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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6745 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3077/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r. g. 3077/2021
promossa da p.iva e c.f. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Rodolfo Omar Zurino;
APPELLANTE contro p. Iva e c.f.: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Vincenzo Del Prete;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 11 I.1 Con ricorso monitorio ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Napoli, la chiedeva ingiungersi alla il pagamento Controparte_2 Parte_1
di €. 20.278,82, di cui €. 19.998,00 a titolo di restituzione del “premio contratto” versato in virtù del contratto promozionale del 06.11.2014, per non aver consumato il quantitativo di caffè contrattualmente pattuito, ed €. 280,82, a saldo, a titolo di mancato pagamento della fattura n. 302293 del 21.07.2016 per merce regolarmente consegnata e impagata.
La ricorrente premetteva di aver comunicato alla Parte_1
preventivo recesso dal predetto contratto promozionale, ai sensi dell'art. 6 dello stesso e, in conseguenza dello scioglimento del vincolo contrattuale, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte.
In fatto, con il contratto promozionale datato 06.11.2014 la OI BA
s.r.l. si impegnava ad acquistare dalla ricorrente il caffè qualità “LATTA TOP
EXTRA kg. 3”, per un quantitativo minimo di kg.
6.666 da ripartirsi in acquisti settimanali per un minimo di kg. 36 (trentasei). Di contro, la Controparte_2
versava a titolo di “premio contratto” alla la somma pari Parte_1
ad €. 19.998,00. Si stabiliva in contratto che, in caso di inadempimento della anche di uno solo degli obblighi assunti con tale Parte_1
regolamento negoziale, ai sensi dell'art. 6 la aveva facoltà di Controparte_2
recedere dall'accordo e di richiedere ed ottenere immediatamente la restituzione dell'intera somma corrisposta a titolo di “premio contratto”.
Asseriva la che, a fronte del mancato rispetto dell'impegno di Controparte_2
acquisto e consumo del quantitativo di caffè contrattualmente assunto dalla essa, in conseguenza dell'inadempimento di controparte, Parte_1
dei numerosi solleciti e del successivo operato recesso, era stata costretta ad adire la competente autorità giudiziaria proponendo le domande di cui innanzi.
Il Tribunale di Napoli, con decreto ingiuntivo n. 8692/2017, del 17.10.2017, accoglieva la domanda monitoria e ingiungeva alla il Parte_1
pagina 2 di 11 pagamento della complessiva somma di €. 20.278,82 oltre interessi e spese processuali.
1.2 La proponeva opposizione al predetto decreto Parte_1
ingiuntivo adducendo la nullità dell'azionato contratto promozionale del
06.11.2014 per mancanza, indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
Eccepiva, ancora, l'illegittimità del recesso di dal suddetto Controparte_2
contratto promozionale e la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1376 c.c., con proposizione di relativa domanda di risarcimento danni.
L'opponente, per quel che rileva in questa sede, deduceva che il prezzo al kg da essa pagato in esecuzione del contratto, ossia €. 21,50, fosse indebitamente superiore a quello normalmente applicato dalla opposta ad altri acquirenti (€.
19,00).
Eccepiva, infine, la nullità del contratto per usura adducendo sostanzialmente che la somma ricevuta a titolo di premio promozionale fosse in realtà un prestito/finanziamento e che ad esso corrispondesse nella sostanza un obbligo restitutorio a tassi superiori rispetto a quelli di cui alla soglia antiusura come stabilita per legge.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La si costituiva contestando gli assunti avversi per le ragioni Controparte_2
di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione.
1.3 Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3309/2021, pubblicata il 09.04.2021, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo emesso a favore della
Controparte_2
pagina 3 di 11 In sintesi, e per quel che rileva in questa sede, il primo giudice premetteva che l'opponente fosse ben conscia del prezzo da pagare per ogni chilogrammo di caffè acquistato, e basava la prova di detta circostanza nel pagamento parziale già effettuato in precedenza di cui alle relative fatture. Precisava che nessun rilievo aveva la fattura del 2018 depositata dall'opponente, in quanto, essendo datata 2018, non era riconducibile ai fatti di causa risalenti al periodo 2014-2016
e che nulla escludeva che l'opposta abbia potuto, nel corso degli anni, abbassare il prezzo al chilo del suo caffè.
