TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO NO, nella causa iscritta al N. 4917/2022 R.G.L., promossa
D A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 Pt_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 [...]
, e Pt_17 Parte_18 Parte_19
, rappresentati e difesi dall'avv. ABBAGNATO Parte_20
EP ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore predetto in PALERMO, VIA ALESSIO NARBONE n. 66
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. CIMINO LUIGI, BARBERA FEDERICA
RI e TI LV ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori predetto in INDIRIZZO TELEMATICO - resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione del ricorrente e – ritenuta l'illegittimità della condotta datoriale in Parte_2
relazione al supernastro lavorativo, alle modalità di comunicazione dei turni di lavoro e all'assegnazione agli autisti di mansioni di rifornimento carburante non retribuite, nonché il diritto dei lavoratori alla retribuzione del tempo di lavoro aggiuntivo derivante dalla fermata presso l'Aeroporto di ER di alcune corse
- condanna la al pagamento nei confronti degli altri Controparte_1
ricorrenti delle seguenti somme, per ciascuno di essi indicate, per i titoli di cui in motivazione:
€ 9.529,74 Parte_1
€ 7.765,84 Parte_3
€ 6.491,37 Pt_4
€ 8.215,44 Parte_5
€ 8.212,27 Parte_6
€ 11.090,88 Parte_7
€ 4.500,32 Parte_8
€ 7.868,00 Parte_9
€ 7.009,00 Parte_10
€ 5.509,69 Parte_21
€ 4.381,77 Parte_12
€ 8.695,89 Parte_13
€ 8.299,12 Parte_14
€ 8.615,53 Parte_22
€ 13.629,40 Parte_16
€ 8.881,41 Parte_17
€ 13.668,72 Parte_18
€ 9.565,02 Parte_19
€ 9.364,32 Parte_20
importi tutti comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/09/2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato, ex art. 429 c.p.c., da detta data al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ABBAGNATO EP, antistatario.
Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2022 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio deducendo: Controparte_1
“Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti della con mansioni di Controparte_1
autista – operatore d'esercizio. Più in particolare, questi sono i turni e le tratte effettuate dai ricorrenti: ER – AN;
ER – Alcamo;
ER – Partinico;
ER – Balestrate;
ER – Trappeto;
ER – Paceco;
AN – Aeroporto PU RA;
ER –
Terrasini; Camporeale – Alcamo;
Balestrate – Alcamo;
Grisì – Alcamo. Come è dato evincersi dai turni e le buste paga, tutti gli autisti sono impegnati nell'attività lavorativa anche per più di dodici ore.
Infatti, oltre alla normale retribuzione, ai ricorrenti viene riconosciuta un'indennità c.d. di supernastro. Questo perché in alcune giornate i ricorrenti superano il c.d. nastro lavorativo di 12 ore. Ad esempio, allorquando viene disimpegnata la tratta ER – AN, il turno 102, dal lunedì al venerdì, ha un lavoro impegnativo di 15 ore, poiché l'autista inizia alle 6,15, da
ER, arriva a AN alle ore 8,30, riparte alle 9,00, arrivando a ER alle 11,10, ripartendo da ER alle 16,20, con arrivo alle 18,30, per poi ripartire alle 19,00 e concludere il servizio alle ore 21,15. Questa tratta, così come altre (tutte elencate in elenco a parte come allegato 3, ma notificate alla controparte), illustrate nei fogli allegati sono istituzionalizzati (cfr. allegati 3 e ss, fogli turni, all. 1). Diverse e continue sono state le lamentele dei lavoratori, in ordine al supera-mento del periodo massimo di occupazione. Così come più volte, le OO.SS. chiedevano le reali e motivate ragioni di tale sforamento. L'azienda convenuta, tuttavia, si limitava a rispondere che vi erano esigenze di servizio. Ad ogni modo, proprio per l'opposizione dei Sindacati all'utilizzo abituale del super nastro, le stesse OO.SS. si rifiutavano di stabilire un'indennità per il servizio in eccedenza svolto. Proprio per non istituzionalizzare un'eccezione.
Ecco le ragioni per cui la determinava unilateralmente il corrispettivo in Controparte_1
più dovuto per le ore di super nastro effettuate, come da tabella allegata alla produzione (all. 9).
Ciò premesso, oggi quel che viene preteso dagli odierni ricorrenti non è la semplice indennità di supernastro, bensì, il risarcimento del danno psico - fisico subito dagli stessi, per un uso disinvolto ed immotivato (se non per ragioni economiche) del superamento del nastro lavorativo, in aperta violazione dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 7 del D. Lgs. 66/03, nonché dell'art. art. 3 della direttiva 2003/88/CE. (…)
Altro uso dell'azienda procedere alla trasmissione settimanale del foglio turni servizio. È, però, abitudine trasmettere tali servizi ad appena 48 ore dall'inizio dei ser-vizi. La consuetudine dell'azienda, infatti, è trasmettere gli orari settimanali il venerdì pomeriggio, per l'inizio del lavoro il lunedì mattina. Non è chi non veda che una tale condotta aziendale produca disagi “regolari” ai ricorrenti e che, tra l'altro, tale comportamento sia illegittimo. Per quanto riguarda i lavoratori part – time (i sigg.ri , ), infatti, l'art. 6 del D. Lgs. 81/15, ai comma Pt_23 Pt_2 Parte_8
4 e 5, così recita: “Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai con-tratti collettivi”.
Appare evidente, dunque, l'illegittimità della condotta dell' Controparte_2
oggi ricorrenti.
Medesimo discorso per i lavoratori full – time. Benchè, infatti, non vi sia una disposizione chiara, come quella prevista all'art. 6 del D.Lgs. 81/15, appare inammissibile l'invio regolare dei turni di servizio, ad appena 48 ora prima dell'inizio della settimana lavorativa con un semplice messaggio sul tablet di servizio.
È fin troppo ovvio che una tale prassi renda impossibile ai ricorrenti una propria organizzazione familiare, per il godimento del tempo libero, violando il diritto alla salute, previsto costituzionalmente all'art. 32, nonchè il R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 10 eL. n. 138 del
1958, art. 10, che prevedono altresì l'obbligo per le aziende di affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza. (…)
Alla lettura delle mansioni previste per l'operatore d'esercizio appare evidente che non vi sia alcun obbligo contrattuale, che preveda quello di rifornire di carburante il veicolo guidato.
Anzi, per la particolarità dell'operazione (maneggio denaro, responsabilità sul quantitativo di carburante immesso, utilizzo della pompa di benzina), appare un'attività che debba essere svolta da altro personale o, comunque, è un'attività accessoria, che deve essere remunerata. Tutto ciò, invece, non avviene. I ricorrenti, infatti, allorquando si trovano nell'autoparco di AN, in via
Libica, durante l'attesa della partenza, vengono invitati a percorrere n. 3,5 km, per un totale di
7 km (tra andata e ritorno), e di 20 minuti di tempo, e rifornire al sistema self service del rifornimento di benzina di via Tenente RE Alberti. Tutto ciò senza alcuna remunerazione aggiuntiva e fuori dalle normali man-sioni. Sul punto, è bene chiarire che al di là di un problema economico, sorgono preoccupazioni in ordine alla copertura assicurativa e/o responsabilità per l'attività prestata, atteso che tale tipo di servizio non è individuabile tra quelli previsti dal CCNL per gli autisti. (…)
Cronometrando i viaggi da AN a ER, passando per l'aeroporto di PU RA, i conducenti impiegano regolarmente dieci minuti in più rispetto all'orario di marcia e, soprattutto, all'orario di lavoro stabilito.
Sebbene si potrebbero contare ore ed ore di straordinario racimolato con i ritardi di dieci minuti, oggi i sigg.ri depositano i cronotachigrafi di alcuni viaggi Pt_13 Pt_10 Pt_21 Parte_8
effettuati, al fine di chiedere il riconoscimento di un'ora di straordinario ciascuno e far regolarizzare gli orari di lavoro di tutti i lavoratori”.
Concludevano, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare illegittima l'applicazione dei ricorrenti ad ore superiori al nastro lavorativo, nelle forme e nei tempi indicati in ricorso.
Ritenere e dichiarare, pertanto, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per l'illegittima applicazione del supernastro e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1
in favore dei ricorrenti dei seguenti importi, a titolo di risarcimento del danno: Parte_1
€. 3.567,24; CO HI: €. 683,64; AS SI: €. 3.385,78; NT
[...] Gaspare: €. 3.514,87; €. 3.437,44; €. 3.405,91; Parte_5 Parte_24
AU AT: €. 5.702,06; La SA SA: €. 1.650,32; La MA EN: €.
2.016,45; ME TO: €. 2.192,60; €. 2.801,77; Parte_11 Parte_12
€. 375,61; €. 669,76; : €. 2.816,94;
[...] Parte_14 Parte_15
PU PI: €. 2.808,91; EA FA: €. 751,52; MO RE: €. 7.832,16;
€. 4.821,30; SE MA: €. 3.514,87; €. 1.432,52; Parte_19 Parte_20
Ritenere e dichiarare scorretta e/o illegittima la prassi della comunicazione dei turni di lavoro a ridosso dell'inizio della settimana lavorativa e, comunque, meno di 72 ore. Per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori con Controparte_1
liquidazione in via equitativa del danno patito.
Ritenere e dichiarare, inoltre, dovuta ai ricorrenti un'indennità per la non dovuta prestazione di rifornimento di carburante, presso la stazione di benzina di AN. Per l'effetto, condannare la società convenuta ad un indennizzo, da calcolarsi in via equitativa, in favore dei lavoratori che hanno prodotto i cronotachigrafi, a dimostrazione dei rifornimenti.
