Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 11/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 116 e 74 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2025, proposto da
MA IL, che agisce in proprio ai sensi dell’articolo 86 Cod. proc. civ., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Hera S.p.A., in persona del Direttore della Direzione Centrale Legale e Societario nonché procuratore speciale dott.ssa Francesca Leoni, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego implicito ed elusivo sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 30 settembre 2025, contenuto nella nota di HERA S.p.A. del 20 novembre 2025, prot. gen. n. 0096726/25, pervenuta in pari data, nonché del silenzio rifiuto formatosi in data 30 ottobre 2025 sulla medesima istanza formulata in data 30 settembre 2025;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad accedere, mediante esame ed estrazione di copia, a tutti i documenti richiesti con la predetta istanza del 30 settembre 2025;
e per la conseguente condanna di HERA S.p.A.
a consentire l’accesso e a rilasciare copia della documentazione richiesta, entro un termine da fissarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale e con la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Hera Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 116 e 74 Cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa SS CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che l’avv. IL MA, quale utente del servizio idrico integrato gestito da HERA S.p.A., in considerazione delle numerose sospensioni dell’erogazione di acqua potabile verificatesi a Bologna nell’area ove ella risiede, con nota del 30.09.2025, nel lamentare il disservizio, ha chiesto di accedere a (i) tutti gli atti di intervento, completi dei relativi report tecnici e relazioni di servizio, eseguiti negli ultimi quattro anni in zona, afferenti alla rottura di tubature dell’acqua, (ii) tutte le verifiche tecniche, perizie e certificazioni, relative agli ultimi quattro anni, circa il corretto funzionamento del sistema impiantistico a servizio della predetta zona (ivi incluse pompe, riduttori di pressione, sistemi di sollevamento e ogni altro componente della rete);
- che HERA S.p.A. ha riscontrato la richiesta con nota del 20.11.2025, fornendo il dato aggregato degli interventi eseguiti per la riparazione di rotture improvvise della conduttura idrica, evidenziando come il trend fosse in linea con quanto atteso, e informando comunque che nel 2026 era programmata la sostituzione della conduttura nell’area di interesse;
- che con nota del 21.11.2025 la richiedente si è dichiarata non soddisfatta insistendo per accedere agli atti richiesti;
Considerato:
- che con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’avv. IL MA agisce ai sensi dell’articolo 116 Cod. proc. amm. per ottenere l’ostensione dei documenti di cui alla propria nota di data 30.09.2025;
- che si è costituita in giudizio HERA S.p.A., eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, e depositando copia dei report degli interventi di riparazione eseguiti e ulteriore documentazione concernente l’attività svolta e quella programmata;
- che all’udienza camerale del 29 gennaio 2026, fissata per la trattazione del ricorso, il difensore di HERA S.p.A. ha dichiarato che non esistevano ulteriori documenti tecnici oltre a quelli già depositati in giudizio;
- che la ricorrente, preso atto di quanto affermato da controparte, ha dichiarato non esservi più interesse al ricorso, insistendo tuttavia per la condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di causa, secondo il principio della soccombenza virtuale;
- che parte resistente ha controdedotto in ordine alla ripartizione delle spese di giudizio;
- che al termine della discussione la causa è stata introitata;
Ritenuto:
- che, alla luce di quanto esposto ai punti che precedono, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Codice di rito, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendovi altri documenti tecnici da ostendere;
- che (fatto salvo il contributo unificato da rimborsare al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 ibs.1, D.P.R. n. 115/2002), le spese di causa possono essere compensate tra le parti, tenuto conto che con la nota del 30.09.2025 l’avv. MA aveva diffidato HERA S.p.A. “a disporre ed eseguire, con la massima urgenza, le opere necessarie alla sostituzione integrale della tubatura idrica”, che conseguentemente può riconoscersi che HERA S.p.A. abbia in buona fede ritenuto di aver soddisfatto la richiesta informando dei lavori programmati per l’anno 2026, che viceversa il ricorso per l’accesso è stato notificato a ridosso della nota del 21.11.2025 nella quale la richiedente confermava comunque l’interesse all’accesso alla documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, fatto salvo il rimborso da parte di HERA S.p.A. all’avv. IL MA del contributo unificato effettivamente versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di ED, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS CH | UG Di ED |
IL SEGRETARIO