Ancora il giudice di prime cure riteneva non veritiera la circostanza affermata dall'opponente circa il fatto che essa avrebbe versato la somma di €. 19.998,00
a titolo di finanziamento con pattuizione di interessi usurari, perché smentita dalla documentazione in atti.
Affermava il Tribunale che l'importo sopraindicato, come da contratto, veniva versato dall'opposta per la promozione del proprio prodotto, con onere per l'opponente di restituirlo in caso di propria inadempienza, ossia di mancato acquisto della predetta quantità di kg 6.666 di caffè con forniture di almeno 36 kg settimanali.
Infine, riteneva pacifico che tale quantitativo di caffè non fosse mai stato acquistato dalla e che pertanto sussistevano tutti i Parte_1
presupposti per il recesso dal contratto e per la restituzione del detto premio promozionale.
II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, la Parte_1
propone gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla
[...]
controparte.
Con l'atto di appello, impugna la citata sentenza di prime cure articolando tre motivi di impugnativa con i quali ripropone sostanzialmente le argomentazioni pagina 4 di 11 difensive già articolate in primo grado nell'atto di opposizione ed innanzi illustrate.
In particolare, col primo motivo di gravame insiste sulla circostanza secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto il listino prezzi che la rendesse edotta su quale fosse il prezzo al kg da dover pagare. Impugna al riguardo la valenza probatoria delle fatture antecedenti la conclusione del contratto di fornitura de quo i non recanti alcun prezzo di listino ma solo il prezzo di vendita praticato.
Inoltre, contesta l'applicabilità nel caso di specie del principio di determinazione del prezzo correntemente praticato dal venditore, in quanto quest'ultimo è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche quelle specifiche come nel caso in esame che aveva ad oggetto un bene identificato nella sua qualità col nome ”. Altresì viene ribadita la presunta Parte_2
indeterminatezza dell'oggetto del contratto promozionale stipulato con CP_1
in quanto l'assenza del prezzo nel regolamento contrattuale
[...]
consisterebbe in una indeterminatezza dell'oggetto che quindi renderebbe nullo l'intero negozio giuridico.
Con il secondo motivo di gravame, la insiste Parte_1
sull'eccezione di illegittimità del recesso dal contratto di Controparte_2
nonché per la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e
1376 c.c. Assume che essa non fosse responsabile di alcun inadempimento contrattuale tale da giustificare il recesso operato dalla . BA CP_2
di aver già acquistato caffè per €. 40.031,69 e che dunque ben avrebbe potuto raggiungere l'acquisto del quantitativo di caffè pattuito nel contratto promozionale, tutt'al più con qualche ritardo.
Infine, l'appellante con il terzo motivo di gravame, ripropone la deduzione che il contratto promozionale in oggetto,configuri in realtà un finanziamento operato da alla al fine di promuovere il proprio Controparte_2 Parte_1
marchio, e pertanto il suddetto contratto sarebbe da considerarsi nullo per il pagina 5 di 11 superamento del tasso soglia antiusura del periodo di riferimento. Il tutto, partendo dall'assunto che la avesse venduto il proprio caffè ad CP_2
imprese concorrenti ad un prezzo al chilo inferiore (ossia a €. 19,00 al kg), sicché il maggior importo preteso per la fornitura di caffè ricevuta (pagata €.
21,50 al kg), corrisponderebbe all'interesse usurario calcolato sul finanziamento concesso di €. 19.998,00.
Per tutti gli anzidetti motivi di gravame, la conclude Parte_1
chiedendo l'accoglimento dell'appello con dichiarazione di nullità del contratto promozionale del 06.11.20214, illegittimità del recesso operato da CP_2
il tutto previo accertamento della differenza tra il prezzo in concreto
[...]
corrisposto da per i suoi prodotti ed il prezzo medio di Pt_1 Parte_1
mercato di prodotti analoghi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
II.2 Si costituiva la deducendo l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
I motivi di appello, che per ragione di stretta connessione è opportuno trattare unitariamente, sono totalmente infondati e vanno integralmente rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto rilevata la infondatezza della eccezione di nullità del contratto
“de quo” per indeterminatezza dell'oggetto.