Ritenere e dichiarare, infine, il diritto dei sigg.ri Pt_13 Pt_10 Pt_21 Parte_8
all'indennità di straordinario, pari ad un'ora lavorativa, per il tempo impegnato in più, rispetto all'orario ordinario, per la tratta di servizio che prevede il passaggio dall'Aeroporto NE –
IN, così come dimostrate dai cronotachigrafi prodotti. Per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando: era legittimo il supernastro lavorativo, per il quale i ricorrenti ricevevano un'indennità, ugualmente legittime erano le modalità di comunicazione dei turni e di rifornimento carburante, compensato ai ricorrenti come correttamente retribuito era il turno in cui la corsa
ER – AN all'andata o al ritorno prevede fermata presso l'Aeroporto
NE-IN di ER.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Con note del 07/05/2024 la società resistente eccepiva l'inammissibilità delle domande proposte da per intervenuta conciliazione;
Parte_2
precisava che, in data 26/01/2024 quest'ultimo ha stipulato un verbale di conciliazione con la , rinunciando ad ogni pretesa traente titolo Controparte_1
dall'intercorso rapporto di lavoro e, in particolare, “[…]c) per compensi ad ogni titolo rivendicati[…] i) per lavoro straordinario[…] o) per risarcimento dei danni, a qualunque causa ascrivibili […], nonché per qualsiasi altro motivo, anche non menzionato, purchè connesso al rapporto di lavoro.”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Relativamente alla posizione di , parte ricorrente Parte_2
eccepiva che la conciliazione giudiziale opposta dalla resistente non poteva avere, con tutta evidenza, riguardo alla presente controversia, atteso che questa era già pendente, eppure non veniva citata nel predetto verbale di conciliazione né con il numero di ruolo e neppure con il preciso oggetto, con la conseguenza che la domanda qui proposta dal non risulta improcedibile per intervenuta Pt_2
conciliazione, di cui, del resto, il difensore del ricorrente non era stato portato a conoscenza da parte del difensore della parte resistente, che rappresentava la società anche nel procedimento in cui venne stipulato il verbale di conciliazione.
Parte resistente ha insistito per l'improcedibilità della domanda del , Pt_2
deducendo che nella conciliazione si fa riferimento a tutti i crediti in qualsiasi modo derivanti dal rapporto di lavoro fra le parti.
Osserva il Tribunale che, sulla scorta del predetto verbale di conciliazione giudiziale, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla posizione del predetto lavoratore.
Venendo, quindi, alla trattazione del merito del giudizio, in relazione agli altri ricorrenti.
I testi, sentiti all'udienza del 24/11/2023, hanno dichiarato:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente, o meglio ora mi viene fatto Testimone_1
presente che fra i ricorrenti c'è mio figlio dipendente della convenuta. Parte_5
A.D.R.: Sono a conoscenza dei fatti perché prima di andare in pensione ero capo unità tecnica della società convenuta. A.D.R.: Io stesso, su richiesta dell'azienda convenuta, quando ero dipendente, ho creato un sistema antiintrusione nel tappo del serbatoio dei mezzi aziendali, che impedisce di infilare un tubo con il quale asportare il gasolio dal serbatoio. Quindi, al fine di evitare furti di gasolio, questo sistema è stato montato su tutti i mezzi aziendali;
esso, tuttavia, comporta come conseguenza un restringimento del foro di entrata del gasolio, con conseguente rallentamento delle fasi di rifornimento del carburante, che si sono quindi allungate come tempo rispetto a quelle necessarie per il rifornimento di mezzi analoghi che non abbiano montato il dispositivo antintrusione, perché questo, come detto, restringe anche il foro di entrata del carburante del serbatoio. A.D.R. di parte convenuta: Sono andato in pensione nel 2016, ma ho continuato a collaborare con l'azienda dopo il pensionamento e fino al 2020”.
: “Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ero autista Email_1 della convenuta fino al 2020. A.D.R.: Gli autisti della convenuta a volte nell'arco della giornata svolgono anche 12-13 ore di lavoro, in conseguenza delle turnazioni. A.D.R.: Sulla tratta ER – AN in genere i turni comportavano la partenza la mattina presto tra le 5:30 e le 6:30 e poi l'autista faceva almeno una volta il ritorno, oppure faceva nello stesso turno più volte andata a ritorno, secondo il turno. Quella ER
AN non era la mia tratta perché io lavoravo con sede ad Alcamo, non conosco quindi la durata del turno 102 ER AN. A.D.R.: Del pari per gli altri turni indicati non sulla sede di Alcamo. Ad esempio il turno 302 durava almeno 11 ore anche se non sono in grado ora di ricordare esattamente gli orari dei mezzi, ricordo che il turno prevedeva che lo stesso autista facesse più volte il viaggio di andata e ritorno fra le località interessate, che mi pare fossero Alcamo
e ER. A.D.R.: Il turno di servizio prevedeva almeno cinque giorni lavorativi a settimana e ci veniva consegnato con cadenza settimanale con un paio di giorni di anticipo. In particolare, essi venivano consegnati il venerdì per il lunedì ma anche per la domenica, ove si fosse di turno la domenica. A.D.R.: Da circa almeno 3 o 4 anni il turno mensile non riporta più i nominativi degli autisti. I turni di fatto erano settimanali e potevano essere anche modificati in caso di esigenze urgenti all'ultimo momento. A.D.R.: Agli autisti che si trovano presso l'Autoparco di AN, che era fuori città sulla strada di Paceco, veniva chiesto dall'azienda di fare rifornimento di carburante presso il distributore di Via Ten. RE Alberti, distante circa
3-4 chilometri A.D.R.: E' vero che gli autisti che fanno servizio che prevede di passare dall'aeroporto di ER PU RA (NE IN) ritardano di circa 15 minuti sulla tabella di marcia, perché questo tempo è necessario per uscire dall'autostrada e giungere presso l'aeroporto. A.D.R. di parte convenuta: Io facevo servizio su tratte che prevedevano lo stazionamento presso l'autoparco di AN, non invece quella che prevedeva la sosta presso l'aeroporto di ER”.
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a Parte_25
conoscenza dei fatti perché sono responsabile amministrativo della convenuta e per questo sono a conoscenza di alcune circostanze di cui si occupa l'Ufficio Movimento A.D.R.: Un turno in superonastro è un turno che prevede un impegno lavorativo superiore alle 12 ore. A.D.R.: Non so per quale motivo vengano fatti turni in superonastro, perché io non me ne occupo A.D.R.: So che ci sono stati degli incontri sindacali per stabilire il compenso del superonastro, io ero presente a uno avvenuto nel maggio
2021 ed anche a uno tenuto nel 2023. L'azienda aveva fatto una proposta per determinare le retribuzioni delle ore in superonastro, ma non si trovò un accordo perché venne riferito che i lavoratori non volevano fare ore di lavoro in superonastro. A.D.R.: Non so se vengano redatti turni continuativamente in superonastro. A.D.R.: Non mi risulta che per il rifornimento a AN in Via Ten. RE Alberti vi sia una particolare forma di retribuzione. A.D.R.: Non so quanto tempo sia necessario a un mezzo per fare rifornimento del pieno di carburante. A.D.R. di parte convenuta: Non so del rifornimento alla stazione di Via Ten- Alberti a AN, perché non mi occupo della Stazione di AN.
A.D.R.: Non so quanti turni fossero in superonastro nel periodo dal 2015 al 2022. A.D.R.: so che il giovedì o venerdì venivano trasmessi agli autisti i turni della settimana successiva. Io trasmettevo la mail e quindi non so quanti torni fossero in superonastro. A.D.R.: Mi viene mostrato il doc. 3 di parte ricorrente: non so se le tratte ivi indicate superassero il nastro lavorativo A.D.R.: A volte ho trasmesso una rotazione mensile, non ricordo se vi sia un turno mensile e se in esso sia o meno indicato il nominativo degli autisti A.D.R.: Non so quanto dista l'autoparco di AN dalla Stazione di servizio di Via Tenente
Alberti. A.D.R.: Non so se i mezzi la cui tratta passa dall'aeroporto di ER PU RA abbiano ritardo sulla tabella di marcia”.
FA TT: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perchè sono dipendente della convenuta e mi occupo dei turni del personale. A.D.R.: Un turno in superonastro
è un turno che eccede le 12 ore di lavoro. Viene disposto questo tipo di turni quando deve essere soddisfatta l'esigenza dell'utenza e magari su quella località vi è solo una corsa di andata e una di ritorno al giorno A.D.R.: ER AN è una linea che ha 19 corse al giorno e vi sono due o tre turni in superonastro. A.D.R.: Vi sono stati incontri sindacali nel 2021, ma non venne raggiunto nessun accordo in quella sede, perché i sindacati hanno detto di no alla nostra proposta, non so per quale ragione. A.D.R.: Il rifornimento effettuato presso il distributore di via Ten Alberti a AN viene monetizzato con 10 minuti di trasferimento per l'andata dall'autoparco o dal capolinea al rifornimento, 10 minuti per il rientro e 10 minuti per il rifornimento, in totale
30 minuti. A.D.R.: In busta paga il pagamento non è evidenziato in modo specifico, perché questa mezz'ora va ad aumentare l'orario di servizio.
A.D.R.: Non so quanto tempo si impiega a fare rifornimento di carburante su un mezzo.
A.D.R.: Il distributore di via Ten Alberti dista se non erro 3,5 chilometri dall'autoparco.
A.D.R.: Non so dire quali fossero i turni in supoeronastro sulla tratta ER AN, posso dire che erano uno o due al giorno. A.D.R.: I turni sulla tratta ER AN erano 13 turni mi sembra A.D.R.: I turni erano settimanali e venivano comunicati due giorni prima, o giovedì o venerdì per la settimana successiva A.D.R.: Comunichiamo agli autisti una turnazione di base, che non contiene i nominativi degli autisti. A.D.R.: Le corse vengono pagate in modo uguale per tutte le fasce orarie, l'orario calcolato è quello medio, sicchè il passaggio dall'aeroporto di PU RA non comporta nessun ritardo sulla tabella di marcia. A.D.R. di parte ric.: Viene mostrato al teste il doc. n. 3 del ricorrente, ma il teste dichiara di non ricordare comunque i numeri delle tratte o linee con superonastro.
