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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico dott.ssa MA MA ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 880 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 2.05.2025 e vertente
T R A
(c.f. ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore Parte_2 con sede in Via Caione n. 7 – 67026 Poggio Picenze (AQ), rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente come disgiuntamente, dagli avvocati Sabatino Vaccarelli e Luciano
Cucculelli, elettivamente domiciliati in L'Aquila (67100), Via Arco dei Veneziani n. 27, presso e nello studio dell'avv. Sabatino Vaccarelli
OPPONENTI
E
(cf. e n. iscr. al Registro delle Imprese ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AN UL, (c.f. , in qualità di procuratore speciale, giusta CodiceFiscale_2 procura speciale a rogito del notaio di Roma del 14.04.2022, rep. 53235, racc. 24189, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avvocati Italo
RQ e LU RQ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ernesto Venta in
L'Aquila, Via Della Croce Rossa n. 237/E
OPPOSTO
1 R.G.N. 880/2023
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per le parti opponenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, per i motivi tutti esposti in narrativa, accertare e dichiarare, in via principale ed in accoglimento della presente opposizione, nullo e inefficace per tutti i motivi su esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo numero 100/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 14/03/2023 (RG 394/2023); in ogni caso, respingere la domanda proposta in via monitoria perché inammissibile, nulla e comunque infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, e competenze di giudizio”.
Conclusioni per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito respingere l'opposizione ed ogni domanda di controparte, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, e per l'effetto dichiarare pienamente valido ed efficace il decreto opposto e quindi dichiararlo definitivamente esecutivo emanando ogni consequenziale pronuncia;
in via subordinata accertare e dichiarare che la ed Parte_2 il suo titolare , c.f. sono debitori della Parte_1 C.F._1 Controparte_1 per la causali lessi , oltre interessi al ta all'effettivo soddisfo sulla somma di € 6.403,58 ed interessi al tasso convenzionale del 7,47% dal 01.01.2023 all'effettivo soddisfo sulla somma di € 4.888,03, o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa e condannare gli stessi a pagare alla le somme citate, con vincolo tra loro solidale. Controparte_1
Con vittoria di spese, el presente giudizio, oltre IVA, CAP e contributo spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il titolo monitorio opposto, n. 100/2023 (R.G. n. 394/2023 del Tribunale di L'Aquila) del 14.03.2023, recante ingiunzione al pagamento di € 11.291,61 oltre interessi e spese, nei confronti di Parte_1
e della ditta individuale i riferisce al saldo del conto sofferenza n. 50/4173, Parte_2 derivanti dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. 50/232475 stipulato con Controparte_1
(di seguito, brevemente, “ ” o la “ ), nonché dal residuo del mutuo
[...] Controparte_1 CP_1 chirografario n. 50/2016 stipulato il 16.07.2015.
Ha proposto opposizione anche in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...] il quale ha in primo luogo eccepito la nullità del ricorso monitorio e del decreto Parte_2 ingiuntivo per violazione degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c., nonché per difetto di rappresentanza ex art. 77
e 83 c.p.c. e, in secondo luogo, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, contestata anche in punto di quantum.
In particolare, a fondamento dell'opposizione ha detto che:
- il ricorso monitorio era nullo per mancata individuazione della domanda giudiziale, non avendo il ricorrente nulla allegato in merito alla causa petendi del diritto fatto valere in giudizio né esplicitato le ragioni poste alla base del credito, come quantificato dal creditore;
2 R.G.N. 880/2023
- il decreto opposto era nullo altresì per difetto di legittimazione della Banca opposta. Il ricorso monitorio era stato infatti proposto dal difensore in forza di mandato alle liti conferito dal procuratore speciale della
AN UL, a sua volta delegato dal Presidente tuttavia, in atti non CP_1 Parte_3 risultava la delibera del Consiglio di Amministrazione della con la quale erano stati conferiti al CP_1
Presidente i poteri di nomina di procuratori speciali ad acta;
- la pretesa creditoria era comunque infondata, essendo le somme ingiunte riferibili non ad un saldo di conto corrente, come sostenuto dalla bensì ad uno scoperto di conto corrente, con conseguente CP_1 applicazione di un diverso tasso di interesse. Inoltre, a sostegno del proprio credito, la aveva CP_1 depositato solo la certificazione ex art. 50 TUB, peraltro priva di autentica notarile;
pertanto, mancava del tutto la prova del credito azionato, non correttamente determinato neppure in punto di quantum.
Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando in Controparte_1 primo luogo l'infondatezza delle eccezioni preliminari mosse dall'opponente e allegando, quanto al dedotto difetto di rappresentanza, la delibera del CdA della del 4.3.2025 (doc. B fasc. opposta), CP_1 con la quale è stato deliberato di affidare al UL la gestione delle posizioni creditorie in sofferenza, prevedendo il rilascio della necessaria procura speciale, effettivamente conferita, innanzi al Notaio
in Roma, il 14.04.2022 (doc. F fasc. opposta). Per_1
Nel merito, la ha contestato la fondatezza della domanda evidenziando come le somme ingiunte CP_1 derivino dal contratto di conto corrente sottoscritto il 12.04.2013, sul quale nel gennaio 2015 era stata concessa una apertura di conto corrente, poi rinnovata nel 2018. Con riferimento alla prova del credito, osservava di aver prodotto gli estratti integrali del conto corrente (dall'apertura alla chiusura), sufficiente a dimostrare sia l'esistenza che l'entità del credito, soprattutto attesa l'assenza di specifiche contestazioni di singole operazioni o addebiti.
In data 26.09.2023, la ha depositato il verbale del 18.09.2023 relativo al procedimento di CP_1 mediazione intrapreso con la controparte e concluso con esito negativo.
Concessa la provvisoria esecutorietà del titolo opposto, la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 27.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
_________________
1 - L'opposizione proposta è infondata e, pertanto, va respinta per tutte le ragioni di seguito indicate.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno
3 R.G.N. 880/2023
a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. civ., S.U. n. 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. civ. n. 13674/2006;
Cass. civ. n. 8615/2006).
Ciò posto, nella presente sede, l'opposto ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo relativo al pagamento del saldo debitore del conto corrente stipulato con le parti opponenti, sul quale insisteva un'apertura di credito concessa con il contratto di finanziamento del 2015, rinnovato nel 2018. Ai fini della prova del proprio diritto di credito, ha versato in atti i contratti da cui origina il debito e tutti gli estratti conto relativi al rapporto dall'apertura alla chiusura.
Per contro, l'opponente ha contestato la validità del ricorso monitorio e la legittimazione processuale della nonché la fondatezza della pretesa che non sarebbe stata dimostrata dal creditore soprattutto CP_1 con riferimento all'ammontare del credito e alle singole poste creditorie.
^^^^^^
2. Orbene, in primo luogo va disattesa la censura relativa alla nullità del ricorso monitorio per indeterminatezza e genericità della domanda ai sensi degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c.
Difatti, dev'essere rimarcato che la pretesa nullità per indeterminatezza della domanda formulata con il ricorso per ingiunzione deve ritenersi senz'altro superata dallo svolgimento delle difese nel merito articolate a mezzo della presente opposizione, con riferimento all'inidonea indeterminatezza del credito sia in termini di fatti costitutivi che di quantum, ciò senza che siano risultate specifiche lesioni dei diritti di difesa, invece esercitati dalla parte opponente, sicché non è prospettabile nella specie una definizione meramente in rito della controversia. Pertanto, la deduzione al riguardo (di nullità del ricorso monitorio e, conseguentemente, del decreto impugnato, cfr. pagg.
5-6 atto di citazione) non appare concludente.
D'altro canto, gli opponenti lungi dal mostrare di non essere stati in grado di conoscere l'oggetto e le
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ragioni della domanda, hanno esposto con l'opposizione le proprie specifiche difese, sia in fatto sia in diritto.
