituisce, invero, il fine ultimo della previsione del predetto limite reddituale fissato in sede ministeriale;
-pertanto, il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza e le circostanze esposte in ordine al reddito minimo necessario in capo al datore di lavoro depongono nel senso del difetto di istruttoria – come detto - censurato dal ricorrente;
- ne segue che le circostanze di fatto esposte nel provvedimento impugnato rendono viziato il nuovo rigetto qui gravato, che avrebbe dovuto compendiare una situazione datoriale aggiornata nel contraddittorio procedimentale; ritenuto per quanto esposto, assorbita ogni altra censura, di accogliere il ricorso per difetto di istruttoria e per l'effetto di annullare il provvedimento impugnato; ritenuto, infine, che le spese del giudizio debbano seguire, come di regola, il criterio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN GI, Referendario, Estensore N. 02401/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AN GI
IL PRESIDENTE
NI IO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/03/2026
N. 05261 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02401/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2401 del 2026, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
contro
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 02401/2026 REG.RIC.
- del decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 DL 34/2020 prot. M_IT
PR_RMSUI-OMISSIS-del 12/12/2025, pratica P-RM/L/N-OMISSIS- comunicato a mezzo pec al difensore in data 12/12/2025;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. AN GI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a; considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 DL 34/2020, comunicato a mezzo pec al difensore in data
12/12/2025; la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 17 marzo 2026 e trattenuta in decisione; considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento; ritenuto in particolare che:
- con la prima censura parte ricorrente prospetta la violazione degli effetti conformativi della sentenza n.-OMISSIS- con la quale questo Tribunale ha N. 02401/2026 REG.RIC.
annullato il precedente decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art. 103 D.L.
34/2020, adottato il 26/06/2025;
- con la seconda censura contesta l'insussistenza dei presupposti del provvedimento impugnato ed il difetto di istruttoria, adottato con la motivazione della insufficienza dei redditi dichiarati dal datore di lavoro; considerato che:
- risulta in motivazione del nuovo decreto di rigetto, qui gravato, che il datore di lavoro ha presentato due dichiarazioni relative all'anno di imposta 2019, la prima datata 15.06.2020, da cui si evince un reddito annuo lordo pari a euro 19.286, la seconda datata 06.07.2020, da cui risulta un aumento reddito annuo lordo pari a euro 25.720 (LM 34) dichiarato nel Modello Unico 2020, coincidente con il redito netto, pari a euro 25.720 (LM36), tale che non risultando detratti i contributi previdenziali dovuti all'Inps non può essere considerato reddito disponibile, così determinando l'inammissibilità della domanda;
-l'Amministrazione ha quindi affermato in motivazione “... la carenza del requisito economico richiesto ai sensi dell'art.103 c.6 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020,
n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell'Interno”;
-ciò premesso, ritiene il Collegio che l'atto impugnato sia viziato dalla censura dedotta dal ricorrente in punto di istruttoria nella misura in cui, a fronte di un reddito non contestato di euro 19.286 per l'anno 2019 (e, quindi, di poco inferiore al limite prefissato di 20.000 euro) e dell'adozione dei provvedimenti di rigetto succedutisi nel corso del 2025 (ovvero circa cinque anni dopo la presentazione dell'istanza di emersione), l'Amministrazione non si sia curata di acquisire i redditi prodotti dal ricorrente nei periodi di imposta successivi all'anno 2019 (dal 2020 al 2024), in modo da verificare la sostenibilità economica nel tempo dell'assunzione di che trattasi, che N. 02401/2026 REG.RIC.
costituisce, invero, il fine ultimo della previsione del predetto limite reddituale fissato in sede ministeriale;
-pertanto, il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza e le circostanze esposte in ordine al reddito minimo necessario in capo al datore di lavoro depongono nel senso del difetto di istruttoria – come detto - censurato dal ricorrente;
- ne segue che le circostanze di fatto esposte nel provvedimento impugnato rendono viziato il nuovo rigetto qui gravato, che avrebbe dovuto compendiare una situazione datoriale aggiornata nel contraddittorio procedimentale; ritenuto per quanto esposto, assorbita ogni altra censura, di accogliere il ricorso per difetto di istruttoria e per l'effetto di annullare il provvedimento impugnato; ritenuto, infine, che le spese del giudizio debbano seguire, come di regola, il criterio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN GI, Referendario, Estensore N. 02401/2026 REG.RIC.
L'ESTENSORE
AN GI
IL PRESIDENTE
NI IO
IL SEGRETARIO