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti Controparte_3
perché sono il titolare del distributore di carburante di Via Ten. Alberti a AN. A.D.R.: Il mio distributore non è dotato di una pompa per gli automezzi pesanti, cioè che ha un flusso di carburante superiore rispetto alle pompe ordinarie”.
In punto di diritto, va premesso che la regolamentazione relativa ai riposi per i conducenti di mezzi per il trasporto – nella specie – di persone pet tratte superiori ai 50 Km, come chiarito dalla Suprema Corte, n. 20794/2024, vanno collocati nella cornice del Regolamento CE 561/2006, fino all'entrata in vigore del Regolamento
CE 2054/2020. Sul primo, con la predetta pronuncia, la Corte ha chiarito: “ 10.
E' opportuno precisare che, nella fattispecie in esame, si applica ratione temporis (con riguardo agli anni oggetto della domanda originaria) il Regolamento CE n. 561/2006 e non quello successivo n. 1054/2020.
11. Ciò premesso, le disposizioni del Regolamento da prendere in considerazione sono:
Articolo 1: “il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo a trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale: Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada”.
Articolo 4: “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
[…] h) “periodo di riposo settimanale”: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il
“periodo di riposo settimanale ridotto”;
- “periodo di riposo settimanale regolare”: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- “periodo di riposo settimanale ridotto”: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 6, ad una durata minima di 24 ore continuative;
i) “settimana”: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica”.
Articolo 8 comma 6: “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure;
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di
24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
12. La questione in fatto, sottesa alla pretesa in diritto degli originari ricorrenti, per gli anni in contestazione addetti alle mansioni di operatore di esercizio par. 183 delle declaratorie contrattuali per tratte superiori a km. 50, è rappresentata dalla circostanza di avere usufruito, solo ed esclusivamente, di un solo riposo settimanale ridotto di ore 24.
13. La Corte territoriale, in sintesi, ritenuta pacifica la frazionabilità dei riposi, ha ritenuto che ciò che rilevava fosse il fatto che entro la terza settimana, successiva alla settimana in cui i riposi devono essere fruiti, i conducenti avessero goduto di riposi non inferiori alle 69 ore complessive per recuperare le proprie energie psico-fisiche.
14. Orbene, ritiene questa Corte che l'interpretazione dell'art. 8 co. 6 del Regolamento menzionato, fornita dai giudici di seconde cure, non sia corretta.
15. Invero, dalla lettura della norma europea e dal chiaro tenore letterale della stessa emerge con evidenza che il termine complessivo di riposo, che deve essere fruito entro la terza settimana, è di
90 ore (due riposi ordinari di 45 ore nel corso di due settimane consecutive oppure un riposo ordinario di 45 ed uno ridotto di 24 con la possibilità di recupero delle ore mancanti (21) entro la terza settimana affiancandole ad altro periodo di riposo.
16. A prescindere dalla tematica della infrazionabilità dei riposi e dei limiti in cui questa è consentita, ad essere errato, pertanto, è il dato di partenza del ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto il termine minimo delle ore di riposo da fruire entro la terza settimana in 69 ore e, quindi, ha considerato che i tre riposi di 24 ore, goduti ogni settimana dai ricorrenti per un totale di 72 ore, fossero comunque idonei per il recupero delle energie psico-fisiche: ciò, come detto, non è condivisibile.”.
Dal 20.08.2020 il nuovo Regolamento citato ha previsto ulteriori deroghe in relazione ai limiti massimi dei tempi di guida, così riassunte dalla circolare del
Ministero dell'Interno del 16.03.2021: “Le deroghe sul rispetto dei tempi di guida
Oltre la deroga generale già esistente, prevista dall'art. 12 del Reg. UE 561/06 (il conducente può superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo, della merce), il nuovo Regolamento ha aggiunto altre due deroghe sul rispetto dei tempi di guida, che riguardano: la possibilità di superare di massimo un'ora, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale (o anche giornaliero). Il Ministero ritiene inammissibile l'utilizzo della deroga quando il superamento dei tempi di guida sebbene diretto a consentire il rientro nei predetti luoghi, non sia finalizzato a permettere lo svolgimento del periodo di riposo settimanale o quando sia diretto a consentire lo svolgimento del riposo settimanale, ma in luoghi differenti da quelli sopra indicati. Il superamento di massimo due ore del periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Questa ipotesi – a differenza della precedente – esclude l'inizio di un nuovo periodo di riposo giornaliero, ma è funzionale solo a garantire lo svolgimento del riposo settimanale regolare. Il termine “subito prima” va intesa nel senso che l'interruzione deve precedere il periodo di guida aggiuntivo e va fatta alla fine del periodo di tempo limite massimo di guida raggiungibile (9 o 10 ore giornaliere e 56 settimanali).
In entrambi questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga, al più tardi, nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Tali precedenti deroghe non comportano una riduzione delle ore da effettuare di riposo giornaliero o settimanale e non consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida. A fronte di questa possibilità,
è previsto un obbligo di compensazione per cui il conducente deve effettuare un riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella di fruizione della deroga, insieme agli altri periodi di riposo (incluso quello di 3 ore, in caso di frazionamento del riposo giornaliero).”.
L'art. 4/C del CCNL Autoferrotranvieri così regola l'orario di lavoro: “Orario di lavoro (Norme per le Aziende associate all'A.N.A.C.) Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge. La durata dell'orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è fissata in ore 6,40 giornaliere o 40 ore settimanali. In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17. Per gli im-piegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina può adottarsi, fermo restando la durata stabilita dal pre-sente articolo, l'orario determinato per tali operai. Per il personale, agli ef-fetti del computo del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempo previsto dalla lett. f) dell'art. 6 L. 14 febbraio 1958, n. 138 (12%) anche in caso di non richiesta reperibilità. Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per comprovate esigenze di esercizio, sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti”.
Il nastro lavorativo – cioè il tempo della prestazione effettiva del lavoratore e quello della disponibilità dello stesso e della sua presenza sui luoghi di lavoro (cfr.
Cass. 20694/15, per gli autisti per trasporto merci) – è quindi pari a 12 ore ed è superabile solo per “comprovate esigenze di servizio” mediante accordi aziendali.
Orbene, è pacifico, oltre che provato con i documenti e le prove orali che l'orario di 12 ore è stato superato, in particolare, ad esempio, per la tratta ER
– AN in due o tre turni su un totale di 13 turni (teste di parte resistente) Tes_2
e comunque secondo quanto chiaramente desumibile dalle buste paga dei ricorrenti in atti (vedi relazione di CTU). Risulta, altresì, pienamente provato e pacifico che per il periodo oggetto di causa nessun accordo aziendale fosse stato stipulato in relazione al supero-nastro.
Inoltre, deve rilevarsi come parte resistente non abbia né allegato né provato l'esistenza di esigenze del servizio che avrebbero potuto determinare – previo accordo sindacale - il ricorso al supero-nastro.
Il ricorso al supero-nastro, quindi, per gli anni di riferimento oggetto del giudizio, va certamente ritenuto illegittimo.
L'assegnazione di turni di durata superiore alle 12 ore – anche se non tutte impiegate alla guida – ha comportato per i lavoratori il sacrificio del proprio tempo libero e del riposo, attesa la necessità di trascorrere le ore eccedenti il nastro lavorativo sul luogo di lavoro, fuori dalla località della propria residenza, ove ciascuno ha i propri interessi personali a familiari, Infatti, come riferito dai testi, il superonastro consentiva di fare più tratte di andata e ritorno da ER ad altra località fra quelle citate in ricorso o di fare una corsa di andata e ritorno, ove al giorno ne fosse prevista una sola, con la conseguenza che l'autista nelle ore in cui non guidava ed era a disposizione del datore di lavoro rimaneva in una delle citate località, per poi fare rientro a ER alla fine del turno.
Risulta, quindi, certamente provato il danno subito da ciascuno dei ricorrenti in conseguenza dei turni in superonastro cui sono stati illegittimamente adibiti, danno che incide sul diritto al riposo dei lavoratori, comportando la loro esposizione a una maggiore usura psico-fisica, per le modalità con cui questa disponibilità in servizio viene prestata.
Infatti, emerge in modo evidente che questa disponibilità sia diversa e più gravosa, quanto alle conseguenze sulla privazione del diritto al riposo, rispetto a una semplice reperibilità che il lavoratore deve assicurare, anche rimanendo presso il proprio domicilio o in altro luogo di propria scelta, potendo semplicemente essere chiamato in servizio in caso di necessità.
Il superamento del nastro lavorativo, quindi, nelle condizioni in cui esso è stato illegittimamente subito dai ricorrenti, ha comportato un sacrificio non dissimile rispetto a quello dello svolgimento di ore di lavoro straordinario, atteso che dette ore in più – seppur non dedicate alla guida – erano svolte in luogo assegnato dal datore di lavoro e diverso da quello della residenza o del domicilio dei lavoratori.
La norma dell'articolo 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea dispone che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite” e l'art. 36 Cost. prevede che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato, oltre che sufficiente a consentire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Appare, quindi, nella fattispecie giustificato il richiamo dei ricorrenti a Cass. 15 dicembre 2015 n. 25260 – che ha ritenuto che, in ipotesi di servizio di reperibilità di una società privata che si occupava di trasporto pubblico, svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, le mancate pause dovessero essere risarcite ai lavoratori come lavoro straordinario – e la conseguente richiesta risarcitoria, il cui calcolo è stato correttamente effettuato dal C.T.U., nella relazione che – non contestata nei conteggi – va ritenuta altresì logica nelle premesse e integralmente richiamata.
Le prove assunte hanno, altresì, confermato che i turni di lavoro venivano comunicati ai lavoratori con un solo giorno lavorativo di anticipo, né la società – che aveva a disposizione le prove documentali della data di trasmissione dei turni tramite mail – ha provato che la trasmissione degli stessi avveniva con un anticipo più lungo di quelli dedotti dai lavoratori e confermato dai testi. Infatti, il teste
è stato vago, dichiarando che i turni per il lunedì venivano trasmessi il Pt_25
giovedì o il venerdì precedenti, dichiarando che egli inviava le mail e non era in grado di essere più preciso, come il teste , che ha dichiarato altresì che i turni Tes_2
non contenevano i nominativi degli autisti;
il teste ha dichiarato che i turni Tes_3
venivano inviati il venerdì per il lunedì o anche per la domenica se vi era un turno in detta giornata. Le dichiarazioni in realtà non sono contrastanti, atteso che tutte confermano che il lavoratore sapeva solo il venerdì se sarebbe stato in turno la domenica o il lunedì immediatamente successivi, visto che un turno senza i nominativi degli autisti, anche ove comunicato il giovedì, non avrebbe potuto fornirgli la predetta informazione, che sarebbe cioè stato in turno.
Il preavviso di un solo giorno lavorativo per la comunicazione dei turni di lavoro, con tutta evidenza, non consente al lavoratore alcuna preventiva organizzazione del proprio tempo: “Dispone la L. 14 febbraio 1958, n. 138, art. 10, che le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori "devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza". Tale disposizione, imponendo al datore di lavoro di affiggere i turni, è intesa a consentire al lavoratore stesso una ragionevole programmazione del proprio tempo in relazione agli impegni lavorativi e non può quindi essere interpretata nel senso che l'affissione possa avvenire a ridosso dell'inizio della prestazione. Dalla lettura delle norme in questione risulta, infatti, di tutta evidenza come il legislatore, imponendo l'affissione dei turni e degli orari di lavoro e, quindi, la pubblicizzazione degli stessi, abbia inteso assicurare ai lavoratori interessati una conoscenza anticipata in un tempo ritenuto "ragionevole"…. … il Giudice a quo non si è fatto carico di considerare la finalità della stessa, ritenendo, in mancanza di una norma che specificasse il tempo necessario per una adeguata conoscenza preventiva, che anche una comunicazione dell'inizio del turno lavorativo avvenuta soltanto il giorno precedente, fosse rispettosa del generico dettato legislativo. Tale convincimento appare del tutto arbitrario e lesivo della dignità del la-voratore che la norma di riferimento, letta anche alla luce dell'art. 32 Cost., mira, invece, a tutelare. Nè può sostenersi che un tale ragionamento sarebbe applicabile solo al lavoro part-time (nel quale, prima la
L. 19 dicembre 1984, n. 263, art. 5 e poi il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 2, hanno previsto espressamente l'indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa), giacchè le esigenze di programmabilità del tempo libero, ravvisate espressamente dal legislatore nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, sussistono, anche se in maniera meno pressante, all'interno del rapporto di lavoro a tempo pieno. Anche per i rapporti a tempo pieno, infatti, il tempo libero ha una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva.” (Cass. Lav. n.
12962/08).
Risulta, anche in questo caso, provato che la comunicazione del turno di servizio avveniva solo con un giorno di anticipo, condotta aziendale che va ritenuta illegittima, per le ragioni sopra dette.
Risulta provato il danno subito dai lavoratori in conseguenza di detta illegittima condotta, costituito dall'impossibilità di organizzare il proprio tempo libero, di cui essi hanno chiesto il risarcimento in via equitativa.
La misura del risarcimento da concedere ai ricorrenti va determinata tenendo conto del fatto che – mediamente – detta impossibilità di organizzazione del tempo del riposo si determini nei primi due giorni del turno, in relazione ai quali può essere concessa quale ristoro del danno la maggiorazione del 15%, come esattamente calcolata nella relazione di C.T.U., che si richiama. L'istruzione probatoria ha, inoltre, dimostrato che i ricorrenti dovevano, altresì provvedere in AN al rifornimento di carburante sui mezzi, mansione del tutto estranea al proprio profilo professionale, anche quale attività accessoria, come da previsione del CCNL di categoria, che così dispone: “Operatore di esercizio (140 158
175 183) Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono man-sioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto.
Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
L'attività in questione risulta dimostrata dalle prove testimoniali assunte e dai documenti di causa. Risulta altresì provato, sulla scorta della testimonianze acquisite e dei documenti, che il tempo occorrente per effettuare – al di fuori e in aggiunta rispetto all'orario di lavoro – detta attività risulta almeno pari a mezz'ora, di cui circa 8-10 minuti per percorrere con il pullman 7 chilometri complessivamente, per andare dall'autoparco di AN e ritorno, e almeno 20 minuti per effettuare il rifornimento di carburante al pullman, atteso che è stato provato che il distributore di cui si servivano non era dotato di un erogatore con velocità superiore a quella ordinaria per il rifornimento dei mezzi pesanti (teste
, titolare del distributore) e che è stato altresì provato che sui Controparte_3
mezzi era stato un tappo antiintrusione, che rendeva più lente le operazioni di rifornimento del carburante (teste , ex dipendente che aveva Testimone_1
montato il dispositivo sui mezzi).
Il teste ha dichiarato – così confermando il tempo complessivo necessario Tes_2
- che la mezz'ora utilizzata per il rifornimento veniva retribuita in busta paga, senza alcuna indicazione, perché risultava aumentato l'orario di lavoro complessivo.
Tuttavia, il CTU non ha riscontrato la corresponsione di detta retribuzione dall'esame delle buste paga, provvedendo pertanto a calcolare, come richiesto dai ricorrenti, in relazione ai ricorrenti per i quali vi è prova della predetta attività – e er i quali la prova si trae dai dischi cronotachigrafici - Pt_13 Pt_11
la maggiore retribuzione oraria dovuta in relazione a detto tempo di lavoro impiegato, peraltro, in mansioni non proprie del profilo professionale.
Infine, risulta provato che alcuni dei ricorrenti facevano la tratta ER –
AN con la deviazione per la fermata presso l'Aeroporto NE IN, tratta per effettuare la quale impiegavano circa un quarto d'ora in più rispetto alla tratta ordinaria, che non prevedeva detta fermata. La circostanza risulta pienamente provata mediante l'acquisizione dei dischi cronotachigrafici, oltre a essere del tutto compatibile con la necessaria deviazione e il percorso da effettuare, come evincibili dalle mappe agevolmente reperibili sul sito web Automap.it, autostrada A29, ER – Mazzara del Vallo.
La deviazione comporta, necessariamente, un allungamento del turno di servizio di pari durata, sicché ai ricorrenti Parte_8 Parte_10
e è dovuta la relativa retribuzione di 13 Parte_21 Parte_13
minuti giornalieri (come rilevata dal CTU) per i turni in questione, con il computo della maggiorazione del 15% commisurata alla retribuzione oraria vigente nel periodo in esame.
Quanto ai conteggi del dovuto a ciascun ricorrente per i titoli sopra indicati va integralmente condivisa e richiamata la relazione di CTU, nella parte relativa al dovuto sulla scorta della prospettazione dei ricorrenti – che si condivide e richiama integralmente -, atteso che la prospettazione della società è risultata sostanzialmente di mera contestazione degli assunti dei primi e le osservazioni mosse in relazione al difetto di prova si scontrano con le risultanze della documentazione in atti – come osservato dal CTU – e con quelle delle prove orali assunte: Persona_ Nominativo ricorrente Risarcimento turni Risarcimento rifornimento Risarcimento soste Aeroporto Totale
€ 6.155,68 € 3.374,06 - - € 9.529,74 Parte_1
€ 4.530,60 € 3.235,23 - - € 7.765,84 Parte_3
€ 3.621,73 € 2.869,65 - - € 6.491,37 Parte_4
€ 5.434,75 € 2.780,69 - - € 8.215,44 Parte_5
€ 4.669,00 € 3.543,27 - - € 8.212,27 Parte_6 € 7.498,60 € 3.592,28 - - € 11.090,88 Parte_7
€ 2.197,55 € 2.276,94 - € 25,83 € 4.500,32 Parte_8
€ 5.078,59 € 2.789,41 - - € 7.868,00 Parte_9
€ 3.946,37 € 3.062,62 - - € 7.009,00 Parte_10
€ 3.597,65 € 1.871,57 € 24,26 € 16,21 € 5.509,69 Parte_21
€ 2.473,46 € 1.908,32 - - € 4.381,77 Parte_12
€ 5.536,06 € 3.131,09 € 12,79 € 15,94 € 8.695,89 Parte_13
€ 5.408,63 € 2.890,50 - - € 8.299,12 Parte_14
€ 5.015,48 € 3.600,05 - - € 8.615,53 Parte_22
€ 8.921,17 € 4.708,23 - - € 13.629,40 Parte_16
€ 5.593,80 € 3.287,62 - - € 8.881,41 Parte_17
€ 9.126,56 € 4.542,16 - - € 13.668,72 Parte_18
€ 6.637,57 € 2.927,45 - - € 9.565,02 Parte_19
€ 5.674,70 € 3.689,61 - - € 9.364,32 Parte_20 tutti importi indicati che comprendono sia le differenze retributive che gli accessori di legge calcolati alla data del 30/09/2024.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – e a quelle di C.T.U., che vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in ER, lì 10/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025.
La Giudice
AO NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO NO, nella causa iscritta al N. 4917/2022 R.G.L., promossa
D A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 Pt_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 [...]