In tal senso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – riaffermato con riferimento alla nullità per indeterminatezza della domanda dell'atto di citazione, ma senz'altro applicabile anche al ricorso monitorio - quest'ultima non è invero prospettabile quando dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4)
c.p.c., in relazione alle domande fatte valere nei confronti del convenuto (per tutte Cass. civ., n.
17180/2007).
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di nullità relativa al difetto di rappresentanza della Banca convenuta. Con la comparsa di costituzione, parte opposta ha infatti prodotto a) il verbale del CdA di del 24.3.2022 (cfr. doc. B fasc. opposta), nel quale è stata deliberata la riorganizzazione Controparte_1 del settore legale con istituzione del “Settore NPE”, affidato all'avvocato UL, nonché il rilascio delle procure speciali a favore dei responsabili dei diversi settori di competenza;
b) la procura speciale notarile rilasciata al UL dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. (cfr. doc. F Pt_3 fasc. opposta), la quale contempla altresì il potere di conferire incarichi professionali ad avvocati e consulenti esterni, sottoscrivendone i relativi mandati nelle cause e nei procedimenti.
Ne deriva che, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che il delegante osse senz'altro Pt_3 investito del potere di rilasciare la procura speciale a favore del UL, avendo egli dato attuazione a quanto espressamente deliberato dall'intero CdA in data 22.03.2022. Alcun difetto di rappresentanza può dunque rinvenirsi in capo ai difensori della correttamente investiti dello ius postulandi da un CP_1 soggetto legittimato a tale compito.
^^^^^^
3- Venendo al merito della controversia, le opponenti non hanno contestato il titolo da cui origina il credito oggetto dell'ingiunzione, concentrando le proprie doglianze sulla quantificazione dell'importo ingiunto dalla Banca.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto, anzitutto, che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito, atteso che
è stata data prova del credito azionato attraverso un estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come ad esempio il decreto
5 R.G.N. 880/2023
ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie, sin dalla fase monitoria, la ha versato in atti i contratti da cui origina la propria CP_1 pretesa (ossia il contratto di conto corrente n. 50/232475 e il contratto di mutuo chirografario n.
50/26946, stipulato il 16 luglio 2015, il cui saldo debitore e residuo del mutuo sono confluiti sul conto conto sofferenza n. 50/4173).
Inoltre, la ha documentato la sussistenza del credito legato allo scoperto di conto corrente CP_1 depositando i contratti relativi alle aperure di credito concesse, del 22.1.2015 e dell'11.05.2018 (cfr. docc.
C e D fasc. opposta) nonchè gli estratti conto analitici relativi all'andamento del rapporto sin dal suo inizio (dall' aprile 2013 sino al giugno 2022; cfr. doc. E fasc. opposta), i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n.
9579/2000 ex multis: Cass. n. 13889/2010).
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno mosso alcuna contestazione rispetto alle singole poste o annotazioni riporate negli estratti conto, limitandosi a contestazioni generiche del tutto avulse da quanto riportato negli estratti conto.
Anche rispetto al contratto di mutuo, le contestazioni sono generiche;
gli opponenti si dolgono infatti dei conteggi eseguiti dalla ai fini della determinazione del debito residuo, ma non muovono alcuna CP_1 osservazione in ordine ad esempio all'illegittimità dei tassi pattuiti o applicati o al piano di ammortamento, non allegando alcun conteggio alternativo, ad esempio attraverso la produzione di una consulenza di parte. Anche le differenze quantitative tra il credito come determinato dalla e l'ammontare dedotto CP_1 dagli opponenti è minima e dunque irrilevante in quanto riferibile ad ordinarie oscillazioni di cassa, tenendo conto anche dell'applicazione dei tassi di interesse sul debito insoluto.
6 R.G.N. 880/2023
Infine, infondata è la censura relativa allo scopo del mutuo concesso dalla il quale sarebbe stato, CP_1 nella prospettiva attorea, destinato a ripianare le pregresse esposizioni debitorie, con conseguente illeicità del motivo.
Sul punto, è noto che le somme percepite a titolo di mutuo (nel caso di specie chirografario) una volta nella disponibilità del mutuatario, ben possono essere destinate a ripianare una pregressa situazione debitoria. Il fatto che le somme vengano utilizzate per estinguere un pregresso debito è prova che le somme siano entrate nella disponibilità del mutuatario.
