Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1991, n. 410
Articolo 1
Versione
31 dicembre 1991
Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell' articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412 , dell' articolo 2 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 61 , e dell' articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141 .
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991