, e Pt_17 Parte_18 Parte_19
, rappresentati e difesi dall'avv. ABBAGNATO Parte_20
EP ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore predetto in PALERMO, VIA ALESSIO NARBONE n. 66
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv. CIMINO LUIGI, BARBERA FEDERICA
RI e TI LV ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori predetto in INDIRIZZO TELEMATICO - resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla posizione del ricorrente e – ritenuta l'illegittimità della condotta datoriale in Parte_2
relazione al supernastro lavorativo, alle modalità di comunicazione dei turni di lavoro e all'assegnazione agli autisti di mansioni di rifornimento carburante non retribuite, nonché il diritto dei lavoratori alla retribuzione del tempo di lavoro aggiuntivo derivante dalla fermata presso l'Aeroporto di ER di alcune corse
- condanna la al pagamento nei confronti degli altri Controparte_1
ricorrenti delle seguenti somme, per ciascuno di essi indicate, per i titoli di cui in motivazione:
€ 9.529,74 Parte_1
€ 7.765,84 Parte_3
€ 6.491,37 Pt_4
€ 8.215,44 Parte_5
€ 8.212,27 Parte_6
€ 11.090,88 Parte_7
€ 4.500,32 Parte_8
€ 7.868,00 Parte_9
€ 7.009,00 Parte_10
€ 5.509,69 Parte_21
€ 4.381,77 Parte_12
€ 8.695,89 Parte_13
€ 8.299,12 Parte_14
€ 8.615,53 Parte_22
€ 13.629,40 Parte_16
€ 8.881,41 Parte_17
€ 13.668,72 Parte_18
€ 9.565,02 Parte_19
€ 9.364,32 Parte_20
importi tutti comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/09/2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato, ex art. 429 c.p.c., da detta data al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ABBAGNATO EP, antistatario.
Pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2022 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio deducendo: Controparte_1
“Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti della con mansioni di Controparte_1
autista – operatore d'esercizio. Più in particolare, questi sono i turni e le tratte effettuate dai ricorrenti: ER – AN;
ER – Alcamo;
ER – Partinico;
ER – Balestrate;
ER – Trappeto;
ER – Paceco;
AN – Aeroporto PU RA;
ER –
Terrasini; Camporeale – Alcamo;
Balestrate – Alcamo;
Grisì – Alcamo. Come è dato evincersi dai turni e le buste paga, tutti gli autisti sono impegnati nell'attività lavorativa anche per più di dodici ore.
Infatti, oltre alla normale retribuzione, ai ricorrenti viene riconosciuta un'indennità c.d. di supernastro. Questo perché in alcune giornate i ricorrenti superano il c.d. nastro lavorativo di 12 ore. Ad esempio, allorquando viene disimpegnata la tratta ER – AN, il turno 102, dal lunedì al venerdì, ha un lavoro impegnativo di 15 ore, poiché l'autista inizia alle 6,15, da
ER, arriva a AN alle ore 8,30, riparte alle 9,00, arrivando a ER alle 11,10, ripartendo da ER alle 16,20, con arrivo alle 18,30, per poi ripartire alle 19,00 e concludere il servizio alle ore 21,15. Questa tratta, così come altre (tutte elencate in elenco a parte come allegato 3, ma notificate alla controparte), illustrate nei fogli allegati sono istituzionalizzati (cfr. allegati 3 e ss, fogli turni, all. 1). Diverse e continue sono state le lamentele dei lavoratori, in ordine al supera-mento del periodo massimo di occupazione. Così come più volte, le OO.SS. chiedevano le reali e motivate ragioni di tale sforamento. L'azienda convenuta, tuttavia, si limitava a rispondere che vi erano esigenze di servizio. Ad ogni modo, proprio per l'opposizione dei Sindacati all'utilizzo abituale del super nastro, le stesse OO.SS. si rifiutavano di stabilire un'indennità per il servizio in eccedenza svolto. Proprio per non istituzionalizzare un'eccezione.
Ecco le ragioni per cui la determinava unilateralmente il corrispettivo in Controparte_1
più dovuto per le ore di super nastro effettuate, come da tabella allegata alla produzione (all. 9).
Ciò premesso, oggi quel che viene preteso dagli odierni ricorrenti non è la semplice indennità di supernastro, bensì, il risarcimento del danno psico - fisico subito dagli stessi, per un uso disinvolto ed immotivato (se non per ragioni economiche) del superamento del nastro lavorativo, in aperta violazione dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 7 del D. Lgs. 66/03, nonché dell'art. art. 3 della direttiva 2003/88/CE. (…)
Altro uso dell'azienda procedere alla trasmissione settimanale del foglio turni servizio. È, però, abitudine trasmettere tali servizi ad appena 48 ore dall'inizio dei ser-vizi. La consuetudine dell'azienda, infatti, è trasmettere gli orari settimanali il venerdì pomeriggio, per l'inizio del lavoro il lunedì mattina. Non è chi non veda che una tale condotta aziendale produca disagi “regolari” ai ricorrenti e che, tra l'altro, tale comportamento sia illegittimo. Per quanto riguarda i lavoratori part – time (i sigg.ri , ), infatti, l'art. 6 del D. Lgs. 81/15, ai comma Pt_23 Pt_2 Parte_8
4 e 5, così recita: “Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai con-tratti collettivi”.
Appare evidente, dunque, l'illegittimità della condotta dell' Controparte_2
oggi ricorrenti.
Medesimo discorso per i lavoratori full – time. Benchè, infatti, non vi sia una disposizione chiara, come quella prevista all'art. 6 del D.Lgs. 81/15, appare inammissibile l'invio regolare dei turni di servizio, ad appena 48 ora prima dell'inizio della settimana lavorativa con un semplice messaggio sul tablet di servizio.
È fin troppo ovvio che una tale prassi renda impossibile ai ricorrenti una propria organizzazione familiare, per il godimento del tempo libero, violando il diritto alla salute, previsto costituzionalmente all'art. 32, nonchè il R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 10 eL. n. 138 del
1958, art. 10, che prevedono altresì l'obbligo per le aziende di affiggere negli uffici, nelle stazioni, negli scali, nei depositi e nelle officine i turni di servizio in modo che il personale possa prenderne conoscenza. (…)
Alla lettura delle mansioni previste per l'operatore d'esercizio appare evidente che non vi sia alcun obbligo contrattuale, che preveda quello di rifornire di carburante il veicolo guidato.
Anzi, per la particolarità dell'operazione (maneggio denaro, responsabilità sul quantitativo di carburante immesso, utilizzo della pompa di benzina), appare un'attività che debba essere svolta da altro personale o, comunque, è un'attività accessoria, che deve essere remunerata. Tutto ciò, invece, non avviene. I ricorrenti, infatti, allorquando si trovano nell'autoparco di AN, in via
Libica, durante l'attesa della partenza, vengono invitati a percorrere n. 3,5 km, per un totale di
7 km (tra andata e ritorno), e di 20 minuti di tempo, e rifornire al sistema self service del rifornimento di benzina di via Tenente RE Alberti. Tutto ciò senza alcuna remunerazione aggiuntiva e fuori dalle normali man-sioni. Sul punto, è bene chiarire che al di là di un problema economico, sorgono preoccupazioni in ordine alla copertura assicurativa e/o responsabilità per l'attività prestata, atteso che tale tipo di servizio non è individuabile tra quelli previsti dal CCNL per gli autisti. (…)
Cronometrando i viaggi da AN a ER, passando per l'aeroporto di PU RA, i conducenti impiegano regolarmente dieci minuti in più rispetto all'orario di marcia e, soprattutto, all'orario di lavoro stabilito.
Sebbene si potrebbero contare ore ed ore di straordinario racimolato con i ritardi di dieci minuti, oggi i sigg.ri depositano i cronotachigrafi di alcuni viaggi Pt_13 Pt_10 Pt_21 Parte_8
effettuati, al fine di chiedere il riconoscimento di un'ora di straordinario ciascuno e far regolarizzare gli orari di lavoro di tutti i lavoratori”.
Concludevano, quindi, chiedendo: “Ritenere e dichiarare illegittima l'applicazione dei ricorrenti ad ore superiori al nastro lavorativo, nelle forme e nei tempi indicati in ricorso.
Ritenere e dichiarare, pertanto, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per l'illegittima applicazione del supernastro e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1
in favore dei ricorrenti dei seguenti importi, a titolo di risarcimento del danno: Parte_1
€. 3.567,24; CO HI: €. 683,64; AS SI: €. 3.385,78; NT
[...] Gaspare: €. 3.514,87; €. 3.437,44; €. 3.405,91; Parte_5 Parte_24
AU AT: €. 5.702,06; La SA SA: €. 1.650,32; La MA EN: €.
2.016,45; ME TO: €. 2.192,60; €. 2.801,77; Parte_11 Parte_12
€. 375,61; €. 669,76; : €. 2.816,94;
[...] Parte_14 Parte_15
PU PI: €. 2.808,91; EA FA: €. 751,52; MO RE: €. 7.832,16;
€. 4.821,30; SE MA: €. 3.514,87; €. 1.432,52; Parte_19 Parte_20
Ritenere e dichiarare scorretta e/o illegittima la prassi della comunicazione dei turni di lavoro a ridosso dell'inizio della settimana lavorativa e, comunque, meno di 72 ore. Per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori con Controparte_1
liquidazione in via equitativa del danno patito.
Ritenere e dichiarare, inoltre, dovuta ai ricorrenti un'indennità per la non dovuta prestazione di rifornimento di carburante, presso la stazione di benzina di AN. Per l'effetto, condannare la società convenuta ad un indennizzo, da calcolarsi in via equitativa, in favore dei lavoratori che hanno prodotto i cronotachigrafi, a dimostrazione dei rifornimenti.
