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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 5242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Possenti, giusta Parte_1
delega in atti – ATTRICE
E in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano
Briganti – CONVENUTO
OGGETTO : impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in Parte_1
giudizio il condominio concludendo per Controparte_1
l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini del 20/07/2022 relativamente ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e relativi piani di riparto esercizi 2020
e 2021 e la discussione volta a risolvere l'occupazione illegittima degli spazi comuni.
Premetteva a riguardo l'attrice di essere proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del Condominio Strada Colle Nocello n.14, abitazione della madre invalida, e di aver ricevuto notifica del verbale di assemblea del 20/07/2022, avente ad oggetto anche i punti di cui sopra, ritenuta illegittima e meritevole di annullamento.
In particolare relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno la Signora lamentava di non vivere nell'immobile e che nello stesso, di sua Parte_1
proprietà, abitava invece la madre, invalida, la quale per la sua patologia, nei momenti in cui la stessa si acuisce, si trovava a parcheggiare la propria vettura davanti al cancello di entrata della sua abitazione, strada privata condominiale circostanza che farebbero anche i suoi vicini di casa senza tuttavia subire alcun rimprovero. Evidenziava parte attrice di non aver mai violato il regolamento condominiale sull'uso delle parti comuni e di aver subito, in data 3 agosto 2021, dall'amministratrice del condominio una sanzione di Euro 600,00 per il parcheggio effettuato dalla Signora Parte_2
circostanza contestata con pec 05.08.2021 e in data 23 settembre 2021 altra sanzione di Euro 500,00 per i medesimi motivi contestata con pec
30.09.2021. Riferiva altresì che le contestazioni non avevano avuto esito in quanto l'amministratrice, aveva sempre risposto maleducatamente e inserito nel bilancio, oggetto della presente impugnativa, le quote relative alle sanzioni riferibili a comportamento di soggetto estraneo al condominio.
Relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno la Signora Parte_1
rappresentava che a seguito della impugnata delibera il CP_1
deliberava ed apponeva un paletto davanti al suo cancello di ingresso che impediva il libero utilizzo dello spazio solo a lei ed alla madre mentre permetteva agli altri condomini ed a terzi estranei l'utilizzo dello stesso spazio condominiale.
Sulla base di dette censure impugnava la delibera sul presupposto del legittimo utilizzo del bene comune ai sensi dell'art. 1117-quater e 1102 c.c.
e del fatto che mai aveva parcheggiato in violazione del regolamento condominiale e solo la madre all'occorrenza avrebbe parcheggiato la propria vettura davanti al cancello della propria abitazione senza tuttavia precludere agli altri condomini l'esercizio del proprio diritto.
Eccepiva pertanto anche carenza di legittimazione passiva non essendo l'attrice l'esecutore delle violazioni contestate e avendo il CP_1
illegittimamente installato un paletto che materialmente “impedisce ad una persona invalida di poter parcheggiare, al bisogno, davanti al cancello della propria abitazione, invece di rivolgersi alla competente Autorità
Giudiziaria”.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva il
[...]
per resistere all'opposizione deducendone Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di CP_1
Nel corso del processo, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.pc. e i procuratori depositavano memorie.
All'udienza del 4.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del
Giudice di Pace appare fondata.
Thema decidendum, difatti, è la contestazione da parte del condomino di una sanzione – ritenuta illegittima - del valore di Euro 600,00.
Appare dunque coerente inferirne la competenza per valore del Giudice di
Pace, atteso il fatto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, ai fini della determinazione della competenza per valore, bisogna fare riferimento all'importo contestato dal (ex art. 12 c.p.c.), relativo CP_1
alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare della spesa risultante dal riparto approvato dall'assemblea. Contesta l'opponente la suddetta eccezione, ribadendo il principio, anch'esso avvalorato da giurisprudenza, secondo cui “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se alcuni non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. n.
9068/2022; n. 19250/2021; n. 15434/2020).
Senonchè, sulla premessa secondo cui risulta agli atti la sola irrogazione della sanzione di Euro 600,00 in virtù di pec del 03.08.2021 inviata dall'amministratore di condominio (la seconda sanzione di Euro 500,00 veniva paventata da quest'ultima con missiva del 23.09.2021, ma non irrogata), osserva il Tribunale, che non è possibile desumere il collegamento della sanzione all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio ai sensi del punto 1 dell'ordine del giorno, nè
l'invocata pronuncia potrebbe estendersi alla validità della delibera concernente la voce di spesa intesa nella sua globalità (cfr. Cass. sez. 2, 24 gennaio 2001, n. 971): diversamente ragionando verrebbe vanificato il criterio generale di cui all'art. 12 c.p.c. secondo cui ai fini dell'individuazione del valore di una controversia si fa riferimento solo a quella parte del rapporto che è in contestazione.
D'altra parte l'impugnazione del punto 3 dell'O.d.G., riguardante l'installazione di un paletto dissuasore finalizzato ad impedire l'utilizzo quale parcheggio di uno spazio condominiale, ricade nel perimetro di applicazione dell'art. 7 c.p.c. secondo cui il Giudice di Pace è competente, qualunque ne sia il valore, “per le controversie relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio delle case”, con la conseguenza che, anche in tale luce prospettica, permane la competenza per materia del
Giudice di Pace.
