Sentenza 21 luglio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2016, n. 24123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24123 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2016 |
Testo completo
24123-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 21 Presidente Dott. RAMACCI Luca luglio 2016 Dott. LIBERATI Giovanni Consigliere SENTENZA N.1843 Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. RENOLDI Carlo Consigliere Dott. RICCARDI Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE n. 20758 del 2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RT, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di Firenze Sezione riesame del 16 marzo 2016; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentiti, altresì, per il ricorrente gli avv.ti Giovanni IACOBELLI e Generoso PAGLIARULO, ambedue del foro di Avellino, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza depositata in data 1 aprile 2016 ha confermato, per quanto ora interessa, la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con precedente provvedimento del 12 febbraio 2016 a carico, fra gli altri, di IL RT, cui è stato provvisoriamente contestato, in qualità di promotore, il reato di cui all'art. 416 cod. pen, per avere costituito, unitamente ad altre persone, un'associazione avente lo scopo di commettere una pluralità di delitti previsti e puniti dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge sulle accise, nonché la commissione di una serie di delitti scopo, realizzati attraverso importazioni clandestine di prodotti petroliferi di provenienza slovena, per quantità superiori ai 2000 kg, sì da sottrarre tali merci, immesse al consumo sul mercato nazionale, al pagamento delle accise. Il Tribunale fiorentino, nel descrivere il meccanismo ideato e volto a realizzare la evasione tributaria, ha precisato, richiamando il contenuto della genetica ordinanza del Gip di Pistoia applicativa della misura cautelare, che i prodotti petroliferi de quibus, provenienti dalla Slovenia ed apparentemente destinati ad una inoperante società greca, venivano immessi sul mercato nazionale previa falsificazione della relativa documentazione, come se fossero di provenienza nazionale, senza il preventivo trasnsito presso un deposito fiscale per l'accertamento della loro quantità e qualità, operazione necessaria per la determinazione della accisa da versare che in tal modo era omessa e, quindi, evasa. In tale meccanismo delittuoso la posizione del IL, amministratore di fatto della Na.Te. International, consisteva nell'emettere fatture false di vendita di prodotti petroliferi in favore delle altre società coinvolte nell'illecito tributario, così da fare apparentemente risultare congruo il quantitativo di prodotti da queste ceduto rispetto a quello acquistato, non potendo quest'ultimo essere integralmente documentato con atti veri, in quanto in parte illecitamente importato dallo Slovenia. Nel rigettare la richiesta di riesame presentata dai legali del IL, il Tribunale di Firenze ha osservato, escludendo che il predetto si sia limitato a svolgere una regolare attività di intermediazione commerciale, che, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria, esse sono comprovate, nei limiti della attuale cognizione, dalla circostanza che l'indagato svolga, in via di fatto le mansioni di amministratore della Na.Te. International 2 Sr., società avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, la cui sede sociale è presso un'altra società il cui oggetto sociale è quello di offrire domiciliazione legale e postale a terzi;
che legale rappresentante della detta Na.Te. è un soggetto evidentemente prestanome in quanto in realtà adibito a compiti di autista;
che dalle intercettazioni disposte nel corso delle indagini è emerso il diretto coinvolgimento del IL, il quale si è fatto tramite fra gli altri indagati italiani e la società cartiera greca per la acquisizione di documentazione emessa da quest'ultima; che il IL viene rassicurato da altro complice in relazione ai risultati di una perquisizione compiuta dalle forze dell'ordine; che dalla documentazione bancaria esaminata è emerso che la Na.Te., lungi dall'essere una mera intermediaria ha acquistato, in nome proprio ma con provvista finanziaria fornitagli da altro correo cui la merce era effettivamente destinata, previa falsa fatturazione di vendita, i prodotti petroliferi da immettere successivamente in modo fraudolento sul mercato nazionale. In relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari il Tribunale toscano evidenzia la esistenza di uno specifico corredo giudiziario a carico del IL, caratterizzato da pregressi periodi di privazione della libertà personale e di numerose, anche recenti, denunzie aventi ad oggetto sempre illeciti commessi in relazione all'omesso versamento delle accise in materia di prodotti petroliferi, di tal che detto giudice osserva che solo la misura della segregazione, ancorché solo domiciliare, appare idonea a scongiurare il AN pericolo della reiterazione delle condotte delittuose. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il IL, assistito dai propri legali di fiducia, affidandolo a due motivi di impugnazione. mancanza di autonomaIl primo di essi ha ad oggetto l'asserita motivazione, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, della ordinanza impugnata, la quale ripercorrerebbe, con solo pochi ed irrilevanti spunti di autonomia, quanto già riportato nella primigenia ordinanza del Gip di Pistoia applicativa della misura cautelare di cui si discute;