Ritenere e dichiarare, infine, il diritto dei sigg.ri Pt_13 Pt_10 Pt_21 Parte_8
all'indennità di straordinario, pari ad un'ora lavorativa, per il tempo impegnato in più, rispetto all'orario ordinario, per la tratta di servizio che prevede il passaggio dall'Aeroporto NE –
IN, così come dimostrate dai cronotachigrafi prodotti. Per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando: era legittimo il supernastro lavorativo, per il quale i ricorrenti ricevevano un'indennità, ugualmente legittime erano le modalità di comunicazione dei turni e di rifornimento carburante, compensato ai ricorrenti come correttamente retribuito era il turno in cui la corsa
ER – AN all'andata o al ritorno prevede fermata presso l'Aeroporto
NE-IN di ER.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Con note del 07/05/2024 la società resistente eccepiva l'inammissibilità delle domande proposte da per intervenuta conciliazione;
Parte_2
precisava che, in data 26/01/2024 quest'ultimo ha stipulato un verbale di conciliazione con la , rinunciando ad ogni pretesa traente titolo Controparte_1
dall'intercorso rapporto di lavoro e, in particolare, “[…]c) per compensi ad ogni titolo rivendicati[…] i) per lavoro straordinario[…] o) per risarcimento dei danni, a qualunque causa ascrivibili […], nonché per qualsiasi altro motivo, anche non menzionato, purchè connesso al rapporto di lavoro.”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Relativamente alla posizione di , parte ricorrente Parte_2
eccepiva che la conciliazione giudiziale opposta dalla resistente non poteva avere, con tutta evidenza, riguardo alla presente controversia, atteso che questa era già pendente, eppure non veniva citata nel predetto verbale di conciliazione né con il numero di ruolo e neppure con il preciso oggetto, con la conseguenza che la domanda qui proposta dal non risulta improcedibile per intervenuta Pt_2
conciliazione, di cui, del resto, il difensore del ricorrente non era stato portato a conoscenza da parte del difensore della parte resistente, che rappresentava la società anche nel procedimento in cui venne stipulato il verbale di conciliazione.
Parte resistente ha insistito per l'improcedibilità della domanda del , Pt_2
deducendo che nella conciliazione si fa riferimento a tutti i crediti in qualsiasi modo derivanti dal rapporto di lavoro fra le parti.
Osserva il Tribunale che, sulla scorta del predetto verbale di conciliazione giudiziale, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla posizione del predetto lavoratore.
Venendo, quindi, alla trattazione del merito del giudizio, in relazione agli altri ricorrenti.
I testi, sentiti all'udienza del 24/11/2023, hanno dichiarato:
: “A.D.R.: Non parente, indifferente, o meglio ora mi viene fatto Testimone_1
presente che fra i ricorrenti c'è mio figlio dipendente della convenuta. Parte_5
A.D.R.: Sono a conoscenza dei fatti perché prima di andare in pensione ero capo unità tecnica della società convenuta. A.D.R.: Io stesso, su richiesta dell'azienda convenuta, quando ero dipendente, ho creato un sistema antiintrusione nel tappo del serbatoio dei mezzi aziendali, che impedisce di infilare un tubo con il quale asportare il gasolio dal serbatoio. Quindi, al fine di evitare furti di gasolio, questo sistema è stato montato su tutti i mezzi aziendali;
esso, tuttavia, comporta come conseguenza un restringimento del foro di entrata del gasolio, con conseguente rallentamento delle fasi di rifornimento del carburante, che si sono quindi allungate come tempo rispetto a quelle necessarie per il rifornimento di mezzi analoghi che non abbiano montato il dispositivo antintrusione, perché questo, come detto, restringe anche il foro di entrata del carburante del serbatoio. A.D.R. di parte convenuta: Sono andato in pensione nel 2016, ma ho continuato a collaborare con l'azienda dopo il pensionamento e fino al 2020”.
: “Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ero autista Email_1 della convenuta fino al 2020. A.D.R.: Gli autisti della convenuta a volte nell'arco della giornata svolgono anche 12-13 ore di lavoro, in conseguenza delle turnazioni. A.D.R.: Sulla tratta ER – AN in genere i turni comportavano la partenza la mattina presto tra le 5:30 e le 6:30 e poi l'autista faceva almeno una volta il ritorno, oppure faceva nello stesso turno più volte andata a ritorno, secondo il turno. Quella ER
AN non era la mia tratta perché io lavoravo con sede ad Alcamo, non conosco quindi la durata del turno 102 ER AN. A.D.R.: Del pari per gli altri turni indicati non sulla sede di Alcamo. Ad esempio il turno 302 durava almeno 11 ore anche se non sono in grado ora di ricordare esattamente gli orari dei mezzi, ricordo che il turno prevedeva che lo stesso autista facesse più volte il viaggio di andata e ritorno fra le località interessate, che mi pare fossero Alcamo
e ER. A.D.R.: Il turno di servizio prevedeva almeno cinque giorni lavorativi a settimana e ci veniva consegnato con cadenza settimanale con un paio di giorni di anticipo. In particolare, essi venivano consegnati il venerdì per il lunedì ma anche per la domenica, ove si fosse di turno la domenica. A.D.R.: Da circa almeno 3 o 4 anni il turno mensile non riporta più i nominativi degli autisti. I turni di fatto erano settimanali e potevano essere anche modificati in caso di esigenze urgenti all'ultimo momento. A.D.R.: Agli autisti che si trovano presso l'Autoparco di AN, che era fuori città sulla strada di Paceco, veniva chiesto dall'azienda di fare rifornimento di carburante presso il distributore di Via Ten. RE Alberti, distante circa
3-4 chilometri A.D.R.: E' vero che gli autisti che fanno servizio che prevede di passare dall'aeroporto di ER PU RA (NE IN) ritardano di circa 15 minuti sulla tabella di marcia, perché questo tempo è necessario per uscire dall'autostrada e giungere presso l'aeroporto. A.D.R. di parte convenuta: Io facevo servizio su tratte che prevedevano lo stazionamento presso l'autoparco di AN, non invece quella che prevedeva la sosta presso l'aeroporto di ER”.
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Sono a Parte_25
conoscenza dei fatti perché sono responsabile amministrativo della convenuta e per questo sono a conoscenza di alcune circostanze di cui si occupa l'Ufficio Movimento A.D.R.: Un turno in superonastro è un turno che prevede un impegno lavorativo superiore alle 12 ore. A.D.R.: Non so per quale motivo vengano fatti turni in superonastro, perché io non me ne occupo A.D.R.: So che ci sono stati degli incontri sindacali per stabilire il compenso del superonastro, io ero presente a uno avvenuto nel maggio
2021 ed anche a uno tenuto nel 2023. L'azienda aveva fatto una proposta per determinare le retribuzioni delle ore in superonastro, ma non si trovò un accordo perché venne riferito che i lavoratori non volevano fare ore di lavoro in superonastro. A.D.R.: Non so se vengano redatti turni continuativamente in superonastro. A.D.R.: Non mi risulta che per il rifornimento a AN in Via Ten. RE Alberti vi sia una particolare forma di retribuzione. A.D.R.: Non so quanto tempo sia necessario a un mezzo per fare rifornimento del pieno di carburante. A.D.R. di parte convenuta: Non so del rifornimento alla stazione di Via Ten- Alberti a AN, perché non mi occupo della Stazione di AN.
A.D.R.: Non so quanti turni fossero in superonastro nel periodo dal 2015 al 2022. A.D.R.: so che il giovedì o venerdì venivano trasmessi agli autisti i turni della settimana successiva. Io trasmettevo la mail e quindi non so quanti torni fossero in superonastro. A.D.R.: Mi viene mostrato il doc. 3 di parte ricorrente: non so se le tratte ivi indicate superassero il nastro lavorativo A.D.R.: A volte ho trasmesso una rotazione mensile, non ricordo se vi sia un turno mensile e se in esso sia o meno indicato il nominativo degli autisti A.D.R.: Non so quanto dista l'autoparco di AN dalla Stazione di servizio di Via Tenente
Alberti. A.D.R.: Non so se i mezzi la cui tratta passa dall'aeroporto di ER PU RA abbiano ritardo sulla tabella di marcia”.
FA TT: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perchè sono dipendente della convenuta e mi occupo dei turni del personale. A.D.R.: Un turno in superonastro
è un turno che eccede le 12 ore di lavoro. Viene disposto questo tipo di turni quando deve essere soddisfatta l'esigenza dell'utenza e magari su quella località vi è solo una corsa di andata e una di ritorno al giorno A.D.R.: ER AN è una linea che ha 19 corse al giorno e vi sono due o tre turni in superonastro. A.D.R.: Vi sono stati incontri sindacali nel 2021, ma non venne raggiunto nessun accordo in quella sede, perché i sindacati hanno detto di no alla nostra proposta, non so per quale ragione. A.D.R.: Il rifornimento effettuato presso il distributore di via Ten Alberti a AN viene monetizzato con 10 minuti di trasferimento per l'andata dall'autoparco o dal capolinea al rifornimento, 10 minuti per il rientro e 10 minuti per il rifornimento, in totale
30 minuti. A.D.R.: In busta paga il pagamento non è evidenziato in modo specifico, perché questa mezz'ora va ad aumentare l'orario di servizio.
A.D.R.: Non so quanto tempo si impiega a fare rifornimento di carburante su un mezzo.
A.D.R.: Il distributore di via Ten Alberti dista se non erro 3,5 chilometri dall'autoparco.
A.D.R.: Non so dire quali fossero i turni in supoeronastro sulla tratta ER AN, posso dire che erano uno o due al giorno. A.D.R.: I turni sulla tratta ER AN erano 13 turni mi sembra A.D.R.: I turni erano settimanali e venivano comunicati due giorni prima, o giovedì o venerdì per la settimana successiva A.D.R.: Comunichiamo agli autisti una turnazione di base, che non contiene i nominativi degli autisti. A.D.R.: Le corse vengono pagate in modo uguale per tutte le fasce orarie, l'orario calcolato è quello medio, sicchè il passaggio dall'aeroporto di PU RA non comporta nessun ritardo sulla tabella di marcia. A.D.R. di parte ric.: Viene mostrato al teste il doc. n. 3 del ricorrente, ma il teste dichiara di non ricordare comunque i numeri delle tratte o linee con superonastro.
