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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 132/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO Presidente rel.
Dott. Valeria ALBINO Consigliere
Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 10/25, pronunciata il 9.1.25 dal Tribunale di Savona nel proc.to n. 2273/2023 RG fra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), genitori del minore , assistiti e difesi dall'Avv. C.F._2 Persona_1
Marina D'Angelo del Foro di Savona
parti appellanti
contro
(C.F. - P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t e (C.F. , assistiti e difesi Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Pierluigi Pesce del Foro di Savona
parti appellate e appellanti in via incidentale
avente a oggetto: responsabilità professionale
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI per parti appellanti:
“La difesa degli appellanti, vista l'ordinanza del 24.9.2025, dà atto di aver rag-giunto un accordo transattivo e pertanto chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti, con ri-nuncia ai termini per le memorie finali”;
per parti appellate e appellanti in via incidentale Controparte_1
e CP_2
“dà atto che le parti hanno definito in via transattiva la vertenza. chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia ai termini per le memorie finali”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“… ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo RESPINGE le domande formulate da e , quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...]
, nei confronti di e di;
COMPENSA integralmente Per_1 Controparte_3 Controparte_2 tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Sentenza esecutiva”.
Avverso tale pronuncia proponevano appello e , genitori Parte_1 Parte_2 del minore , come da atto di citazione in data 18/2/2025, di fronte a questa Corte Persona_1 di Appello, impugnando i capi della sentenza relativi al rigetto della domanda attrice di risarcimento dei danni in favore del figlio minore, nonché al rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute dagli appellanti per la fase di ATP obbligatorio.
L' ER proponevano appello incidentale in data Parte_3 CP_2
7.5.2025, impugnando i capi della sentenza relativi all'omesso esame delle eccezioni di nullità della perizia eseguita in sede di ATP, alla responsabilità della Dott.ssa Pinelli e di e, in via CP_1 subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, chiedendo di accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo del creditore danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., escludendo o riducendo il risarcimento.
In esito alla prima udienza, il Presidente Istruttore in data 5.6.25 formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto.
Con note scritte rispettivamente in data 7.11.25 e in data 10.11.25, sia Parte appellante, che Parte appellata dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare delli 11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna.
Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere.
Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n.10/25 emessa dal
Tribunale di Savona il 9.1.25, R.G. 2273/23, notificata in data 17.1.24, così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, 12/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Marcello BRUNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
Nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO Presidente rel.
Dott. Valeria ALBINO Consigliere
Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 10/25, pronunciata il 9.1.25 dal Tribunale di Savona nel proc.to n. 2273/2023 RG fra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), genitori del minore , assistiti e difesi dall'Avv. C.F._2 Persona_1
Marina D'Angelo del Foro di Savona
parti appellanti
contro
(C.F. - P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t e (C.F. , assistiti e difesi Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Pierluigi Pesce del Foro di Savona
parti appellate e appellanti in via incidentale
avente a oggetto: responsabilità professionale
nelle quale le Parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI per parti appellanti:
“La difesa degli appellanti, vista l'ordinanza del 24.9.2025, dà atto di aver rag-giunto un accordo transattivo e pertanto chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti, con ri-nuncia ai termini per le memorie finali”;
per parti appellate e appellanti in via incidentale Controparte_1
e CP_2
“dà atto che le parti hanno definito in via transattiva la vertenza. chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate tra le parti, con rinuncia ai termini per le memorie finali”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“… ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo RESPINGE le domande formulate da e , quali genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...]
, nei confronti di e di;
COMPENSA integralmente Per_1 Controparte_3 Controparte_2 tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Sentenza esecutiva”.
Avverso tale pronuncia proponevano appello e , genitori Parte_1 Parte_2 del minore , come da atto di citazione in data 18/2/2025, di fronte a questa Corte Persona_1 di Appello, impugnando i capi della sentenza relativi al rigetto della domanda attrice di risarcimento dei danni in favore del figlio minore, nonché al rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute dagli appellanti per la fase di ATP obbligatorio.
L' ER proponevano appello incidentale in data Parte_3 CP_2
7.5.2025, impugnando i capi della sentenza relativi all'omesso esame delle eccezioni di nullità della perizia eseguita in sede di ATP, alla responsabilità della Dott.ssa Pinelli e di e, in via CP_1 subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, chiedendo di accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo del creditore danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., escludendo o riducendo il risarcimento.
In esito alla prima udienza, il Presidente Istruttore in data 5.6.25 formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, cui si rinvia, avvertendo le Parti che, in caso di adesione di entrambe, l'adesione stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto.
Con note scritte rispettivamente in data 7.11.25 e in data 10.11.25, sia Parte appellante, che Parte appellata dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare delli 11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna.
Ciò detto, osserva la Corte che, come richiesto dalle Parti, va pronunciata la presente sentenza in rito, a fronte dell'accordo raggiunto, che esclude la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere.
Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n.10/25 emessa dal
Tribunale di Savona il 9.1.25, R.G. 2273/23, notificata in data 17.1.24, così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per intervenuta adesione a proposta conciliativa, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti.
Genova, 12/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Marcello BRUNO