in particolare, il Tribunale non si sarebbe dato carico di sconfessare il dato, dimostrato dalle stesse intercettazioni eseguite dagli organi inquirenti, relativo alla occasionalità dei rapporti fra il IL e le altre persone coinvolte nelle indagini, rapporti giustificati dal fatto che egli opera nel settore della intermediazione dei prodotti petroliferi, nonché la circostanza che il ricorrente non ha mai dimostrato di avere un ruolo effettivamente operativo avendo sempre riferito, 3 come risultante dalle predette intercettazioni, che avrebbe informato le imprese interessate dei chiarimenti richiesti dagli altri indagati. Parimenti viziata sarebbe la motivazione della ordinanza impugnata quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel solo rischio di reiterazione delle condotte, posto che il ricorrente allo stato non è gravato da alcun precedente penale ed i fatti per i quali in passato egli è stato indagato, oltre ad essere tuttora sub judice e territorialmente del tutto estranei a quelli di cui in attuale provvisoria imputazione, risalgono ad un periodo cronologicamente assai risalente, cosicché essi non potrebbero essere considerati sintomatici della sussistenza del rischio paventato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva, infatti, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la ordinanza del Tribunale del riesame evidenzia la sussistenza di un adeguato impianto accusatorio a carico del IL, tale da farne ritenere, quanto meno a livello indiziario, il pieno coinvolgimento nelle condotte ascritte anche ai suoi correi. Invero, oltre alla circostanza, già tale da suscitare un legittimo allarme in ordine alla limpidezza della attività da essa svolta, costituita dall'essere la Na.Te. International srl un'impresa priva di una effettiva sede o almeno caratterizzata dalla singolarità di avere la propria sede legale costituita da un AV mero recapito postale, ed essere formalmente retta da un soggetto chiaramente svolgente funzioni di prestanome (attesa la ben diversa attività, segnalata dai giudice del cautelare, da quegli effettivamente svolta), il Tribunale ha evidenziato non solo la sussistenza di contatti commerciali fra il IL e gli altri coindagati o cointeressati, fra i quali spicca quello assolutamente sospetto con la inoperativa Società Hildons, cioè la "cartiera" greca, ma anche il fatto obbiettivo e non contestato, che l'odierno ricorrente è stato messo al corrente da parte di uno dei coindagati dell'esito di una perquisizione da quello subito, elemento che trascende rispetto agli ordinari rapporti commerciali fra imprenditori ma evidenzia una più intima cointeressenza, estesa anche ai profili potenzialmente illeciti della condotta complessivamente posta in essere. Ulteriore indice di detta commistione di ruoli, tale da far legittimamente ritenere che quello svolto dal IL non si riducesse ad una mera 4 intermediazione commerciale, è desumibile dalla diretta partecipazione finanziaria dell'indagato, o meglio della società da lui occultamente amministrata, nei rapporti di dare ed avere con le imprese fornitrici dei prodotti illegittimamente immessi sul mercato interno, partecipazione volta a giustificare, secondo la ipotesi accusatoria, le quantità di prodotti petroliferi poi materialmente riversate nel territorio nazionale che, diversamente, sarebbero risultate esorbitanti rispetto a quelle legittimamente importate dagli altri correi. Tali elementi costituiscono, secondo il condivisibile orientamento del Tribunale del riesame di Firenze, la cui ordinanza sul punto può certamente ritenersi correttamente ed esaurientemente motivata, un corredo indiziario più che adeguato per giustificare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato ora ricorrente. Quanto alla esigenza di prevenire la reiterazione delle condotte criminose, va premessa la insufficienza ad escluderne la ricorrenza del fatto, enfatizzato invece dal ricorrente, che il IL sia formalmente incensurato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 6 febbraio 2015, n. 5644), posto che ai fini della loro individuazione sono rilevanti, oltre che i precedenti penali dell'indagato anche altri elementi sintomatici della sua personalità, quali i precedenti giudiziari (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 agosto 2006, n. 29405), oltre che le concrete modalità di svolgimento della condotta contestata. Al Quanto ai primi, infatti, ancorché non menzionati espressamente dall'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., essi hanno una loro importanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, come si desume dall'art. 133 cod. pen., ed in ogni caso in cui l'ordinamento imponga una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato; quindi anche in tema misura cautelari, essendo elemento valutabile ai fine della rilevazione del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, fra l'altro, la personalità della persona sottoposta alle indagini. Ciò, evidentemente, tanto più nel caso in cui il pericolo debba concernere, come nel caso di specie, la reiterazione di delitti della stesse specie di quelli per cui si procede, ove i precedenti giudiziari siano, come si verifica per il IL, connessi a condotte ascrivibili al medesimo côté criminale in relazione al quale si stanno svolgendo le indagini preliminari. 5 Analogamente quanto alle modalità del fatto contestato, esse costituiscono un imprescindibile indice valutativo ai fini della individuazione o meno del pericolo di recidivanza, anche in esito alla modifiche apportate al regime di adozione e mantenimento delle misure cautelari a seguito della entrata in vigore della legge n. 147 del 2015, (Corte di cassazione, Sezione III penale 14 gennaio 2016, n. 1166), posto che le modalità e le circostanze del fatto, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose. Nel caso di specie la articolata ed organizzata struttura criminosa posta in essere, considerata unitamente ai già rilevati specifici precedenti giudiziari gravanti sul ricorrente, indicono legittimamente a ritenere che, ove se ne offrisse nuovamente l'occasione, il IL non sarebbe aliena dal nuovamente rivolgere la propria capacità ed esperienza imprenditoriale a fini illeciti nello specifico campo commerciale da lui più intensamente praticato. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 21 luglio 2016 H Presidente Il Consigliere estensore (Luca RAMACO (Andrea GENTILI) Aunda furtis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 MAG 2017 CANCELLIERE Luana Mariani