L'esposta impostazione interpretativa è condivisa anche da autorevole giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che "il mutuo chirografario (...) (non essendo un mutuo di scopo) ben poteva lecitamente assumere quale suo scopo - che di per sé non rientra nella causa del contratto - quello di 'ripianare' una già esistente esposizione debitoria consentendo una dilazione nel tempo del relativo pagamento. Potrebbe dubitarsi della liceità della causa concreta di tale negozio soltanto in presenza della rigorosa prova che, nel concreto, il contratto abbia avuto, pur sempre da un punto di vista oggettivo e mediante il collegamento negoziale al conto corrente che si assume violativo di norme imperative, la finalità di eludere le medesime norme imperative" (Tribunale Teramo, 26/01/2017, n. 49, e, con riferimento al mutuo fondiario in relazione al quale sono stati affermati i medesimi principi, cfr. Tribunale Salerno, sez. III, 15/10/2015, n. 4233; Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985; mentre in senso analogo con riferimento al mutuo ipotecario, cfr. Tribunale Pescara, 06/05/2015; in tal senso, con riferimento al mutuo fondiario cfr. Corte d'appello di L'Aquila 6/07/2022 n. 1025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, si ritiene che il mutuo in esame sia legittimo in quanto, per un verso, non si tratta di un mutuo di scopo, bensì di un mutuo chirografario (per cui l'importo mutuato poteva essere destinato anche a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario), e, per altro verso, le somme mutuate, una volta entrate nella disponibilità del mutuatario, ben possono essere destinate a ripianare una pregressa esposizione debitoria di tale ultima parte, senza che, solo per questo motivo, possa ritenersi che dette somme non siano entrate nella sua disponibilità, in quanto la circostanza che abbia estinto - per intero o in parte - un debito è prova proprio del contrario: il mutuatario, cioè, mediante tale importo ha proceduto ad un pagamento. E', dunque, tale ultima parte che "imprime" la destinazione da conferire all'importo mutuato potendone disporre secondo le sue esigenze, a meno che le parti non abbiano, già in sede di stipula del contratto, conferito un vincolo di destinazione a detto importo, circostanza che non risulta nel caso in esame.
Ne consegue che il mutuo oggetto di giudizio è legittimo, e, non essendo state contestata dalle parti la illegittimità delle relative pattuizioni - al di là del profilo in ordine alla dedotta illegittimità per il ripianamento della pregressa esposizione debitoria, eccezione ritenuta infondata - la doglianza in esame
è infondata e, dunque, va rigettata.
7 R.G.N. 880/2023
^^^^^^
4 - Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendosi la parte opponente limitata a contestazioni generiche, che certo non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale assoluta genericità ha impedito di dar corso alla Ctu contabile, considerato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti.
Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.”
(così, fra tante, Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191).
Per le medesime ragioni è stata respinta la richiesta dell'ordine di esibizione, reierata anche in sede di comparsa conclusionale.
Ribadito quanto già osservato nell'ordinanza del 4.11.2024 in relazione al regime di cui agli artt. 117 e 119
TUB, i quali circoscrivono l'applicabilità dello strumento ex art 210 c.p.c. alle ipotesi in cui, a fronte della domanda ex artt. 117 e 119 TUB, la banca non abbia consegnato al correntista la documentazione richiesta, basti osservare che: - il contratto 233198, cui gli opponenti riferiscono la richiesta ex art. 210
c.p.c. è invero estraneo al presente giudizio e al titolo opposto;
- i documenti afferenti al mutuo sono stati invece depositati dalla sin dalla fase monitoria, sicchè la richiesta di esibizione non poteva che CP_1 essere respinta.
^^^^^^
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa e al netto dell'istruttoria, atteso il carattere documentale della controversia.
