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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5945 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28229/2022 promossa da:
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MIRABILE AT e dell'avv. P.IVA_1
RA GR ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MIRABILE
AT opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PA OL e dell'avv. CORRADI ALBERTO ( ) C.F._2
LUNGADIGE CAMPAGNOLA, 5 37136 VERONA;
elettivamente domiciliata in
LUNGADIGE CAMPAGNOLA, 5 37126 VERONA presso il difensore avv.
PA OL opposta Oggetto:
Conclusioni:
per l'opponente:
In via preliminare: Il rigetto di tutte le conclusioni avanzate da controparte;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. e IVA). per l'opposta:
Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Cont IN OGNI CASO: condannare per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio (oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta), aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 20 aprile 2020 la società
(di seguito anche solo ”) chiedeva al Controparte_2 CP_2
Tribunale di Milano di ingiungere alla società di seguito Controparte_3
Cont anche solo ) il pagamento dell'importo di € 319.180.47 oltre interessi moratori, spese e compenso, allegando che il credito era portato in sette fatture meglio specificate in atti (emesse tra ottobre 2021 e marzo 2022), restate in tutto o in parte non pagate e riferite al corrispettivo per fornitura di energia elettrica in favore di . CP_2
Il Tribunale emetteva in data 10.5.2022 il decreto ingiuntivo telematico n.
8404/2022 col quale ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente CP_1
l'importo suddetto.
2. Con atto di citazione notificato il 2.7.2022 ha proposto opposizione CP_2 avverso detto decreto, eccependo l'avvenuto pagamento a titolo di indennizzo pag. 2 di 5 in favore di - di complessivi euro 410.932,56, tramite procedura CP_1 indennitaria c.d. CMOR, allegando la compensazione totale del credito azionato in sede monitoria con conseguente domanda riconvenzionale di pagamento della differenza tra i due importi - pari ad € 91.752,09 – quale indebito arricchimento oggettivo.
3. La creditrice opposta si è ritualmente costituita dichiarando di non aver Cont ricevuto l'importo dichiarato da evidenziando che la relativa procedura Cont di C-MOR era stata attivata da il 10.5.2022 e pertanto, al momento della notifica dell'atto di opposizione, non erano neppure trascorsi i sette mesi previsti dalla normativa come tempo minimo (art. 8.4 ) per la notifica Pt_1 all'impresa distributrice, con conseguente impossibilità di incasso dell'importo da parte della creditrice.
La causa, inizialmente assegnata ad altro giudice, è pervenuta sul ruolo della scrivente con provvedimento del 27.3.2024.
Solo in corso di causa, precisamente in data 31 maggio 2023, la difesa Cont dell'opposta ha dato atto dell'avvenuto incasso dei C-MOR richiesti da per € 408.864,90, operando la compensazione di detto importo con l'intero credito azionato in via monitoria e versando alla controparte (doc. 20 ), CP_2 in data 21 giugno 2023, l'importo di € 71.832,77, quale saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti come ricostruiti da (doc. 19) e non contestati da CP_2
Cont
4. Alla luce delle circostanze di fatto sopra riferite, deve ritenersi cessata la materia del contendere e deve disporsi la revoca dell'opposto decreto, essendo stata la creditrice soddisfatta integralmente in corso di causa mediante il Cont versamento in suo favore dell'importo dei C-MOR anticipati da
5. Ai fini del regolamento delle spese occorre procedere al giudizio di soccombenza virtuale, da eseguire, secondo l'insegnamento della Corte di pag. 3 di 5 legittimità, tenendo a riferimento la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve quindi farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione; in altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata (così Cass. ord.1098/2021).
6. Ne consegue, nel caso in esame, la dichiarazione di soccombenza virtuale dell'opponente, essendosi accertata l'esistenza del credito azionato in sede monitoria al momento di presentazione del ricorso, diritto di credito perdurato fino al maggio 2023, data di corresponsione alla creditrice dell'importo C-
MOR.
Non può sostenersi che l'avvenuto avvio della procedura amministrativa da Cont parte di avrebbe condotto al sicuro incasso del credito vantato da CP_2 poichè, come è noto, nel periodo intercorrente tra la richiesta di indennizzo e l'effettivo pagamento (periodo mediamente superiore a un anno) si possono verificare i fatti disciplinati dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del che possono Pt_1 portare all'annullamento o alla rideterminazione degli indennizzi inizialmente richiesti.
Ne consegue che, fino al maggio 2023 non vi era alcun credito certo, liquido ed esigibile che la debitrice opponente potesse opporre in compensazione al credito fatto valere da in sede monitoria. CP_2
7. Non ravvisa tuttavia il Tribunale, nella condotta processuale dell'opponente, gli estremi per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta, anche pag. 4 di 5 tenuto conto della particolarità della procedura per il conseguimento dell'indennizzo C-MOR.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la Cont soccombenza virtuale, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi per fase studio e introduttiva – minimi per trattazione e decisoria, stante l'assenza di attività istruttoria e la cessata materia del contendere - e avuto riguardo al valore della controversia, in € 14.170,00 per compensi (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, €2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.206,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto opposto;
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l rimborso delle spese di causa in favore di Controparte_3
liquidate in € 14.170,00 per compensi Controparte_2 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
La giudice
IA LL
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28229/2022 promossa da:
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MIRABILE AT e dell'avv. P.IVA_1
RA GR ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MIRABILE
AT opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PA OL e dell'avv. CORRADI ALBERTO ( ) C.F._2
LUNGADIGE CAMPAGNOLA, 5 37136 VERONA;
elettivamente domiciliata in
LUNGADIGE CAMPAGNOLA, 5 37126 VERONA presso il difensore avv.
