Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3326 del 2025, proposto da C.I.C.L.A.T. Società Consortile Cooperativa AB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Stentella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG B746981C44, B746982D17;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro ADmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Plurima S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi e Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- della determinazione dirigenziale n. 962 del 6 giugno 2025 con la quale l’A.S.S.T. dei Sette Laghi ha emesso la “decisione a contrarre per l’aggiudicazione in estrema urgenza, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. C) D.lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio di logistica sanitaria (…) per un periodo di sei (6) mesi, con eventuale opzione di proroga contrattuale fino a ulteriori sei (6) mesi, e comunque nelle more dell’aggiudicazione di una procedura di gara aperta pluriennale per il servizio di logistica sanitaria, per un importo complessivo di spesa pari a € 2.598.600,00 IVA inclusa”;
- della determinazione dirigenziale n. 1018 del 13 giugno 2025, con la quale l’A.S.S.T. dei Sette Laghi ha indetto una “procedura negoziata senza bando in via di estrema urgenza ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di logistica sanitaria occorrente all’ASST dei Sette Laghi per un periodo di 6 mesi, con eventuale opzione di proroga contrattuale fino a ulteriori 6 mesi, e comunque nelle more dell’aggiudicazione di una procedura di gara aperta pluriennale per il servizio di logistica sanitaria”;
- della determinazione dirigenziale n. 1165 dell’8 luglio 2025 di nomina della commissione giudicatrice;
- della determinazione dirigenziale n. 1222 del 16 luglio 2025 di aggiudicazione della medesima procedura;
- di tutti i verbali di gara;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale a quelli che precedono, ivi compreso il contratto eventualmente stipulato nelle more della decisione;
- nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti medio tempore eventualmente stipulati tra la Stazione appaltante e gli aggiudicatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, di Markas S.r.l. e di Plurima S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IN AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, C.I.C.L.A.T. Società Consortile Cooperativa AB (di seguito solo “C.I.C.L.A.T.”) impugna gli atti, in epigrafe meglio specificati, della procedura negoziata senza bando esperita dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito solo “A.S.S.T. Sette Laghi”) in via di estrema urgenza, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di logistica sanitaria per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una procedura di gara aperta pluriennale per l’aggiudicazione del predetto servizio.
2. A sostegno del gravame ha articolato un unico motivo di ricorso rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 76, commi 2 e 7, D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio generale di adeguatezza in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di discrezionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per irragionevolezza, sviamento di porte e travisamento dei fatti. Eccesso di poter per violazione del principio del favor partecipationis e della libertà di concorrenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione ”.
3. Si sono costituite in giudizio l’A.S.S.T. Sette Laghi, Plurima S.p.A. e Markas S.r.l. per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 1070/2025 resa all’esito della fase cautelare, l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta per difetto di fumus boni iuris del ricorso, appalesandosi quest’ultimo “ infondato nel merito, avendo l’Azienda sanitaria resistente espletato una procedura in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023, per far fronte, in attesa di bandire una nuova gara, alle conseguenze legate alla risoluzione del contratto d’appalto con il precedente affidatario del servizio, avente a oggetto la distribuzione dei farmaci all’interno dei presidi ospedalieri gestiti dalla predetta Azienda sanitaria ”. Inoltre, nella comparazione tra gli interessi coinvolti, sono stati considerati prevalenti “ quelli dell’Azienda sanitaria resistente, trattandosi di garantire l’effettuazione dell’indispensabile svolgimento del servizio di logistica sanitaria di imminente avvio ”.
5. In data 29.01.2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi art. 84, comma 1 c.p.a. – previamente notificata alle altre parti costituite –, con richiesta di estinzione del processo ex art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a. e compensazione integrale delle spese di lite.
6. L’amministrazione resistente e le società controinteressate hanno dichiarato di non opporsi alla rinuncia, insistendo tuttavia per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
7. All’udienza del 4.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Rileva il Collegio che, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti richiesti dall’art. 84 c.p.a. per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia, considerato che il relativo atto è stato previamente notificato alle parti costituite nel termine di 10 giorni antecedenti l’udienza, è stata conferita procura speciale al difensore affinché proceda alla rinuncia al ricorso e, infine, le altre parti costituite non si sono opposte alla rinuncia.
9. Alla luce di quanto precede, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) c.p.a.
10. Le spese processuali, in mancanza di accordo tra le parti, vanno invece poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., considerato l’andamento del giudizio e la riconosciuta infondatezza del gravame già in fase cautelare, e sono liquidate come da dispositivo in ragione della più ridotta attività processuale compiuta in assenza della definizione di merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio
Condanna C.I.C.L.A.T. Società Consortile Cooperativa AB al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, di Markas S.r.l. e di Plurima S.p.A., che liquida in euro 1.000,00 (mille//00) oltre Iva e accessori di legge per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
IN AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AM | IA AD RU |
IL SEGRETARIO