8 R.G.N. 880/2023
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 [...]
e , per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. Parte_2
100/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 11.03.2023;
• CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa MA MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico dott.ssa MA MA ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 880 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 2.05.2025 e vertente
T R A
(c.f. ), in proprio e quale titolare della ditta Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore Parte_2 con sede in Via Caione n. 7 – 67026 Poggio Picenze (AQ), rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente come disgiuntamente, dagli avvocati Sabatino Vaccarelli e Luciano
Cucculelli, elettivamente domiciliati in L'Aquila (67100), Via Arco dei Veneziani n. 27, presso e nello studio dell'avv. Sabatino Vaccarelli
OPPONENTI
E
(cf. e n. iscr. al Registro delle Imprese ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AN UL, (c.f. , in qualità di procuratore speciale, giusta CodiceFiscale_2 procura speciale a rogito del notaio di Roma del 14.04.2022, rep. 53235, racc. 24189, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dagli avvocati Italo
RQ e LU RQ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ernesto Venta in
L'Aquila, Via Della Croce Rossa n. 237/E
OPPOSTO
1 R.G.N. 880/2023
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per le parti opponenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, per i motivi tutti esposti in narrativa, accertare e dichiarare, in via principale ed in accoglimento della presente opposizione, nullo e inefficace per tutti i motivi su esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo numero 100/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 14/03/2023 (RG 394/2023); in ogni caso, respingere la domanda proposta in via monitoria perché inammissibile, nulla e comunque infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, e competenze di giudizio”.
Conclusioni per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito respingere l'opposizione ed ogni domanda di controparte, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, e per l'effetto dichiarare pienamente valido ed efficace il decreto opposto e quindi dichiararlo definitivamente esecutivo emanando ogni consequenziale pronuncia;
in via subordinata accertare e dichiarare che la ed Parte_2 il suo titolare , c.f. sono debitori della Parte_1 C.F._1 Controparte_1 per la causali lessi , oltre interessi al ta all'effettivo soddisfo sulla somma di € 6.403,58 ed interessi al tasso convenzionale del 7,47% dal 01.01.2023 all'effettivo soddisfo sulla somma di € 4.888,03, o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa e condannare gli stessi a pagare alla le somme citate, con vincolo tra loro solidale. Controparte_1
Con vittoria di spese, el presente giudizio, oltre IVA, CAP e contributo spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il titolo monitorio opposto, n. 100/2023 (R.G. n. 394/2023 del Tribunale di L'Aquila) del 14.03.2023, recante ingiunzione al pagamento di € 11.291,61 oltre interessi e spese, nei confronti di Parte_1
e della ditta individuale i riferisce al saldo del conto sofferenza n. 50/4173, Parte_2 derivanti dal saldo debitore del contratto di conto corrente n. 50/232475 stipulato con Controparte_1
(di seguito, brevemente, “ ” o la “ ), nonché dal residuo del mutuo
[...] Controparte_1 CP_1 chirografario n. 50/2016 stipulato il 16.07.2015.
Ha proposto opposizione anche in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...] il quale ha in primo luogo eccepito la nullità del ricorso monitorio e del decreto Parte_2 ingiuntivo per violazione degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c., nonché per difetto di rappresentanza ex art. 77
e 83 c.p.c. e, in secondo luogo, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria, contestata anche in punto di quantum.
In particolare, a fondamento dell'opposizione ha detto che:
- il ricorso monitorio era nullo per mancata individuazione della domanda giudiziale, non avendo il ricorrente nulla allegato in merito alla causa petendi del diritto fatto valere in giudizio né esplicitato le ragioni poste alla base del credito, come quantificato dal creditore;
2 R.G.N. 880/2023
- il decreto opposto era nullo altresì per difetto di legittimazione della Banca opposta. Il ricorso monitorio era stato infatti proposto dal difensore in forza di mandato alle liti conferito dal procuratore speciale della
AN UL, a sua volta delegato dal Presidente tuttavia, in atti non CP_1 Parte_3 risultava la delibera del Consiglio di Amministrazione della con la quale erano stati conferiti al CP_1
Presidente i poteri di nomina di procuratori speciali ad acta;
- la pretesa creditoria era comunque infondata, essendo le somme ingiunte riferibili non ad un saldo di conto corrente, come sostenuto dalla bensì ad uno scoperto di conto corrente, con conseguente CP_1 applicazione di un diverso tasso di interesse. Inoltre, a sostegno del proprio credito, la aveva CP_1 depositato solo la certificazione ex art. 50 TUB, peraltro priva di autentica notarile;
pertanto, mancava del tutto la prova del credito azionato, non correttamente determinato neppure in punto di quantum.
Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, evidenziando in Controparte_1 primo luogo l'infondatezza delle eccezioni preliminari mosse dall'opponente e allegando, quanto al dedotto difetto di rappresentanza, la delibera del CdA della del 4.3.2025 (doc. B fasc. opposta), CP_1 con la quale è stato deliberato di affidare al UL la gestione delle posizioni creditorie in sofferenza, prevedendo il rilascio della necessaria procura speciale, effettivamente conferita, innanzi al Notaio
in Roma, il 14.04.2022 (doc. F fasc. opposta). Per_1
Nel merito, la ha contestato la fondatezza della domanda evidenziando come le somme ingiunte CP_1 derivino dal contratto di conto corrente sottoscritto il 12.04.2013, sul quale nel gennaio 2015 era stata concessa una apertura di conto corrente, poi rinnovata nel 2018. Con riferimento alla prova del credito, osservava di aver prodotto gli estratti integrali del conto corrente (dall'apertura alla chiusura), sufficiente a dimostrare sia l'esistenza che l'entità del credito, soprattutto attesa l'assenza di specifiche contestazioni di singole operazioni o addebiti.
In data 26.09.2023, la ha depositato il verbale del 18.09.2023 relativo al procedimento di CP_1 mediazione intrapreso con la controparte e concluso con esito negativo.
Concessa la provvisoria esecutorietà del titolo opposto, la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti. All'udienza del 27.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
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1 - L'opposizione proposta è infondata e, pertanto, va respinta per tutte le ragioni di seguito indicate.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno
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a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. civ., S.U. n. 13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. civ. n. 13674/2006;
Cass. civ. n. 8615/2006).
Ciò posto, nella presente sede, l'opposto ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo relativo al pagamento del saldo debitore del conto corrente stipulato con le parti opponenti, sul quale insisteva un'apertura di credito concessa con il contratto di finanziamento del 2015, rinnovato nel 2018. Ai fini della prova del proprio diritto di credito, ha versato in atti i contratti da cui origina il debito e tutti gli estratti conto relativi al rapporto dall'apertura alla chiusura.
Per contro, l'opponente ha contestato la validità del ricorso monitorio e la legittimazione processuale della nonché la fondatezza della pretesa che non sarebbe stata dimostrata dal creditore soprattutto CP_1 con riferimento all'ammontare del credito e alle singole poste creditorie.
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2. Orbene, in primo luogo va disattesa la censura relativa alla nullità del ricorso monitorio per indeterminatezza e genericità della domanda ai sensi degli artt. 125, 163 e 164 c.p.c.
Difatti, dev'essere rimarcato che la pretesa nullità per indeterminatezza della domanda formulata con il ricorso per ingiunzione deve ritenersi senz'altro superata dallo svolgimento delle difese nel merito articolate a mezzo della presente opposizione, con riferimento all'inidonea indeterminatezza del credito sia in termini di fatti costitutivi che di quantum, ciò senza che siano risultate specifiche lesioni dei diritti di difesa, invece esercitati dalla parte opponente, sicché non è prospettabile nella specie una definizione meramente in rito della controversia. Pertanto, la deduzione al riguardo (di nullità del ricorso monitorio e, conseguentemente, del decreto impugnato, cfr. pagg.
5-6 atto di citazione) non appare concludente.
D'altro canto, gli opponenti lungi dal mostrare di non essere stati in grado di conoscere l'oggetto e le
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ragioni della domanda, hanno esposto con l'opposizione le proprie specifiche difese, sia in fatto sia in diritto.
