Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 1
La norma di cui all'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen., secondo la quale sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria, deve essere interpretata, anche dopo la modifica apportata dall'art. 18 della legge n. 468 del 1999, nel senso che il legislatore ha inteso riferirsi alla sola sanzione principale, sicché la preclusione opera in tutti i casi in cui non sia stata irrogata la pena detentiva, e dunque anche nelle ipotesi in cui alla pena pecuniaria si aggiunge quella accessoria. (Fattispecie in tema di condanna alla pena dell'ammenda ed alla pena accessoria temporanea dell'incapacità di contrattare con la P.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2000, n. 11280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11280 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 25/09/2000
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " GUIDO DE MAIO " N. 3076
3. " CLAUDIA SS " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 25852/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FE MA IA, n. a Milano il 26.8.1937
avverso, la sentenza 20.1.2000 del Tribunale di Lodi in composizione monocratica
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20.1.2000 il giudice del Tribunale di Lodi affermava la penale responsabilità di FE MA IA in ordine al reato di cui:
- all'art. 21 legge n. 319/1976 (per avere, quale legale rappresentante della s.r.l. "Incometal Nuova", effettuato scarichi nel fiume Lambro eccedenti i limiti di cui alla tabella A) allegata alla stessa legge in relazione a parametri tossici, persistenti e bioaccumulabili - acc. in Borgo San Giovanni, il 27.3.1996) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena principale di lire 40 milioni di ammenda ed alla pena accessoria temporanea dell'incapacità di contrattare con la P.A., concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto "appello" la FE, la quale ha eccepito:
- l'insussistenza del reato, poiché si verterebbe in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore riconducibile ad un guasto dell'impianto di depurazione;
- l'eccessività della pena.
La Corte di Appello di Milano, con provvedimento 19.6.2000, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p. Con "motivi nuovi" il difensore ha richiesto la "restituzione degli atti alla Corte di Appello di Milano per erronea applicazione dell'art. 593, n. 3 c.p.p.": la sentenza impugnata, secondo la prospettazione difensiva, pur avendo inflitto condanna a sola ammenda, sarebbe tuttavia "appellabile" stante l'applicazione anche di una pena accessoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto:
a) secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - che va ribadita anche dopo le modifiche apportate all'art. 593 c.p.p. dall'art. 18 della legge 24.11.1999, n. 468 - il legislatore, per stabilire i casi di inappellabilità delle sentenze, ha fatto riferimento nell'art. 593, 3^ comma, alla pena principale e non anche a quella accessoria, sicché la scelta legislativa è stata effettuata con l'unico criterio improntato alla previsione concernente la pena principale (vedi Cass., Sez. III, 15.11.1995, n. 11188, Lippi ed altro). b) le altre doglianze costituiscono richieste e censure in punto di fatto, non proponibili come tali in sede di legittimità. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un-milione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2000