: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti Controparte_3
perché sono il titolare del distributore di carburante di Via Ten. Alberti a AN. A.D.R.: Il mio distributore non è dotato di una pompa per gli automezzi pesanti, cioè che ha un flusso di carburante superiore rispetto alle pompe ordinarie”.
In punto di diritto, va premesso che la regolamentazione relativa ai riposi per i conducenti di mezzi per il trasporto – nella specie – di persone pet tratte superiori ai 50 Km, come chiarito dalla Suprema Corte, n. 20794/2024, vanno collocati nella cornice del Regolamento CE 561/2006, fino all'entrata in vigore del Regolamento
CE 2054/2020. Sul primo, con la predetta pronuncia, la Corte ha chiarito: “ 10.
E' opportuno precisare che, nella fattispecie in esame, si applica ratione temporis (con riguardo agli anni oggetto della domanda originaria) il Regolamento CE n. 561/2006 e non quello successivo n. 1054/2020.
11. Ciò premesso, le disposizioni del Regolamento da prendere in considerazione sono:
Articolo 1: “il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo a trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale: Il presente regolamento mira, inoltre, ad ottimizzare il controllo e l'applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada”.
Articolo 4: “Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
[…] h) “periodo di riposo settimanale”: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il
“periodo di riposo settimanale ridotto”;
- “periodo di riposo settimanale regolare”: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- “periodo di riposo settimanale ridotto”: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 6, ad una durata minima di 24 ore continuative;
i) “settimana”: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica”.
Articolo 8 comma 6: “Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure;
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di
24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
12. La questione in fatto, sottesa alla pretesa in diritto degli originari ricorrenti, per gli anni in contestazione addetti alle mansioni di operatore di esercizio par. 183 delle declaratorie contrattuali per tratte superiori a km. 50, è rappresentata dalla circostanza di avere usufruito, solo ed esclusivamente, di un solo riposo settimanale ridotto di ore 24.
13. La Corte territoriale, in sintesi, ritenuta pacifica la frazionabilità dei riposi, ha ritenuto che ciò che rilevava fosse il fatto che entro la terza settimana, successiva alla settimana in cui i riposi devono essere fruiti, i conducenti avessero goduto di riposi non inferiori alle 69 ore complessive per recuperare le proprie energie psico-fisiche.
14. Orbene, ritiene questa Corte che l'interpretazione dell'art. 8 co. 6 del Regolamento menzionato, fornita dai giudici di seconde cure, non sia corretta.
15. Invero, dalla lettura della norma europea e dal chiaro tenore letterale della stessa emerge con evidenza che il termine complessivo di riposo, che deve essere fruito entro la terza settimana, è di
90 ore (due riposi ordinari di 45 ore nel corso di due settimane consecutive oppure un riposo ordinario di 45 ed uno ridotto di 24 con la possibilità di recupero delle ore mancanti (21) entro la terza settimana affiancandole ad altro periodo di riposo.
16. A prescindere dalla tematica della infrazionabilità dei riposi e dei limiti in cui questa è consentita, ad essere errato, pertanto, è il dato di partenza del ragionamento della Corte territoriale che ha ritenuto il termine minimo delle ore di riposo da fruire entro la terza settimana in 69 ore e, quindi, ha considerato che i tre riposi di 24 ore, goduti ogni settimana dai ricorrenti per un totale di 72 ore, fossero comunque idonei per il recupero delle energie psico-fisiche: ciò, come detto, non è condivisibile.”.
Dal 20.08.2020 il nuovo Regolamento citato ha previsto ulteriori deroghe in relazione ai limiti massimi dei tempi di guida, così riassunte dalla circolare del
Ministero dell'Interno del 16.03.2021: “Le deroghe sul rispetto dei tempi di guida
Oltre la deroga generale già esistente, prevista dall'art. 12 del Reg. UE 561/06 (il conducente può superare i tempi di guida per poter raggiungere un punto di sosta appropriato per la sicurezza sua personale, del veicolo, della merce), il nuovo Regolamento ha aggiunto altre due deroghe sul rispetto dei tempi di guida, che riguardano: la possibilità di superare di massimo un'ora, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale (o anche giornaliero). Il Ministero ritiene inammissibile l'utilizzo della deroga quando il superamento dei tempi di guida sebbene diretto a consentire il rientro nei predetti luoghi, non sia finalizzato a permettere lo svolgimento del periodo di riposo settimanale o quando sia diretto a consentire lo svolgimento del riposo settimanale, ma in luoghi differenti da quelli sopra indicati. Il superamento di massimo due ore del periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo, al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Questa ipotesi – a differenza della precedente – esclude l'inizio di un nuovo periodo di riposo giornaliero, ma è funzionale solo a garantire lo svolgimento del riposo settimanale regolare. Il termine “subito prima” va intesa nel senso che l'interruzione deve precedere il periodo di guida aggiuntivo e va fatta alla fine del periodo di tempo limite massimo di guida raggiungibile (9 o 10 ore giornaliere e 56 settimanali).
In entrambi questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo analogico o nella stampa del digitale il motivo della deroga, al più tardi, nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Tali precedenti deroghe non comportano una riduzione delle ore da effettuare di riposo giornaliero o settimanale e non consentono di derogare al limite bisettimanale di 90 ore di guida. A fronte di questa possibilità,
è previsto un obbligo di compensazione per cui il conducente deve effettuare un riposo di durata equivalente al periodo di estensione, interamente entro la fine della terza settimana successiva a quella di fruizione della deroga, insieme agli altri periodi di riposo (incluso quello di 3 ore, in caso di frazionamento del riposo giornaliero).”.
L'art. 4/C del CCNL Autoferrotranvieri così regola l'orario di lavoro: “Orario di lavoro (Norme per le Aziende associate all'A.N.A.C.) Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge. La durata dell'orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è fissata in ore 6,40 giornaliere o 40 ore settimanali. In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17. Per gli im-piegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina può adottarsi, fermo restando la durata stabilita dal pre-sente articolo, l'orario determinato per tali operai. Per il personale, agli ef-fetti del computo del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempo previsto dalla lett. f) dell'art. 6 L. 14 febbraio 1958, n. 138 (12%) anche in caso di non richiesta reperibilità. Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per comprovate esigenze di esercizio, sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti”.
Il nastro lavorativo – cioè il tempo della prestazione effettiva del lavoratore e quello della disponibilità dello stesso e della sua presenza sui luoghi di lavoro (cfr.
Cass. 20694/15, per gli autisti per trasporto merci) – è quindi pari a 12 ore ed è superabile solo per “comprovate esigenze di servizio” mediante accordi aziendali.
Orbene, è pacifico, oltre che provato con i documenti e le prove orali che l'orario di 12 ore è stato superato, in particolare, ad esempio, per la tratta ER
– AN in due o tre turni su un totale di 13 turni (teste di parte resistente) Tes_2
e comunque secondo quanto chiaramente desumibile dalle buste paga dei ricorrenti in atti (vedi relazione di CTU). Risulta, altresì, pienamente provato e pacifico che per il periodo oggetto di causa nessun accordo aziendale fosse stato stipulato in relazione al supero-nastro.
Inoltre, deve rilevarsi come parte resistente non abbia né allegato né provato l'esistenza di esigenze del servizio che avrebbero potuto determinare – previo accordo sindacale - il ricorso al supero-nastro.
Il ricorso al supero-nastro, quindi, per gli anni di riferimento oggetto del giudizio, va certamente ritenuto illegittimo.
L'assegnazione di turni di durata superiore alle 12 ore – anche se non tutte impiegate alla guida – ha comportato per i lavoratori il sacrificio del proprio tempo libero e del riposo, attesa la necessità di trascorrere le ore eccedenti il nastro lavorativo sul luogo di lavoro, fuori dalla località della propria residenza, ove ciascuno ha i propri interessi personali a familiari, Infatti, come riferito dai testi, il superonastro consentiva di fare più tratte di andata e ritorno da ER ad altra località fra quelle citate in ricorso o di fare una corsa di andata e ritorno, ove al giorno ne fosse prevista una sola, con la conseguenza che l'autista nelle ore in cui non guidava ed era a disposizione del datore di lavoro rimaneva in una delle citate località, per poi fare rientro a ER alla fine del turno.
Risulta, quindi, certamente provato il danno subito da ciascuno dei ricorrenti in conseguenza dei turni in superonastro cui sono stati illegittimamente adibiti, danno che incide sul diritto al riposo dei lavoratori, comportando la loro esposizione a una maggiore usura psico-fisica, per le modalità con cui questa disponibilità in servizio viene prestata.
Infatti, emerge in modo evidente che questa disponibilità sia diversa e più gravosa, quanto alle conseguenze sulla privazione del diritto al riposo, rispetto a una semplice reperibilità che il lavoratore deve assicurare, anche rimanendo presso il proprio domicilio o in altro luogo di propria scelta, potendo semplicemente essere chiamato in servizio in caso di necessità.
Il superamento del nastro lavorativo, quindi, nelle condizioni in cui esso è stato illegittimamente subito dai ricorrenti, ha comportato un sacrificio non dissimile rispetto a quello dello svolgimento di ore di lavoro straordinario, atteso che dette ore in più – seppur non dedicate alla guida – erano svolte in luogo assegnato dal datore di lavoro e diverso da quello della residenza o del domicilio dei lavoratori.
La norma dell'articolo 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea dispone che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite” e l'art. 36 Cost. prevede che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato, oltre che sufficiente a consentire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Appare, quindi, nella fattispecie giustificato il richiamo dei ricorrenti a Cass. 15 dicembre 2015 n. 25260 – che ha ritenuto che, in ipotesi di servizio di reperibilità di una società privata che si occupava di trasporto pubblico, svolto nel giorno destinato al riposo settimanale, le mancate pause dovessero essere risarcite ai lavoratori come lavoro straordinario – e la conseguente richiesta risarcitoria, il cui calcolo è stato correttamente effettuato dal C.T.U., nella relazione che – non contestata nei conteggi – va ritenuta altresì logica nelle premesse e integralmente richiamata.