PA OL opposta Oggetto:
Conclusioni:
per l'opponente:
In via preliminare: Il rigetto di tutte le conclusioni avanzate da controparte;
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. e IVA). per l'opposta:
Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Cont IN OGNI CASO: condannare per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio (oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta), aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 20 aprile 2020 la società
(di seguito anche solo ”) chiedeva al Controparte_2 CP_2
Tribunale di Milano di ingiungere alla società di seguito Controparte_3
Cont anche solo ) il pagamento dell'importo di € 319.180.47 oltre interessi moratori, spese e compenso, allegando che il credito era portato in sette fatture meglio specificate in atti (emesse tra ottobre 2021 e marzo 2022), restate in tutto o in parte non pagate e riferite al corrispettivo per fornitura di energia elettrica in favore di . CP_2
Il Tribunale emetteva in data 10.5.2022 il decreto ingiuntivo telematico n.
8404/2022 col quale ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente CP_1
l'importo suddetto.
2. Con atto di citazione notificato il 2.7.2022 ha proposto opposizione CP_2 avverso detto decreto, eccependo l'avvenuto pagamento a titolo di indennizzo pag. 2 di 5 in favore di - di complessivi euro 410.932,56, tramite procedura CP_1 indennitaria c.d. CMOR, allegando la compensazione totale del credito azionato in sede monitoria con conseguente domanda riconvenzionale di pagamento della differenza tra i due importi - pari ad € 91.752,09 – quale indebito arricchimento oggettivo.
3. La creditrice opposta si è ritualmente costituita dichiarando di non aver Cont ricevuto l'importo dichiarato da evidenziando che la relativa procedura Cont di C-MOR era stata attivata da il 10.5.2022 e pertanto, al momento della notifica dell'atto di opposizione, non erano neppure trascorsi i sette mesi previsti dalla normativa come tempo minimo (art. 8.4 ) per la notifica Pt_1 all'impresa distributrice, con conseguente impossibilità di incasso dell'importo da parte della creditrice.
La causa, inizialmente assegnata ad altro giudice, è pervenuta sul ruolo della scrivente con provvedimento del 27.3.2024.
Solo in corso di causa, precisamente in data 31 maggio 2023, la difesa Cont dell'opposta ha dato atto dell'avvenuto incasso dei C-MOR richiesti da per € 408.864,90, operando la compensazione di detto importo con l'intero credito azionato in via monitoria e versando alla controparte (doc. 20 ), CP_2 in data 21 giugno 2023, l'importo di € 71.832,77, quale saldo dei rapporti di dare/avere tra le parti come ricostruiti da (doc. 19) e non contestati da CP_2
Cont
4. Alla luce delle circostanze di fatto sopra riferite, deve ritenersi cessata la materia del contendere e deve disporsi la revoca dell'opposto decreto, essendo stata la creditrice soddisfatta integralmente in corso di causa mediante il Cont versamento in suo favore dell'importo dei C-MOR anticipati da
5. Ai fini del regolamento delle spese occorre procedere al giudizio di soccombenza virtuale, da eseguire, secondo l'insegnamento della Corte di pag. 3 di 5 legittimità, tenendo a riferimento la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve quindi farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione; in altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che prescinde da qualsiasi indagine di merito sulla fondatezza della pretesa azionata (così Cass. ord.1098/2021).
6. Ne consegue, nel caso in esame, la dichiarazione di soccombenza virtuale dell'opponente, essendosi accertata l'esistenza del credito azionato in sede monitoria al momento di presentazione del ricorso, diritto di credito perdurato fino al maggio 2023, data di corresponsione alla creditrice dell'importo C-
MOR.
Non può sostenersi che l'avvenuto avvio della procedura amministrativa da Cont parte di avrebbe condotto al sicuro incasso del credito vantato da CP_2 poichè, come è noto, nel periodo intercorrente tra la richiesta di indennizzo e l'effettivo pagamento (periodo mediamente superiore a un anno) si possono verificare i fatti disciplinati dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del che possono Pt_1 portare all'annullamento o alla rideterminazione degli indennizzi inizialmente richiesti.
Ne consegue che, fino al maggio 2023 non vi era alcun credito certo, liquido ed esigibile che la debitrice opponente potesse opporre in compensazione al credito fatto valere da in sede monitoria. CP_2
7. Non ravvisa tuttavia il Tribunale, nella condotta processuale dell'opponente, gli estremi per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta, anche pag. 4 di 5 tenuto conto della particolarità della procedura per il conseguimento dell'indennizzo C-MOR.
8. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la Cont soccombenza virtuale, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi per fase studio e introduttiva – minimi per trattazione e decisoria, stante l'assenza di attività istruttoria e la cessata materia del contendere - e avuto riguardo al valore della controversia, in € 14.170,00 per compensi (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, €2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.206,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto opposto;
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l rimborso delle spese di causa in favore di Controparte_3
liquidate in € 14.170,00 per compensi Controparte_2 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimborso spese vive e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 16/07/2025
La giudice
IA LL
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