In tal senso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – riaffermato con riferimento alla nullità per indeterminatezza della domanda dell'atto di citazione, ma senz'altro applicabile anche al ricorso monitorio - quest'ultima non è invero prospettabile quando dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4)
c.p.c., in relazione alle domande fatte valere nei confronti del convenuto (per tutte Cass. civ., n.
17180/2007).
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di nullità relativa al difetto di rappresentanza della Banca convenuta. Con la comparsa di costituzione, parte opposta ha infatti prodotto a) il verbale del CdA di del 24.3.2022 (cfr. doc. B fasc. opposta), nel quale è stata deliberata la riorganizzazione Controparte_1 del settore legale con istituzione del “Settore NPE”, affidato all'avvocato UL, nonché il rilascio delle procure speciali a favore dei responsabili dei diversi settori di competenza;
b) la procura speciale notarile rilasciata al UL dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. (cfr. doc. F Pt_3 fasc. opposta), la quale contempla altresì il potere di conferire incarichi professionali ad avvocati e consulenti esterni, sottoscrivendone i relativi mandati nelle cause e nei procedimenti.
Ne deriva che, alla luce della documentazione in atti, deve ritenersi che il delegante osse senz'altro Pt_3 investito del potere di rilasciare la procura speciale a favore del UL, avendo egli dato attuazione a quanto espressamente deliberato dall'intero CdA in data 22.03.2022. Alcun difetto di rappresentanza può dunque rinvenirsi in capo ai difensori della correttamente investiti dello ius postulandi da un CP_1 soggetto legittimato a tale compito.
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3- Venendo al merito della controversia, le opponenti non hanno contestato il titolo da cui origina il credito oggetto dell'ingiunzione, concentrando le proprie doglianze sulla quantificazione dell'importo ingiunto dalla Banca.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto, anzitutto, che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito, atteso che
è stata data prova del credito azionato attraverso un estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come ad esempio il decreto
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ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel caso di specie, sin dalla fase monitoria, la ha versato in atti i contratti da cui origina la propria CP_1 pretesa (ossia il contratto di conto corrente n. 50/232475 e il contratto di mutuo chirografario n.
50/26946, stipulato il 16 luglio 2015, il cui saldo debitore e residuo del mutuo sono confluiti sul conto conto sofferenza n. 50/4173).
Inoltre, la ha documentato la sussistenza del credito legato allo scoperto di conto corrente CP_1 depositando i contratti relativi alle aperure di credito concesse, del 22.1.2015 e dell'11.05.2018 (cfr. docc.
C e D fasc. opposta) nonchè gli estratti conto analitici relativi all'andamento del rapporto sin dal suo inizio (dall' aprile 2013 sino al giugno 2022; cfr. doc. E fasc. opposta), i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n.
9579/2000 ex multis: Cass. n. 13889/2010).
Nel caso in esame, gli opponenti non hanno mosso alcuna contestazione rispetto alle singole poste o annotazioni riporate negli estratti conto, limitandosi a contestazioni generiche del tutto avulse da quanto riportato negli estratti conto.
Anche rispetto al contratto di mutuo, le contestazioni sono generiche;
gli opponenti si dolgono infatti dei conteggi eseguiti dalla ai fini della determinazione del debito residuo, ma non muovono alcuna CP_1 osservazione in ordine ad esempio all'illegittimità dei tassi pattuiti o applicati o al piano di ammortamento, non allegando alcun conteggio alternativo, ad esempio attraverso la produzione di una consulenza di parte. Anche le differenze quantitative tra il credito come determinato dalla e l'ammontare dedotto CP_1 dagli opponenti è minima e dunque irrilevante in quanto riferibile ad ordinarie oscillazioni di cassa, tenendo conto anche dell'applicazione dei tassi di interesse sul debito insoluto.
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Infine, infondata è la censura relativa allo scopo del mutuo concesso dalla il quale sarebbe stato, CP_1 nella prospettiva attorea, destinato a ripianare le pregresse esposizioni debitorie, con conseguente illeicità del motivo.