Deve pertanto concludersi per l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, con concessione del termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza per valore e per materia in favore del Giudice di Pace di CP_1
2) Concede termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 800,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 24.09.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 5242 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Possenti, giusta Parte_1
delega in atti – ATTRICE
E in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano
Briganti – CONVENUTO
OGGETTO : impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha citato in Parte_1
giudizio il condominio concludendo per Controparte_1
l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini del 20/07/2022 relativamente ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e relativi piani di riparto esercizi 2020
e 2021 e la discussione volta a risolvere l'occupazione illegittima degli spazi comuni.
Premetteva a riguardo l'attrice di essere proprietaria di un'unità immobiliare facente parte del Condominio Strada Colle Nocello n.14, abitazione della madre invalida, e di aver ricevuto notifica del verbale di assemblea del 20/07/2022, avente ad oggetto anche i punti di cui sopra, ritenuta illegittima e meritevole di annullamento.
In particolare relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno la Signora lamentava di non vivere nell'immobile e che nello stesso, di sua Parte_1
proprietà, abitava invece la madre, invalida, la quale per la sua patologia, nei momenti in cui la stessa si acuisce, si trovava a parcheggiare la propria vettura davanti al cancello di entrata della sua abitazione, strada privata condominiale circostanza che farebbero anche i suoi vicini di casa senza tuttavia subire alcun rimprovero. Evidenziava parte attrice di non aver mai violato il regolamento condominiale sull'uso delle parti comuni e di aver subito, in data 3 agosto 2021, dall'amministratrice del condominio una sanzione di Euro 600,00 per il parcheggio effettuato dalla Signora Parte_2
circostanza contestata con pec 05.08.2021 e in data 23 settembre 2021 altra sanzione di Euro 500,00 per i medesimi motivi contestata con pec
30.09.2021. Riferiva altresì che le contestazioni non avevano avuto esito in quanto l'amministratrice, aveva sempre risposto maleducatamente e inserito nel bilancio, oggetto della presente impugnativa, le quote relative alle sanzioni riferibili a comportamento di soggetto estraneo al condominio.
Relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno la Signora Parte_1
rappresentava che a seguito della impugnata delibera il CP_1
deliberava ed apponeva un paletto davanti al suo cancello di ingresso che impediva il libero utilizzo dello spazio solo a lei ed alla madre mentre permetteva agli altri condomini ed a terzi estranei l'utilizzo dello stesso spazio condominiale.
Sulla base di dette censure impugnava la delibera sul presupposto del legittimo utilizzo del bene comune ai sensi dell'art. 1117-quater e 1102 c.c.
e del fatto che mai aveva parcheggiato in violazione del regolamento condominiale e solo la madre all'occorrenza avrebbe parcheggiato la propria vettura davanti al cancello della propria abitazione senza tuttavia precludere agli altri condomini l'esercizio del proprio diritto.
Eccepiva pertanto anche carenza di legittimazione passiva non essendo l'attrice l'esecutore delle violazioni contestate e avendo il CP_1
illegittimamente installato un paletto che materialmente “impedisce ad una persona invalida di poter parcheggiare, al bisogno, davanti al cancello della propria abitazione, invece di rivolgersi alla competente Autorità
Giudiziaria”.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva il
[...]
per resistere all'opposizione deducendone Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di CP_1
Nel corso del processo, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183
c.pc. e i procuratori depositavano memorie.
All'udienza del 4.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del
Giudice di Pace appare fondata.
Thema decidendum, difatti, è la contestazione da parte del condomino di una sanzione – ritenuta illegittima - del valore di Euro 600,00.
Appare dunque coerente inferirne la competenza per valore del Giudice di
Pace, atteso il fatto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, ai fini della determinazione della competenza per valore, bisogna fare riferimento all'importo contestato dal (ex art. 12 c.p.c.), relativo CP_1
alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare della spesa risultante dal riparto approvato dall'assemblea. Contesta l'opponente la suddetta eccezione, ribadendo il principio, anch'esso avvalorato da giurisprudenza, secondo cui “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se alcuni non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. n.
9068/2022; n. 19250/2021; n. 15434/2020).
Senonchè, sulla premessa secondo cui risulta agli atti la sola irrogazione della sanzione di Euro 600,00 in virtù di pec del 03.08.2021 inviata dall'amministratore di condominio (la seconda sanzione di Euro 500,00 veniva paventata da quest'ultima con missiva del 23.09.2021, ma non irrogata), osserva il Tribunale, che non è possibile desumere il collegamento della sanzione all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio ai sensi del punto 1 dell'ordine del giorno, nè
l'invocata pronuncia potrebbe estendersi alla validità della delibera concernente la voce di spesa intesa nella sua globalità (cfr. Cass. sez. 2, 24 gennaio 2001, n. 971): diversamente ragionando verrebbe vanificato il criterio generale di cui all'art. 12 c.p.c. secondo cui ai fini dell'individuazione del valore di una controversia si fa riferimento solo a quella parte del rapporto che è in contestazione.
D'altra parte l'impugnazione del punto 3 dell'O.d.G., riguardante l'installazione di un paletto dissuasore finalizzato ad impedire l'utilizzo quale parcheggio di uno spazio condominiale, ricade nel perimetro di applicazione dell'art. 7 c.p.c. secondo cui il Giudice di Pace è competente, qualunque ne sia il valore, “per le controversie relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio delle case”, con la conseguenza che, anche in tale luce prospettica, permane la competenza per materia del
Giudice di Pace.
Deve pertanto concludersi per l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, con concessione del termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la propria incompetenza per valore e per materia in favore del Giudice di Pace di CP_1
2) Concede termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 800,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 24.09.2025
Il Giudice O.P.