Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6100 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
' 1.00/01 E PUB BL IC I L L O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B E 9 e 8 l E a 6 N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto n . O e I N p Z A , a R 1 1 sezione civile mancata comparizione m T 8 S e I 9 t 1 s G i - E s 1 R Omposta dagli Ill.mi Signori Magistrati: alla prima udienza e l 1 - a A 4 D e 2 h E . c T i Sdr. Alfredo Rocchi convalida ordinanza. Presidente L f i N E d 3 S o 2 E m . R.G. N. 9741/99 dr. VA Losavio Consigliere T R A Consigliere dr. Vincenzo Proto Consigliere rel. Cron. 13356 dr. Fabrizio Forte Consigliere Rep. dr. Bruno Spagna Musso Ud. 22.02.2001 ha pronunciato la seguente: S ENTE NZA su ricorso iscritto al n° 9741 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA GI NZ, titolare dell'omonima ditta, rappre- sentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Carmelo Miranda di Catania, presso cui elet- tivamente domicilia in Catania, V.le XX Settembre 40. RICORRENTE
CONTRO
ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI DELLA SI- UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA, in per-CILIA sona dell'ingegnere capo p.t., ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Av- 486 2001 - 2 - vocatura Generale dello Stato e da questa rappre- sentato e difeso. CONTRORICORRENTE avverso l'ordinanza del Pretore di Modica del 10 di- cembre 1998. Udita, all'udienza del 22 febbraio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo. Svolgimento del processo Con ordinanza del 10 dicembre 1998 ai sensi dell'art. 23, 5° comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, il Pretore di Modica convalidava due ordinanze-ingiunzio- ni dell'Ingegnere capo del Genio civile di Ragusa del 21 settembre 1995 e del 6 luglio 1998, a seguito della mancata comparizione delle parti alla prima udienza e per la mancata prospettazione di un legittimo impedi- mento a comparire da parte dell'opponente. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ri- corso VA ZA con due motivi. L'Ufficio del Genio civile di Ragusa si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Pregiudiziali all'esame del ricorso sono le eccezioni di incompetenza e di tardività dell'opposizione solle- vate dall'Ufficio del Genio civile di Ragusa, il cui controricorso deve ritenersi valido e ammissibile, pur se notificato oltre i termini dell'art. 370 c.p.c., in ragione della nullità della notifica dell'impugnazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sanata per il deposito del controricorso, che è da ritenere tem- pestivo, perchè il dies a quo del termine per deposi- tare non può coincidere con la data della notifica del ricorso, nulla anche a tali fini. Si eccepisce anzitutto che, per le sanzioni oggetto di opposizione, è competente il tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi degli artt. 140 e 144 R.D.11 dicembre 1933 n. 1775. L'eccezione è infondata, perchè alla cognizione del tribunale specializzato spettano le controversie in materia di derivazioni da acque pubbliche, mentre in ordine alle sanzioni da violazione del citato regio decreto, le quali costituivano reati oggi depenalizza- ti, la disciplina della loro impugnazione è quella della L. 24 novembre 1981 n. 689. Invero il D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, di attuazione della legge n. 689/81, nell'identificare gli uffici periferici ai quali va presentato il rapporto di cui 4 all'art. 17, primo comma della legge citata, prevede che, per il Ministero dei lavori pubblici, esso vada presentato al "provveditore alle opere pubbliche per le violazioni del testo unico approvato con regio de- creto 11 dicembre 1933 n. 1775, nelle materie relati- ve alle acque...", così chiarendo che, anche in tali materie, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni si conclude con ordinanza-ingiunzione, emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, e impugnabile con l'opposizione nelle forme e con i modi degli artt. 22 e 23 della stessa legge, con conseguente competenza per materia del pretore (rectius, oggi, del tribunale in composizione monocratica) nel giudizio conseguente. In ordine all'inammissibilità per tardività dell'oppo- sizione, nel controricorso si deduce che la relata di notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa a seguito del mancato pagamento della sanzione, nella misura ri- dotta di £. 40.000 imposta con provvedimento del 1995, riporta la data del 27 novembre 1998, per evidente er- rore, in quanto l'atto datato 5 luglio 1998, venne re- stituito l'11 agosto 1998 ritualmente notificato. Deve presumersi peraltro che la notifica dell'ordinan- za sia avvenuta il 27 luglio 1998, essendo palese il lapsus calami per il quale l'ufficiale notificatore ha scritto "27.11.1998" nella relata restituita all'auto- - 5. rità che ha emesso l'ordinanza ai primi di agosto, per cui, tenuto conto della sospensione feriale, l'opposi- zione notificata il 6 ottobre 1998, deve ritenersi es- sere stata tempestiva, essendo stata proposta 25 gior- ni utili dopo la notificazione del provvedimento ammi- nistrativo impugnato e l'eccezione di inammissibilità di essa è quindi infondata.
1. Con il primo motivo, il ricorrente impugna l'ordi- nanza pretorile per violazione dell'art. 23 della leg- ge 24 novembre 1981 n. 689, perchè il pretore avrebbe erroneamente affermato che il suo decreto con l'indi- cazione dell'udienza di comparizione sarebbe stato co- municato all'opponente che nella procura a margine del ricorso ha eletto un domicilio e, nell'epigrafe dell' opposizione, ne ha invece eletto un altro, cioè quello dell'avv. Miranda, dovendosi far prevalere quello di cui alla procura, essendo l'altro frutto di mero erro- re di copiatura. Dall'esistenza di due domicili eletti è derivata l'i- gnoranza per l'opponente della data dell'udienza di comparizione, cui egli non ha partecipato, perchè non gli era stata comunicata. Il controricorrente deduce che unico domicilio eletto doveva essere quello emergente dal corpo del ricorso, non essendo leggibile la procura a margine, per cui e- - 6 · sattamente l'invito a comparire alla prima udienza fu notificato presso lo studio dell'avv. Miranda.
1.1. La doppia elezione di domicilio, che emerge nel caso dalla procura a margine e dall'epigrafe del ri- corso in opposizione consente la notifica degli atti all'uno o all'altro degli indirizzi elettivi indicati, non essendovi elementi per ritenere nulla una delle scelte della parte;
pertanto il primo motivo del ri- corso è infondato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver il pretore tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale 5 dicembre 1990 n. 534 ha dichiarato illegittimo l'art. 23, 5° comma della L. 689/81 nella parte in cui non prevede che il pretore non deve convalidare la sanzione se la stessa sia palesemente illegittima. Nel caso, avendo l'opponente dedotto che per l'art. 222 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, l'omesso pagamento dell'oblazione di £. 40.000 imponeva la trasmissione degli atti all'autorità gudiziaria per il procedimento penale, era chiara l'illegittima condotta della P.A., per cui l'ordinanza non poteva convalidarsi.
2.1. Il ricorso non tiene conto dell'intervenuta depe- nalizzazione, per la quale il mancato pagamento della - 7 · - c.d. somma richiesta in misura ridotta, costituente la pregressa oblazione, comporta obbligo del rapporto il quale, come già detto, nel caso andava fatto all'uffi- cio del Genio civile che ha emesso l'ordinanza-ingiun- zione che fu quindi, per tale profilo, sicuramente le- gittima, per cui deve escludersi la fondatezza anche del secondo motivo di impugnazione. Le spese per la soccombenza restano a carico del ri- corrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in £. 30000 ' oltre a £.
1.500.000 per onorari. Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio ди 2001. A for Il consigliere estensoreMy consiglier Jory. Mrопр IL CANCELLIERE ADVA RAZIONE Depos 27 APR/2001 IL CANCELLIERE e 9 l 8 a n 6 I L e . L p N O a B , m 1 E e 8 t E s 9 i N 1 s - O I 1 l Z a 1 - A e R 4 h T 2 S c i I . f i G L d E o R 3 2 m A . D T E R T A N E S E