Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7048 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
02 74.201 OGGETTO: 07 048 / 0 - Imposte dirette/Irpef Esenzi ed gev ni/soggetti E 6 8 N comuni ident 9 nei A 1 O l'Ital I centrale e / I 4 Z id colpiti da eventi R / A . 6 A nid 2 R N T . T - R S U . I B B P . G I . D RE B LICA ITALIANA E L R L R L T E A D . A I B D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S A A N I T E E T S R 1 3 I N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E A T S . A E N SEZIONE TRIBUTARIA M R.G.N. 001335/2001 Cron. 19873 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.21.2.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Presidente rel. Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE Sentenza N. 74201 Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate di Perugia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,legalmente domiciliato ricorrente
Contro
RD MA,residente Assisi(PG),via S. Vitale 2 intimato 6 9 : avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.331/2/99 depositata in data 15.12.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal presidente dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza Svolgimento del processo AR IO residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione nc L'Ufficio, la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse e notificava alimponibile con esclusione ' della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1995, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 -mp 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 ger i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo il ricorso deve essere giurisprudenziale, rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 21.02, 2002 Così deciso in Roma il Il Presidente est.offdents Il Cons. Estensore IL CANCELLIERE C1 IN TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 IN TT E 6 N 8 5 O 9 I 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 R 2 T B S . . A I R L . T G L P . E U A D R . B B I L E A A R D T A D T I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N S A A E M