TAR Milano, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 1305
TAR
Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio rileva che, in data 29.01.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., previa notifica alle altre parti costituite. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio rileva che, in data 29.01.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., previa notifica alle altre parti costituite. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio rileva che, in data 29.01.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., previa notifica alle altre parti costituite. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio rileva che, in data 29.01.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., previa notifica alle altre parti costituite. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio rileva che, in data 29.01.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., previa notifica alle altre parti costituite. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio rileva che, in data 29.01.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., previa notifica alle altre parti costituite. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio rileva che, in data 29.01.2026, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., previa notifica alle altre parti costituite. Le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 1305
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1305
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo