Articolo 8 della Legge 15 dicembre 1959, n. 1089
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 dicembre 1959
Art. 8.
Il punto di merito di cui al secondo comma dello art. 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
c) qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo agli incarichi assolti;
d) esercizio del comando, benemerenze di servizio e di guerra.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di brigata, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d), considerati nel loro insieme: la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito allo ufficiale dalla Commissione.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1959