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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 01/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. RO TO. Il Giudice invita l'attore a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. L'avv. Pizzuto si riporta a tutti i propri scritti difensivi dei quali chiede integrale accoglimento, con condanna della controparte anche alle spese del giudizio con distrazione. All'esito della discussione -durante la quale il difensore illustra le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riporta – il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE ET REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TE ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 5/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO RO ( ); C.F._2
attore
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
Convenuti
Oggetto: opposizione all'esecuzione. Conclusioni come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il sollecito di pagamento di € 6.973,61 notificato dal per il Controparte_2 tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativo a presunti canoni idrici riferiti al periodo 31 dicembre 2015 – 17 febbraio 2016. 1.1. L'attore ha dedotto: i. l'illegittimità della riscossione mediante ruolo, trattandosi di corrispettivi di natura privatistica e non di tributi, per i quali è necessario munirsi di titolo esecutivo;
ii. l'erroneità del calcolo dei consumi, ritenendo l'importo sproporzionato e privo di prova;
iii. la prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod.civ. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, la dichiarazione di non debenza delle somme e la condanna alle spese di lite.
1.2. Il e l' sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_1
2. La domanda è infondata.
2.1. L'atto qui opposto consta di un mero sollecito di pagamento e non può essere considerato alla stregua di un atto che si inserisce nella serie procedimentale prevista per l'esecuzione coattiva esattoriale né costituisce estratto del ruolo illegittimamente formato pagina 2 di 4 dall'ente creditore, onde il richiamo alla violazione della previsione dell'art. 21 del D. lgs. 46/2019, che sancisce l'obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un titolo esecutivo per conseguire la riscossione coattiva del canone idrico, non è pertinente. Per come si evince anche dalla causale di pagamento risultante dal modello pagoPA allegato, l'atto in questione è un avviso di pagamento, sicché l' opera, in questo Controparte_3 caso, come semplice incaricato della riscossione volontaria, attività che l'art. 156 del D. lgs. 152/2006 consente di affidare all' e ai soggetti scritti nell'art. 53 del d. Controparte_4 lgs. 446/1997. 2.2. Anche la contestazione nel merito della pretesa si palesa infondata.
2.2.1. Con riferimento ai crediti che scaturiscono da contratti di somministrazione di acqua, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto e quindi la corrispondenza tra i consumi indicati nelle fatture e quelli riportati dal misuratore. Così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, con principio che questo Giudice ritiene applicabile anche in materia di somministrazione di acqua, la rilevazione dei consumi mediante contatore è, infatti, assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che, in caso di contestazione, puntuale, circostanziata e accompagnata anche da eventuale richiesta di verifica [cfr. Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 – 01)], il somministrante deve provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo [cfr. Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 19154 del 19/07/2018 (Rv. 649731 – 02)].
2.2.2. Nel caso che ci occupa, l'odierno attore si è limitato a una contestazione estremamente generica di esorbitanza dei consumi addebitati, senza tuttavia allegare e dimostrare che l'eccessività dei consumi sia imputabile a fattori esterni al suo controllo né di aver mosso nei confronti del creditore una contestazione “puntuale, circostanziata e accompagnata da eventuale richiesta di verifica” della corretta funzionalità del gruppo di misura. Peraltro, egli assume in maniera del tutto arbitraria, nulla risultando dal documento esaminato in proposito, che la somma richiesta sia relativa a un periodo inferiore a due mesi (dal 31/12/2015 al 17/02/2016), da cui il sospetto di erronea misurazione e fatturazione. Il sollecito in questione, in vero, si riferisce all'intera annualità del 2016 e non al periodo da lui indicato. Peraltro, dalle note del sollecito, si evince che il consumo si riferisce a due gruppi di misura, recanti rispettivamente le matricole n. 97/7547027 e n. 94/100618. Nulla avendo l'attore allegato in ordine a tali distinti misuratori e alla natura delle utenze servite, non è possibile a questo giudice alcuna delibazione in merito alla fondatezza delle contestazioni sollevate, che debbono pertanto essere disattese.
2.3. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
2.3.1. Il canone per il servizio idrico rientra nelle prestazioni periodiche aventi connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi a carattere continuativo e soggiace, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 cod. civ.
2.3.2. Nella specie, il canone idrico richiesto concerne l'anno 2016, sicché la prescrizione sarebbe maturata il 31/12/2021. Poiché il sollecito qui impugnato ha indubbio valore di atto idoneo a costituire in mora il debitore anche per gli effetti dui cui all'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è stata validamente interrotta, onde il credito non può dirsi estinto. pagina 3 di 4 3. In punto di spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose, non si fa luogo a condanna della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale ordinario di Paola, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così dispone: Rigetta la domanda. Compensa le spese di lite. Paola, 1 dicembre 2025. Il Giudice TE ET
pagina 4 di 4
Verbale di udienza del 01/12/2025
È presente, per l'attore, l'avv. RO TO. Il Giudice invita l'attore a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. L'avv. Pizzuto si riporta a tutti i propri scritti difensivi dei quali chiede integrale accoglimento, con condanna della controparte anche alle spese del giudizio con distrazione. All'esito della discussione -durante la quale il difensore illustra le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riporta – il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TE ET REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TE ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 5/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO RO ( ); C.F._2
attore
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
Convenuti
Oggetto: opposizione all'esecuzione. Conclusioni come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il sollecito di pagamento di € 6.973,61 notificato dal per il Controparte_2 tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativo a presunti canoni idrici riferiti al periodo 31 dicembre 2015 – 17 febbraio 2016. 1.1. L'attore ha dedotto: i. l'illegittimità della riscossione mediante ruolo, trattandosi di corrispettivi di natura privatistica e non di tributi, per i quali è necessario munirsi di titolo esecutivo;
ii. l'erroneità del calcolo dei consumi, ritenendo l'importo sproporzionato e privo di prova;
iii. la prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod.civ. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, la dichiarazione di non debenza delle somme e la condanna alle spese di lite.
1.2. Il e l' sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_1
2. La domanda è infondata.
2.1. L'atto qui opposto consta di un mero sollecito di pagamento e non può essere considerato alla stregua di un atto che si inserisce nella serie procedimentale prevista per l'esecuzione coattiva esattoriale né costituisce estratto del ruolo illegittimamente formato pagina 2 di 4 dall'ente creditore, onde il richiamo alla violazione della previsione dell'art. 21 del D. lgs. 46/2019, che sancisce l'obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un titolo esecutivo per conseguire la riscossione coattiva del canone idrico, non è pertinente. Per come si evince anche dalla causale di pagamento risultante dal modello pagoPA allegato, l'atto in questione è un avviso di pagamento, sicché l' opera, in questo Controparte_3 caso, come semplice incaricato della riscossione volontaria, attività che l'art. 156 del D. lgs. 152/2006 consente di affidare all' e ai soggetti scritti nell'art. 53 del d. Controparte_4 lgs. 446/1997. 2.2. Anche la contestazione nel merito della pretesa si palesa infondata.
2.2.1. Con riferimento ai crediti che scaturiscono da contratti di somministrazione di acqua, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto e quindi la corrispondenza tra i consumi indicati nelle fatture e quelli riportati dal misuratore. Così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, con principio che questo Giudice ritiene applicabile anche in materia di somministrazione di acqua, la rilevazione dei consumi mediante contatore è, infatti, assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che, in caso di contestazione, puntuale, circostanziata e accompagnata anche da eventuale richiesta di verifica [cfr. Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 – 01)], il somministrante deve provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo [cfr. Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 19154 del 19/07/2018 (Rv. 649731 – 02)].
2.2.2. Nel caso che ci occupa, l'odierno attore si è limitato a una contestazione estremamente generica di esorbitanza dei consumi addebitati, senza tuttavia allegare e dimostrare che l'eccessività dei consumi sia imputabile a fattori esterni al suo controllo né di aver mosso nei confronti del creditore una contestazione “puntuale, circostanziata e accompagnata da eventuale richiesta di verifica” della corretta funzionalità del gruppo di misura. Peraltro, egli assume in maniera del tutto arbitraria, nulla risultando dal documento esaminato in proposito, che la somma richiesta sia relativa a un periodo inferiore a due mesi (dal 31/12/2015 al 17/02/2016), da cui il sospetto di erronea misurazione e fatturazione. Il sollecito in questione, in vero, si riferisce all'intera annualità del 2016 e non al periodo da lui indicato. Peraltro, dalle note del sollecito, si evince che il consumo si riferisce a due gruppi di misura, recanti rispettivamente le matricole n. 97/7547027 e n. 94/100618. Nulla avendo l'attore allegato in ordine a tali distinti misuratori e alla natura delle utenze servite, non è possibile a questo giudice alcuna delibazione in merito alla fondatezza delle contestazioni sollevate, che debbono pertanto essere disattese.
2.3. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
2.3.1. Il canone per il servizio idrico rientra nelle prestazioni periodiche aventi connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi a carattere continuativo e soggiace, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 cod. civ.
2.3.2. Nella specie, il canone idrico richiesto concerne l'anno 2016, sicché la prescrizione sarebbe maturata il 31/12/2021. Poiché il sollecito qui impugnato ha indubbio valore di atto idoneo a costituire in mora il debitore anche per gli effetti dui cui all'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è stata validamente interrotta, onde il credito non può dirsi estinto. pagina 3 di 4 3. In punto di spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose, non si fa luogo a condanna della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale ordinario di Paola, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così dispone: Rigetta la domanda. Compensa le spese di lite. Paola, 1 dicembre 2025. Il Giudice TE ET
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