In vero, per quel che rileva in questa sede, esso appare adeguatamente determinato laddove pone a carico della acquirente l'obbligo di acquisto di una determinata quantità mensile e totale di caffè, prevedendo in caso di pagina 6 di 11 inadempimento il diritto di recesso della fornitrice con obbligo per la acquirente di restituzione di quanto ricevuto (premio promozionale di € 19.998,00).
Del tutto irrilevante risulta poi l'eccezione dell'opponente relativa alla mancata indicazione in contratto del prezzo del caffè ed al pagamento della merce ad un prezzo maggiore di quello di mercato.
In primo luogo, va infatti osservato che trattandosi di vendita di cosa generica e non di una determinata cosa specifica (ovvero quantitativi di caffè) esso può essere individuato anche con riguardo al prezzo correntemente praticato dal venditore sul mercato.
Quanto poi al prezzo in concreto applicato alla come Parte_1
correttamente rilevato dal primo giudice, va osservato che esso risulta dalle stesse fatture antecedenti in parte pagate dalla opponente medesima (e senza alcuna riserva all'atto della loro emissione in merito a tale pretesa eccessività del prezzo), per cui la contestazione, effettuata solo a seguito della opposizione al decreto ingiuntivo, in merito alla congruità di detto prezzo, da ritenersi come già tacitamente riconosciuto in precedenza, non assume alcun rilievo.
Né assume rilievo a riguardo la fattura prodotta dall'opponente risalente all'anno
2018, poiché relativa ad un periodo successivo a quello oggetto di causa (che va dal 2014 al 2016), in cui ben poteva la ditta fornitrice procedere liberamente ad un ribasso del prezzo del prodotto sulla base di sopravvenute contingenze ed esigenze di mercato.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va in ogni caso rilevato che, quand'anche per mera ipotesi si fosse ritenuto il contratto nullo, in ogni caso l'effetto caducatorio del negozio conseguente alla nullità comporterebbe l'obbligo di restituzione da parte di di quanto Parte_3
ricevuto dalla controparte a titolo di “premio contratto” ovvero della somma di €
19.998,00.
pagina 7 di 11 Ciò premesso, a fronte dell'eccepito inadempimento della società
[...]
in ordine all'obbligo di acquisto dei quantitativi di caffè mensili Parte_1
previsti in contratto, era onere di quest'ultima fornire la prova dell'esatto adempimento.
Tale prova non è stata invece fornita dalla opponente, ed anzi risulta pacifico che essa non ha provveduto ad acquistare ogni mese il quantitativo minimo di caffè stabilito in contratto, né quello totale pattiziamente determinato, a nulla rilevando in ogni caso la contestazione avanzata solo in sede giudiziale in merito al giusto prezzo. Difatti, a prescindere dal fatto che esso deve ritenersi essere stato accettato per comportamenti concludenti dall'acquirente per le ragioni di cui sopra, in ogni caso, trattandosi di differenza di soli € 2,50 al KG (€.
19,00 - €. 21,50), l'incidenza in termini economici sulla fornitura mensile sarebbe stata comunque di soli € 90,00 (minimo di kg. 36 X € 2,5), ovvero di un importo tale da non giustificare in ogni caso l'inadempimento del debitore.
Inoltre, passando ad altro profilo di gravame, contrariamente a quanto sostenuto dalla la clausola di cui all'art. 6 del contratto “de quo”, che Parte_1
prevedeva la facoltà di recesso unilaterale della è del tutto Controparte_2
chiara e legittima. Essa risulta infatti doppiamente sottoscritta dalla società opponente/appellante ai sensi dell'art. 1341 c.c., essendo all'uopo sufficiente che, come nel caso di specie, prima della seconda sottoscrizione sia richiamato l'articolo e sinteticamente l'oggetto dello stesso - nel caso “de quo”: art. 6)
(diritto di recesso) – (vedi tra le più recenti pronunce Cass, civ. Ord. n.
14109/2024).
Pertanto, a fronte del predetto accertato inadempimento della Parte_1
risulta del tutto legittimo il recesso azionato dalla così
[...] Controparte_2
come la contestuale richiesta di restituzione della somma di €. 19.998,00 versata all'appellante dall'odierna appellata a titolo di “premio contratto”.
pagina 8 di 11 Infine, anche la censura di nullità del contratto per pretesa usurarietà dello stesso è chiaramente infondata e va disattesa.
Difatti, nel contratto promozionale datato 06.11.2014, il “premio contratto” di €.
19.998,00 trova indubitabilmente la sua giustificazione causale nella promozione pubblicitaria del marchio che la si CP_2 Parte_1
obbligava evidentemente a garantire per il periodo di durata della fornitura pattuito in contratto. Nessuna funzione e finalità di finanziamento/prestito è dunque attribuibile alla dazione della predetta somma di €. 19.998,00, che costituisce invece con evidenza il corrispettivo di detto obbligo di promozione pubblicitaria.
Al riguardo è anche il caso di precisare che l'obbligo di acquistare un determinato quantitativo minimo di caffè con cadenza mensile, nonchè un quantitativo minimo totale, ha costituito oggetto di separato accordo negoziale, benchè inserito nella medesima scrittura privata “de quo”, autonomo sotto il profilo causale rispetto al predetto accordo di promozione pubblicitaria.
Per tutte le anzidette ragioni, risulta assorbito il motivo ultimo di gravame sull'illegittimità della condanna alle spese di primo grado, che devono ex lege seguire la soccombenza dell'opponente ex art. 91 cpc, come correttamente statuito dal primo giudice.
Al totale rigetto dell'appello consegue che anche le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute dall'appellata devono Controparte_2
seguire la soccombenza dell'appellante e vanno poste Parte_1
dunque a carico di quest'ultima, in favore della prima. Esse vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 5.200,01 ad
€. 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto D.M.
pagina 9 di 11 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Infine, considerata la manifesta infondatezza dell'appello, denotante un colpevole abuso dello strumento processuale determinante un del tutto ingiustificato allungamento dei tempi processuali di definizione del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la condanna d'ufficio dell'appellante soccombente al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata di una ulteriore somma equitativamente Controparte_2
determinata in misura pari alla metà dei compensi di avvocato liquidati per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” n. 3309/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
09.04.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente grado di Controparte_2
giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore di della ulteriore somma di €
[...] Controparte_2
1.983,00;
pagina 10 di 11 4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r. g. 3077/2021
promossa da p.iva e c.f. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Rodolfo Omar Zurino;
APPELLANTE contro p. Iva e c.f.: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Vincenzo Del Prete;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 17.10.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 11 I.1 Con ricorso monitorio ritualmente depositato innanzi al Tribunale di Napoli, la chiedeva ingiungersi alla il pagamento Controparte_2 Parte_1
di €. 20.278,82, di cui €. 19.998,00 a titolo di restituzione del “premio contratto” versato in virtù del contratto promozionale del 06.11.2014, per non aver consumato il quantitativo di caffè contrattualmente pattuito, ed €. 280,82, a saldo, a titolo di mancato pagamento della fattura n. 302293 del 21.07.2016 per merce regolarmente consegnata e impagata.
La ricorrente premetteva di aver comunicato alla Parte_1
preventivo recesso dal predetto contratto promozionale, ai sensi dell'art. 6 dello stesso e, in conseguenza dello scioglimento del vincolo contrattuale, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte.
In fatto, con il contratto promozionale datato 06.11.2014 la OI BA
s.r.l. si impegnava ad acquistare dalla ricorrente il caffè qualità “LATTA TOP
EXTRA kg. 3”, per un quantitativo minimo di kg.
6.666 da ripartirsi in acquisti settimanali per un minimo di kg. 36 (trentasei). Di contro, la Controparte_2
versava a titolo di “premio contratto” alla la somma pari Parte_1
ad €. 19.998,00. Si stabiliva in contratto che, in caso di inadempimento della anche di uno solo degli obblighi assunti con tale Parte_1
regolamento negoziale, ai sensi dell'art. 6 la aveva facoltà di Controparte_2
recedere dall'accordo e di richiedere ed ottenere immediatamente la restituzione dell'intera somma corrisposta a titolo di “premio contratto”.
Asseriva la che, a fronte del mancato rispetto dell'impegno di Controparte_2
acquisto e consumo del quantitativo di caffè contrattualmente assunto dalla essa, in conseguenza dell'inadempimento di controparte, Parte_1
dei numerosi solleciti e del successivo operato recesso, era stata costretta ad adire la competente autorità giudiziaria proponendo le domande di cui innanzi.
