Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6473 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza dell' 8.1.2025 avente ad oggetto disconoscimento di paternità e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Arzano alla Parte_1 C.F._1
via Luigi Rocco, 184 presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PEPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla via Luigia CP_1 C.F._2
Sanfelice, 5 presso lo studio dell'avvocato GAETANO DANIELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. IOLANDA IAVAZZO con studio in Aversa, alla via dei Torchi, 22 in qualità di curatore speciale della minore nata a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._3
giusta decreto di nomina del 13.12.2024 del Giudice dott.ssa Alessandra Tabarro
CURATORE DELLA MINORE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato l'istante, sulla premessa di aver contratto matrimonio in
Sant'Agnello in data 30 giugno 1997 con la sig.ra dal quale sono nati due figli - CP_1
(nato ad [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])-, esponeva di Per_2 Per_1
essere separato di fatto dal luglio 2015; di aver depositato ricorso di separazione personale;
di essere venuto a conoscenza, successivamente alla separazione, per confidenze fatte da alcuni parenti, di non essere il padre naturale di di aver cercato di acquisire notizie in merito, seppur turbato, Per_1
ricevendo conferma direttamente dalla moglie la quale ammetteva che tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita della minore aveva avuto una relazione con un Per_1
altro uomo;
di aver, pertanto, eseguito, al fine di verificare la paternità, in data 15/11/2023 presso la sede accreditata di Genetica Medica AMES Group di Casalnuovo un test di paternità con analisi molecolari per DNA, che escludeva la paternità nei confronti della minore Per_1
Su tali premesse adiva l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare che il sig. Pt_1
C.F. nato a [...] il [...] non è il padre
[...] CodiceFiscale_4
biologico di nata a [...] il [...] C.F. e per Persona_1 C.F._3
l'effetto ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione nell'atto di nascita, con vittoria di spese;
in subordine la rinnovazione del test del DNA.
Nel costituirsi in giudizio la , non contestando le circostanze fattuali dedotte nel libello CP_1
introduttivo, aderiva alla domanda principale proposta, con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva nell'interesse della minore il curatore nominato in data 13-12-2024 il quale, preso atto del test del DNA, chiedeva che il Tribunale, sentita la minore, accogliesse la domanda, estendendo il ricorso anche al sig. presunto padre biologico della minore. CP_2
All'udienza dell' 8 gennaio 2025 le parti e la minore comparivano dinanzi al Giudice delegato;
ascoltata la minore alla presenza del curatore, i procuratori si riportavano ai rispettivi atti e scritti difensivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini ex art. 473 bis-21, ultimo comma, c.p.c.
Il P.M. chiedeva l'accoglimento del ricorso in data 21.2.2025.
Ciò premesso la domanda è fondata e va accolta.
Il Collegio ritiene, in primis, del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale (ex multis cfr. Cass.
3479/2016; n. 14976/2007) in base al quale In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, principio che può essere esteso per analogia anche al disconoscimento di paternità, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod.
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civ., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante
l'imposizione al giudice di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status".
Ed invero “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza.
Nel caso in esame, sono state prodotte le analisi ematologiche effettuate presso il Centro
Polidiagnostico Strumentale Genetica Medica Ames, in Casalnuovo di Napoli -centro noto ed accreditato per tali tipologie di indagini- il cui risultato ha escluso la paternità biologica tra Pt_1
e la minore (cfr. doc. in atti).
[...] Persona_1
Alla luce delle risultanze istruttorie deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova che Pt_1
C.F. nato a [...] il [...] non è il padre
[...] CodiceFiscale_4
biologico di nata a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._3
Ne discende l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
Parimenti può essere accolta la domanda volta alla conservazione del cognome paterno ex art. 262
c.c.
Si osserva che nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28518 del 06/11/2019)
Nel caso di specie, la minore ascoltata direttamente dal Giudice delegato, alla presenza del curatore e dei difensori delle parti, ha dichiarato di voler mantenere il cognome paterno (Vorrei mantenere il cognome perché tutti mi conoscono così, almeno fino alle scuole medie). Pt_1
Considerato che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta del cognome deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è
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cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, con esclusione di qualsiasi automaticità; il cognome, come parte del nome, è, infatti, sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Tanto premesso, nel caso di specie, fino al successivo riconoscimento appare opportuno la conservazione del cognome come dalla minore espressamente richiesto. Pt_1
In considerazione del comportamento processuale delle parti che hanno chiesto l'accoglimento della domanda sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, I sez. civ., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie la domanda avanzata e, per l'effetto, dichiara che C.F. Parte_1
nato a [...] il [...] non è il padre biologico di CodiceFiscale_4 Per_1
nata a [...] il [...] C.F.
[...] C.F._3
b) ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Casoria annotare la sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita della minore e di provvedere alle ulteriori incombenze di legge (atto n. 295, Parte I, Serie A, anno 2012);
c) dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. atto n. 295, Parte I, Serie A, anno
2012);
d) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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