Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2000, n. 11280
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Sentenza 25 settembre 2000

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La norma di cui all'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen., secondo la quale sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria, deve essere interpretata, anche dopo la modifica apportata dall'art. 18 della legge n. 468 del 1999, nel senso che il legislatore ha inteso riferirsi alla sola sanzione principale, sicché la preclusione opera in tutti i casi in cui non sia stata irrogata la pena detentiva, e dunque anche nelle ipotesi in cui alla pena pecuniaria si aggiunge quella accessoria. (Fattispecie in tema di condanna alla pena dell'ammenda ed alla pena accessoria temporanea dell'incapacità di contrattare con la P.A.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2000, n. 11280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11280
    Data del deposito : 25 settembre 2000

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