Il Tribunale di Napoli, con decreto ingiuntivo n. 8692/2017, del 17.10.2017, accoglieva la domanda monitoria e ingiungeva alla il Parte_1
pagina 2 di 11 pagamento della complessiva somma di €. 20.278,82 oltre interessi e spese processuali.
1.2 La proponeva opposizione al predetto decreto Parte_1
ingiuntivo adducendo la nullità dell'azionato contratto promozionale del
06.11.2014 per mancanza, indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
Eccepiva, ancora, l'illegittimità del recesso di dal suddetto Controparte_2
contratto promozionale e la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1376 c.c., con proposizione di relativa domanda di risarcimento danni.
L'opponente, per quel che rileva in questa sede, deduceva che il prezzo al kg da essa pagato in esecuzione del contratto, ossia €. 21,50, fosse indebitamente superiore a quello normalmente applicato dalla opposta ad altri acquirenti (€.
19,00).
Eccepiva, infine, la nullità del contratto per usura adducendo sostanzialmente che la somma ricevuta a titolo di premio promozionale fosse in realtà un prestito/finanziamento e che ad esso corrispondesse nella sostanza un obbligo restitutorio a tassi superiori rispetto a quelli di cui alla soglia antiusura come stabilita per legge.
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La si costituiva contestando gli assunti avversi per le ragioni Controparte_2
di cui alla comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione.
1.3 Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3309/2021, pubblicata il 09.04.2021, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo emesso a favore della
Controparte_2
pagina 3 di 11 In sintesi, e per quel che rileva in questa sede, il primo giudice premetteva che l'opponente fosse ben conscia del prezzo da pagare per ogni chilogrammo di caffè acquistato, e basava la prova di detta circostanza nel pagamento parziale già effettuato in precedenza di cui alle relative fatture. Precisava che nessun rilievo aveva la fattura del 2018 depositata dall'opponente, in quanto, essendo datata 2018, non era riconducibile ai fatti di causa risalenti al periodo 2014-2016
e che nulla escludeva che l'opposta abbia potuto, nel corso degli anni, abbassare il prezzo al chilo del suo caffè.
Ancora il giudice di prime cure riteneva non veritiera la circostanza affermata dall'opponente circa il fatto che essa avrebbe versato la somma di €. 19.998,00
a titolo di finanziamento con pattuizione di interessi usurari, perché smentita dalla documentazione in atti.
Affermava il Tribunale che l'importo sopraindicato, come da contratto, veniva versato dall'opposta per la promozione del proprio prodotto, con onere per l'opponente di restituirlo in caso di propria inadempienza, ossia di mancato acquisto della predetta quantità di kg 6.666 di caffè con forniture di almeno 36 kg settimanali.
Infine, riteneva pacifico che tale quantitativo di caffè non fosse mai stato acquistato dalla e che pertanto sussistevano tutti i Parte_1
presupposti per il recesso dal contratto e per la restituzione del detto premio promozionale.
II.1 Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Napoli, la Parte_1
propone gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla
[...]
controparte.
Con l'atto di appello, impugna la citata sentenza di prime cure articolando tre motivi di impugnativa con i quali ripropone sostanzialmente le argomentazioni pagina 4 di 11 difensive già articolate in primo grado nell'atto di opposizione ed innanzi illustrate.
In particolare, col primo motivo di gravame insiste sulla circostanza secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto il listino prezzi che la rendesse edotta su quale fosse il prezzo al kg da dover pagare. Impugna al riguardo la valenza probatoria delle fatture antecedenti la conclusione del contratto di fornitura de quo i non recanti alcun prezzo di listino ma solo il prezzo di vendita praticato.
Inoltre, contesta l'applicabilità nel caso di specie del principio di determinazione del prezzo correntemente praticato dal venditore, in quanto quest'ultimo è ammissibile solo con riguardo alle cose generiche e non anche quelle specifiche come nel caso in esame che aveva ad oggetto un bene identificato nella sua qualità col nome ”. Altresì viene ribadita la presunta Parte_2
indeterminatezza dell'oggetto del contratto promozionale stipulato con CP_1
in quanto l'assenza del prezzo nel regolamento contrattuale
[...]
consisterebbe in una indeterminatezza dell'oggetto che quindi renderebbe nullo l'intero negozio giuridico.
