Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2016, n. 24123
CASS
Sentenza 21 luglio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/07/2016, n. 24123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24123
    Data del deposito : 21 luglio 2016

    Testo completo