Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 1
L'art. 18, comma primo, della legge 2 febbraio 1974 n. 64 - inizio dei lavori senza la preventiva autorizzazione - ha natura di reato permanente e si protrae fino al completamento dell'opera, ovvero fino alla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o per la desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/1998, n. 12156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12156 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMARCO Presidente del 8.10.1998
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
2. " Aldo RIZZO " N. 3026
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 17614/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1 - LA IN ES, n. a Messina il 15.9.1946
2 - FR MA, n. a Messina il 19.8.1944
avverso la sentenza 29.10.1997 del Pretore di Messina Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio ALBANO che ha concluso per l'annullamento sensa rinvio poiché i reati sono estinti per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.10.1997 il Pretore di Messina affermava la penale responsabilità di La PI ES e GI MA in ordine ai reati di cui:
agli artt. 9, 10, 17, 18, 20 e 23 legge n.64/1974 (per avere eseguito, sul terrazzo di un fabbricato, la costruzione di un muro e di un vano in muratura ordinaria su una superficie di circa 10 mq.:
- senza darne avviso al Genio Civile;
- senza la preventiva autorizzazione scritta di tale ufficio;
- senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilità;
- senza dimostrarne la fattibilità;
acc. in Messina, il 2.11.1994)
e condannava ciascuno alla pena di lire 600.000 di ammenda, ordinando la demolizione dei manufatti in mancanza di autorizzazione in sanatoria, nel termine di sei mesi, da parte dell'ufficio del Genio Civile.
Assolveva gli stessi dalla contravvenzione di cui all'art. 20, lett. b), legge n.47/1985, "poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato", riconoscendo natura pertinenziale alle opere abusive. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno eccepito la prescrizione delle violazioni della normativa antisismica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di cui alla legge n.64/1974 (capo B della rubrica), poiché estinti per prescrizione.
Trattasi, invero, di contravvenzioni punite con sola ammenda, accertate il 2.11.1994, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni tre, ex artt.157 e 160, ult. comma, cod. pen.), si è definitivamente compiuto il 2.11.1997.
Deve specificarsi, in proposito [aderendo all'orientamento espresso da Cass. Sez. fer., 24.8.1993, ric. Cerato ed in parziale difformità da Cass., Sez. III, 22.4.1998, P.M. in proc. Grieco e da Cass., Sez. III, 22.11.1995, n. 11325, ric. Banckueht ed altri] che tra le fattispecie contestate agli imputati nel capo di imputazione sub B):
- quelle di cui all'art. 17, 1^ 2^ e 3^ comma, della legge n. 64/1974 (omessa denuncia dei lavori al sindaco ed all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio Civile, secondo le competenze vigenti, con deposito del relativo progetto e della prescritta relazione tecnica) hanno natura di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con l'omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche;
- quella di cui all'art. 18, 1^ comma, della legge n. 64/1974 (inizio dei lavori senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio Civile, secondo le competenze vigenti) ha natura di reato permanente e si protrae nel tempo fino al completamento dell'opera ovvero fino alla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o per la desistenza volontaria del soggetto agente consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica.
Nella fattispecie in esame, invero, non si ravvisa la mera omissione di adempimenti burocratici che (a fini di controllo preventivo) devono essere compiuti obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori di costruzione, bensì una condotta di edificazione illegittima, suscettibile di provocare pericoli o danni alla collettività dei consociati che, nel suo perdurare nel tempo, lede costantemente l'interesse protetto dalla norma, identificabile nella tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Anche per la contestata contravvenzione di natura permanente, però, nel caso in esame, la prescrizione deve ritenersi definitivamente compiuta, non risultando che l'attività edilizia si sia Protratta oltre la data di accertamento.
In seguito alla declaratoria di intervenuta prescrizione, copia della presente sentenza deve essere trasmessa all'ufficio tecnico della Regione Siciliana, a norma degli artt. 25 e 26 della legge n.64/1974, per quanto di competenza.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui alla legge n.64/1974 (capo B della rubrica), poiché estinti per prescrizione.
Ordina la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 1998