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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 857/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Saverio di Sevo ed Annarita Ferrara giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/07/2024 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. XXX R.G.), invocandone, in via preliminare, la declaratoria di nullità, chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare la nullità dell'elaborato peritale, per tutti i motivi esposti al punto I del presente atto”; 2) “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che l'istante è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 12 della legge 30.03.1971 n.
118, nonché è soggetto in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3 L.
104/1992 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative
(31.07.2023) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata”; 3) “condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra
della pensione di inabilità, a decorrere dalla data di Parte_1
presentazione della domanda amministrativa (31.07.2023) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, va dichiarata la nullità della CTU depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, per violazione del diritto al contraddittorio;
invero, emerge dagli atti che il CTU ha depositato l'elaborato definitivo in data
8.5.2024, dunque prima della scadenza del termine ( di gg. 15), decorrenti dal
25.4.2024, per l'invio di eventuali osservazioni avverso la bozza provvisoria.
Pag. 2 di 4 Sul punto, peraltro, il giudice di legittimità ( v. Cass. ordinanza del 4 marzo 2019
n. 6230) ha chiarito che la violazione dell'art. 195 c.p.c. comporta la nullità dell'elaborato peritale, allorquando tale nullità sia stata fatta valere con il primo atto difensivo;
nondimeno, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'elaborato in sede di dissenso depositato nel fascicolo n° 1285/2023
RG in data 5.6.2024.
2.2 In fase di merito il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
14/10/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Artrosi polidistrettuale con marcata spondiloartrosi e gonartrosi e deficit articolare in soggetto sovrappeso (IMC=33,2) e protesi totale ginocchio dx. Diabete mellito tipo 2. Cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica. Prolasso vescicale. Gastropatia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente il riconoscimento dei presupposti sanitari utili per le provvidenze richieste
(pensione d'inabilità 100% e disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92).
Orbene, si impone il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2 una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Stante il deposito di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del giudizio, le spese sono irripetibili.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo, con la precisazione che nulla è dovuto per le attività svolte in sede di accertamento tecnico preventivo stante la nullità della
Pag. 3 di 4 CTU ( v. Cass. ord. 22725/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata a [...] il [...]], NON si trova nelle Pt_1 condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione d'inabilità né nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 857/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Saverio di Sevo ed Annarita Ferrara giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/07/2024 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. XXX R.G.), invocandone, in via preliminare, la declaratoria di nullità, chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare la nullità dell'elaborato peritale, per tutti i motivi esposti al punto I del presente atto”; 2) “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che l'istante è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 12 della legge 30.03.1971 n.
118, nonché è soggetto in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3 L.
104/1992 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, a decorrere dalla data di presentazione delle domande amministrative
(31.07.2023) o, in subordine, dalla diversa data che risulterà, all'esito, accertata”; 3) “condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra
della pensione di inabilità, a decorrere dalla data di Parte_1
presentazione della domanda amministrativa (31.07.2023) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2 la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, va dichiarata la nullità della CTU depositata in sede di accertamento tecnico preventivo, per violazione del diritto al contraddittorio;
invero, emerge dagli atti che il CTU ha depositato l'elaborato definitivo in data
8.5.2024, dunque prima della scadenza del termine ( di gg. 15), decorrenti dal
25.4.2024, per l'invio di eventuali osservazioni avverso la bozza provvisoria.
Pag. 2 di 4 Sul punto, peraltro, il giudice di legittimità ( v. Cass. ordinanza del 4 marzo 2019
n. 6230) ha chiarito che la violazione dell'art. 195 c.p.c. comporta la nullità dell'elaborato peritale, allorquando tale nullità sia stata fatta valere con il primo atto difensivo;
nondimeno, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'elaborato in sede di dissenso depositato nel fascicolo n° 1285/2023
RG in data 5.6.2024.
2.2 In fase di merito il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
14/10/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Artrosi polidistrettuale con marcata spondiloartrosi e gonartrosi e deficit articolare in soggetto sovrappeso (IMC=33,2) e protesi totale ginocchio dx. Diabete mellito tipo 2. Cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica. Prolasso vescicale. Gastropatia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente il riconoscimento dei presupposti sanitari utili per le provvidenze richieste
(pensione d'inabilità 100% e disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92).
Orbene, si impone il rigetto della domanda, alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_2 una ponderata e articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Stante il deposito di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del giudizio, le spese sono irripetibili.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo, con la precisazione che nulla è dovuto per le attività svolte in sede di accertamento tecnico preventivo stante la nullità della
Pag. 3 di 4 CTU ( v. Cass. ord. 22725/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata a [...] il [...]], NON si trova nelle Pt_1 condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento della pensione d'inabilità né nella condizione di portatrice di disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4