Sul punto, è noto che le somme percepite a titolo di mutuo (nel caso di specie chirografario) una volta nella disponibilità del mutuatario, ben possono essere destinate a ripianare una pregressa situazione debitoria. Il fatto che le somme vengano utilizzate per estinguere un pregresso debito è prova che le somme siano entrate nella disponibilità del mutuatario.
L'esposta impostazione interpretativa è condivisa anche da autorevole giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che "il mutuo chirografario (...) (non essendo un mutuo di scopo) ben poteva lecitamente assumere quale suo scopo - che di per sé non rientra nella causa del contratto - quello di 'ripianare' una già esistente esposizione debitoria consentendo una dilazione nel tempo del relativo pagamento. Potrebbe dubitarsi della liceità della causa concreta di tale negozio soltanto in presenza della rigorosa prova che, nel concreto, il contratto abbia avuto, pur sempre da un punto di vista oggettivo e mediante il collegamento negoziale al conto corrente che si assume violativo di norme imperative, la finalità di eludere le medesime norme imperative" (Tribunale Teramo, 26/01/2017, n. 49, e, con riferimento al mutuo fondiario in relazione al quale sono stati affermati i medesimi principi, cfr. Tribunale Salerno, sez. III, 15/10/2015, n. 4233; Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985; mentre in senso analogo con riferimento al mutuo ipotecario, cfr. Tribunale Pescara, 06/05/2015; in tal senso, con riferimento al mutuo fondiario cfr. Corte d'appello di L'Aquila 6/07/2022 n. 1025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, si ritiene che il mutuo in esame sia legittimo in quanto, per un verso, non si tratta di un mutuo di scopo, bensì di un mutuo chirografario (per cui l'importo mutuato poteva essere destinato anche a ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario), e, per altro verso, le somme mutuate, una volta entrate nella disponibilità del mutuatario, ben possono essere destinate a ripianare una pregressa esposizione debitoria di tale ultima parte, senza che, solo per questo motivo, possa ritenersi che dette somme non siano entrate nella sua disponibilità, in quanto la circostanza che abbia estinto - per intero o in parte - un debito è prova proprio del contrario: il mutuatario, cioè, mediante tale importo ha proceduto ad un pagamento. E', dunque, tale ultima parte che "imprime" la destinazione da conferire all'importo mutuato potendone disporre secondo le sue esigenze, a meno che le parti non abbiano, già in sede di stipula del contratto, conferito un vincolo di destinazione a detto importo, circostanza che non risulta nel caso in esame.
Ne consegue che il mutuo oggetto di giudizio è legittimo, e, non essendo state contestata dalle parti la illegittimità delle relative pattuizioni - al di là del profilo in ordine alla dedotta illegittimità per il ripianamento della pregressa esposizione debitoria, eccezione ritenuta infondata - la doglianza in esame
è infondata e, dunque, va rigettata.
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4 - Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendosi la parte opponente limitata a contestazioni generiche, che certo non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale assoluta genericità ha impedito di dar corso alla Ctu contabile, considerato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti.
Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.”
(così, fra tante, Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191).
Per le medesime ragioni è stata respinta la richiesta dell'ordine di esibizione, reierata anche in sede di comparsa conclusionale.
Ribadito quanto già osservato nell'ordinanza del 4.11.2024 in relazione al regime di cui agli artt. 117 e 119
TUB, i quali circoscrivono l'applicabilità dello strumento ex art 210 c.p.c. alle ipotesi in cui, a fronte della domanda ex artt. 117 e 119 TUB, la banca non abbia consegnato al correntista la documentazione richiesta, basti osservare che: - il contratto 233198, cui gli opponenti riferiscono la richiesta ex art. 210
c.p.c. è invero estraneo al presente giudizio e al titolo opposto;
- i documenti afferenti al mutuo sono stati invece depositati dalla sin dalla fase monitoria, sicchè la richiesta di esibizione non poteva che CP_1 essere respinta.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento secondo il valore della causa e al netto dell'istruttoria, atteso il carattere documentale della controversia.
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 [...]
e , per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. Parte_2
100/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 11.03.2023;
• CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore di delle spese del giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa MA MA
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