Le prove assunte hanno, altresì, confermato che i turni di lavoro venivano comunicati ai lavoratori con un solo giorno lavorativo di anticipo, né la società – che aveva a disposizione le prove documentali della data di trasmissione dei turni tramite mail – ha provato che la trasmissione degli stessi avveniva con un anticipo più lungo di quelli dedotti dai lavoratori e confermato dai testi. Infatti, il teste
è stato vago, dichiarando che i turni per il lunedì venivano trasmessi il Pt_25
giovedì o il venerdì precedenti, dichiarando che egli inviava le mail e non era in grado di essere più preciso, come il teste , che ha dichiarato altresì che i turni Tes_2
non contenevano i nominativi degli autisti;
il teste ha dichiarato che i turni Tes_3
venivano inviati il venerdì per il lunedì o anche per la domenica se vi era un turno in detta giornata. Le dichiarazioni in realtà non sono contrastanti, atteso che tutte confermano che il lavoratore sapeva solo il venerdì se sarebbe stato in turno la domenica o il lunedì immediatamente successivi, visto che un turno senza i nominativi degli autisti, anche ove comunicato il giovedì, non avrebbe potuto fornirgli la predetta informazione, che sarebbe cioè stato in turno.
Il preavviso di un solo giorno lavorativo per la comunicazione dei turni di lavoro, con tutta evidenza, non consente al lavoratore alcuna preventiva organizzazione del proprio tempo: “Dispone la L. 14 febbraio 1958, n. 138, art. 10, che le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori "devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza". Tale disposizione, imponendo al datore di lavoro di affiggere i turni, è intesa a consentire al lavoratore stesso una ragionevole programmazione del proprio tempo in relazione agli impegni lavorativi e non può quindi essere interpretata nel senso che l'affissione possa avvenire a ridosso dell'inizio della prestazione. Dalla lettura delle norme in questione risulta, infatti, di tutta evidenza come il legislatore, imponendo l'affissione dei turni e degli orari di lavoro e, quindi, la pubblicizzazione degli stessi, abbia inteso assicurare ai lavoratori interessati una conoscenza anticipata in un tempo ritenuto "ragionevole"…. … il Giudice a quo non si è fatto carico di considerare la finalità della stessa, ritenendo, in mancanza di una norma che specificasse il tempo necessario per una adeguata conoscenza preventiva, che anche una comunicazione dell'inizio del turno lavorativo avvenuta soltanto il giorno precedente, fosse rispettosa del generico dettato legislativo. Tale convincimento appare del tutto arbitrario e lesivo della dignità del la-voratore che la norma di riferimento, letta anche alla luce dell'art. 32 Cost., mira, invece, a tutelare. Nè può sostenersi che un tale ragionamento sarebbe applicabile solo al lavoro part-time (nel quale, prima la
L. 19 dicembre 1984, n. 263, art. 5 e poi il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 2, hanno previsto espressamente l'indicazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa), giacchè le esigenze di programmabilità del tempo libero, ravvisate espressamente dal legislatore nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, sussistono, anche se in maniera meno pressante, all'interno del rapporto di lavoro a tempo pieno. Anche per i rapporti a tempo pieno, infatti, il tempo libero ha una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva.” (Cass. Lav. n.
12962/08).
Risulta, anche in questo caso, provato che la comunicazione del turno di servizio avveniva solo con un giorno di anticipo, condotta aziendale che va ritenuta illegittima, per le ragioni sopra dette.
Risulta provato il danno subito dai lavoratori in conseguenza di detta illegittima condotta, costituito dall'impossibilità di organizzare il proprio tempo libero, di cui essi hanno chiesto il risarcimento in via equitativa.
La misura del risarcimento da concedere ai ricorrenti va determinata tenendo conto del fatto che – mediamente – detta impossibilità di organizzazione del tempo del riposo si determini nei primi due giorni del turno, in relazione ai quali può essere concessa quale ristoro del danno la maggiorazione del 15%, come esattamente calcolata nella relazione di C.T.U., che si richiama. L'istruzione probatoria ha, inoltre, dimostrato che i ricorrenti dovevano, altresì provvedere in AN al rifornimento di carburante sui mezzi, mansione del tutto estranea al proprio profilo professionale, anche quale attività accessoria, come da previsione del CCNL di categoria, che così dispone: “Operatore di esercizio (140 158
175 183) Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono man-sioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto.
Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale”.
L'attività in questione risulta dimostrata dalle prove testimoniali assunte e dai documenti di causa. Risulta altresì provato, sulla scorta della testimonianze acquisite e dei documenti, che il tempo occorrente per effettuare – al di fuori e in aggiunta rispetto all'orario di lavoro – detta attività risulta almeno pari a mezz'ora, di cui circa 8-10 minuti per percorrere con il pullman 7 chilometri complessivamente, per andare dall'autoparco di AN e ritorno, e almeno 20 minuti per effettuare il rifornimento di carburante al pullman, atteso che è stato provato che il distributore di cui si servivano non era dotato di un erogatore con velocità superiore a quella ordinaria per il rifornimento dei mezzi pesanti (teste
, titolare del distributore) e che è stato altresì provato che sui Controparte_3
mezzi era stato un tappo antiintrusione, che rendeva più lente le operazioni di rifornimento del carburante (teste , ex dipendente che aveva Testimone_1
montato il dispositivo sui mezzi).
Il teste ha dichiarato – così confermando il tempo complessivo necessario Tes_2
- che la mezz'ora utilizzata per il rifornimento veniva retribuita in busta paga, senza alcuna indicazione, perché risultava aumentato l'orario di lavoro complessivo.
Tuttavia, il CTU non ha riscontrato la corresponsione di detta retribuzione dall'esame delle buste paga, provvedendo pertanto a calcolare, come richiesto dai ricorrenti, in relazione ai ricorrenti per i quali vi è prova della predetta attività – e er i quali la prova si trae dai dischi cronotachigrafici - Pt_13 Pt_11
la maggiore retribuzione oraria dovuta in relazione a detto tempo di lavoro impiegato, peraltro, in mansioni non proprie del profilo professionale.
Infine, risulta provato che alcuni dei ricorrenti facevano la tratta ER –
AN con la deviazione per la fermata presso l'Aeroporto NE IN, tratta per effettuare la quale impiegavano circa un quarto d'ora in più rispetto alla tratta ordinaria, che non prevedeva detta fermata. La circostanza risulta pienamente provata mediante l'acquisizione dei dischi cronotachigrafici, oltre a essere del tutto compatibile con la necessaria deviazione e il percorso da effettuare, come evincibili dalle mappe agevolmente reperibili sul sito web Automap.it, autostrada A29, ER – Mazzara del Vallo.
La deviazione comporta, necessariamente, un allungamento del turno di servizio di pari durata, sicché ai ricorrenti Parte_8 Parte_10
e è dovuta la relativa retribuzione di 13 Parte_21 Parte_13
minuti giornalieri (come rilevata dal CTU) per i turni in questione, con il computo della maggiorazione del 15% commisurata alla retribuzione oraria vigente nel periodo in esame.
Quanto ai conteggi del dovuto a ciascun ricorrente per i titoli sopra indicati va integralmente condivisa e richiamata la relazione di CTU, nella parte relativa al dovuto sulla scorta della prospettazione dei ricorrenti – che si condivide e richiama integralmente -, atteso che la prospettazione della società è risultata sostanzialmente di mera contestazione degli assunti dei primi e le osservazioni mosse in relazione al difetto di prova si scontrano con le risultanze della documentazione in atti – come osservato dal CTU – e con quelle delle prove orali assunte: Persona_ Nominativo ricorrente Risarcimento turni Risarcimento rifornimento Risarcimento soste Aeroporto Totale
€ 6.155,68 € 3.374,06 - - € 9.529,74 Parte_1
€ 4.530,60 € 3.235,23 - - € 7.765,84 Parte_3
€ 3.621,73 € 2.869,65 - - € 6.491,37 Parte_4
€ 5.434,75 € 2.780,69 - - € 8.215,44 Parte_5
€ 4.669,00 € 3.543,27 - - € 8.212,27 Parte_6 € 7.498,60 € 3.592,28 - - € 11.090,88 Parte_7
€ 2.197,55 € 2.276,94 - € 25,83 € 4.500,32 Parte_8
€ 5.078,59 € 2.789,41 - - € 7.868,00 Parte_9
€ 3.946,37 € 3.062,62 - - € 7.009,00 Parte_10
€ 3.597,65 € 1.871,57 € 24,26 € 16,21 € 5.509,69 Parte_21
€ 2.473,46 € 1.908,32 - - € 4.381,77 Parte_12
€ 5.536,06 € 3.131,09 € 12,79 € 15,94 € 8.695,89 Parte_13
€ 5.408,63 € 2.890,50 - - € 8.299,12 Parte_14
€ 5.015,48 € 3.600,05 - - € 8.615,53 Parte_22
€ 8.921,17 € 4.708,23 - - € 13.629,40 Parte_16
€ 5.593,80 € 3.287,62 - - € 8.881,41 Parte_17
€ 9.126,56 € 4.542,16 - - € 13.668,72 Parte_18
€ 6.637,57 € 2.927,45 - - € 9.565,02 Parte_19
€ 5.674,70 € 3.689,61 - - € 9.364,32 Parte_20 tutti importi indicati che comprendono sia le differenze retributive che gli accessori di legge calcolati alla data del 30/09/2024.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – e a quelle di C.T.U., che vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in ER, lì 10/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025.
La Giudice
AO NO