Con il secondo motivo di gravame, la insiste Parte_1
sull'eccezione di illegittimità del recesso dal contratto di Controparte_2
nonché per la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e
1376 c.c. Assume che essa non fosse responsabile di alcun inadempimento contrattuale tale da giustificare il recesso operato dalla . BA CP_2
di aver già acquistato caffè per €. 40.031,69 e che dunque ben avrebbe potuto raggiungere l'acquisto del quantitativo di caffè pattuito nel contratto promozionale, tutt'al più con qualche ritardo.
Infine, l'appellante con il terzo motivo di gravame, ripropone la deduzione che il contratto promozionale in oggetto,configuri in realtà un finanziamento operato da alla al fine di promuovere il proprio Controparte_2 Parte_1
marchio, e pertanto il suddetto contratto sarebbe da considerarsi nullo per il pagina 5 di 11 superamento del tasso soglia antiusura del periodo di riferimento. Il tutto, partendo dall'assunto che la avesse venduto il proprio caffè ad CP_2
imprese concorrenti ad un prezzo al chilo inferiore (ossia a €. 19,00 al kg), sicché il maggior importo preteso per la fornitura di caffè ricevuta (pagata €.
21,50 al kg), corrisponderebbe all'interesse usurario calcolato sul finanziamento concesso di €. 19.998,00.
Per tutti gli anzidetti motivi di gravame, la conclude Parte_1
chiedendo l'accoglimento dell'appello con dichiarazione di nullità del contratto promozionale del 06.11.20214, illegittimità del recesso operato da CP_2
il tutto previo accertamento della differenza tra il prezzo in concreto
[...]
corrisposto da per i suoi prodotti ed il prezzo medio di Pt_1 Parte_1
mercato di prodotti analoghi, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
II.2 Si costituiva la deducendo l'inammissibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto per i motivi specificamente espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, con conferma della gravata sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del grado di appello.
§§§§§
I motivi di appello, che per ragione di stretta connessione è opportuno trattare unitariamente, sono totalmente infondati e vanno integralmente rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto rilevata la infondatezza della eccezione di nullità del contratto
“de quo” per indeterminatezza dell'oggetto.
In vero, per quel che rileva in questa sede, esso appare adeguatamente determinato laddove pone a carico della acquirente l'obbligo di acquisto di una determinata quantità mensile e totale di caffè, prevedendo in caso di pagina 6 di 11 inadempimento il diritto di recesso della fornitrice con obbligo per la acquirente di restituzione di quanto ricevuto (premio promozionale di € 19.998,00).
Del tutto irrilevante risulta poi l'eccezione dell'opponente relativa alla mancata indicazione in contratto del prezzo del caffè ed al pagamento della merce ad un prezzo maggiore di quello di mercato.
In primo luogo, va infatti osservato che trattandosi di vendita di cosa generica e non di una determinata cosa specifica (ovvero quantitativi di caffè) esso può essere individuato anche con riguardo al prezzo correntemente praticato dal venditore sul mercato.
Quanto poi al prezzo in concreto applicato alla come Parte_1
correttamente rilevato dal primo giudice, va osservato che esso risulta dalle stesse fatture antecedenti in parte pagate dalla opponente medesima (e senza alcuna riserva all'atto della loro emissione in merito a tale pretesa eccessività del prezzo), per cui la contestazione, effettuata solo a seguito della opposizione al decreto ingiuntivo, in merito alla congruità di detto prezzo, da ritenersi come già tacitamente riconosciuto in precedenza, non assume alcun rilievo.
Né assume rilievo a riguardo la fattura prodotta dall'opponente risalente all'anno
2018, poiché relativa ad un periodo successivo a quello oggetto di causa (che va dal 2014 al 2016), in cui ben poteva la ditta fornitrice procedere liberamente ad un ribasso del prezzo del prodotto sulla base di sopravvenute contingenze ed esigenze di mercato.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va in ogni caso rilevato che, quand'anche per mera ipotesi si fosse ritenuto il contratto nullo, in ogni caso l'effetto caducatorio del negozio conseguente alla nullità comporterebbe l'obbligo di restituzione da parte di di quanto Parte_3
ricevuto dalla controparte a titolo di “premio contratto” ovvero della somma di €
19.998,00.
pagina 7 di 11 Ciò premesso, a fronte dell'eccepito inadempimento della società
[...]
in ordine all'obbligo di acquisto dei quantitativi di caffè mensili Parte_1
previsti in contratto, era onere di quest'ultima fornire la prova dell'esatto adempimento.
Tale prova non è stata invece fornita dalla opponente, ed anzi risulta pacifico che essa non ha provveduto ad acquistare ogni mese il quantitativo minimo di caffè stabilito in contratto, né quello totale pattiziamente determinato, a nulla rilevando in ogni caso la contestazione avanzata solo in sede giudiziale in merito al giusto prezzo. Difatti, a prescindere dal fatto che esso deve ritenersi essere stato accettato per comportamenti concludenti dall'acquirente per le ragioni di cui sopra, in ogni caso, trattandosi di differenza di soli € 2,50 al KG (€.
19,00 - €. 21,50), l'incidenza in termini economici sulla fornitura mensile sarebbe stata comunque di soli € 90,00 (minimo di kg. 36 X € 2,5), ovvero di un importo tale da non giustificare in ogni caso l'inadempimento del debitore.
Inoltre, passando ad altro profilo di gravame, contrariamente a quanto sostenuto dalla la clausola di cui all'art. 6 del contratto “de quo”, che Parte_1
prevedeva la facoltà di recesso unilaterale della è del tutto Controparte_2
chiara e legittima. Essa risulta infatti doppiamente sottoscritta dalla società opponente/appellante ai sensi dell'art. 1341 c.c., essendo all'uopo sufficiente che, come nel caso di specie, prima della seconda sottoscrizione sia richiamato l'articolo e sinteticamente l'oggetto dello stesso - nel caso “de quo”: art. 6)
(diritto di recesso) – (vedi tra le più recenti pronunce Cass, civ. Ord. n.
14109/2024).
Pertanto, a fronte del predetto accertato inadempimento della Parte_1
risulta del tutto legittimo il recesso azionato dalla così
[...] Controparte_2
come la contestuale richiesta di restituzione della somma di €. 19.998,00 versata all'appellante dall'odierna appellata a titolo di “premio contratto”.
pagina 8 di 11 Infine, anche la censura di nullità del contratto per pretesa usurarietà dello stesso è chiaramente infondata e va disattesa.
Difatti, nel contratto promozionale datato 06.11.2014, il “premio contratto” di €.
19.998,00 trova indubitabilmente la sua giustificazione causale nella promozione pubblicitaria del marchio che la si CP_2 Parte_1
obbligava evidentemente a garantire per il periodo di durata della fornitura pattuito in contratto. Nessuna funzione e finalità di finanziamento/prestito è dunque attribuibile alla dazione della predetta somma di €. 19.998,00, che costituisce invece con evidenza il corrispettivo di detto obbligo di promozione pubblicitaria.
Al riguardo è anche il caso di precisare che l'obbligo di acquistare un determinato quantitativo minimo di caffè con cadenza mensile, nonchè un quantitativo minimo totale, ha costituito oggetto di separato accordo negoziale, benchè inserito nella medesima scrittura privata “de quo”, autonomo sotto il profilo causale rispetto al predetto accordo di promozione pubblicitaria.
Per tutte le anzidette ragioni, risulta assorbito il motivo ultimo di gravame sull'illegittimità della condanna alle spese di primo grado, che devono ex lege seguire la soccombenza dell'opponente ex art. 91 cpc, come correttamente statuito dal primo giudice.
Al totale rigetto dell'appello consegue che anche le spese processuali del presente grado di giudizio sostenute dall'appellata devono Controparte_2
seguire la soccombenza dell'appellante e vanno poste Parte_1
dunque a carico di quest'ultima, in favore della prima. Esse vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da €. 5.200,01 ad
€. 26.000,00), applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto D.M.
pagina 9 di 11 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R.
n.115/2002, con conseguente obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Infine, considerata la manifesta infondatezza dell'appello, denotante un colpevole abuso dello strumento processuale determinante un del tutto ingiustificato allungamento dei tempi processuali di definizione del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la condanna d'ufficio dell'appellante soccombente al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata di una ulteriore somma equitativamente Controparte_2
determinata in misura pari alla metà dei compensi di avvocato liquidati per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza “de quo” n. 3309/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
09.04.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la gravata sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese processuali del presente grado di Controparte_2
giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore di della ulteriore somma di €
[...] Controparte_2
1.983,00;
pagina 10 di 11 4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 16.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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