Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9512
CASS
Sentenza 8 settembre 1999

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L'art. 48 cod.proc.civ., il quale prevede la sospensione dei "processi" in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l'istanza di regolamento; conseguentemente, allorquando il giudice di primo grado declini la propria competenza decidendo sulle spese relative e la sentenza sia impugnata, oltre che con regolamento di competenza, anche con appello per il capo sulle spese, poiché la competenza della corte d'appello a decidere sul gravame non dipende dall'esito del regolamento, il processo non deve essere sospeso.

La sospensione necessaria del processo, salvo che sia prevista da una espressa norma di legge, presuppone un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra cause; pertanto, definito il giudizio di primo grado con sentenza sulla competenza impugnata con regolamento di competenza e, limitatamente al capo sulle spese, con appello, non deve farsi luogo a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. del giudizio di appello, in quanto ai fini della decisione del medesimo si deve tener conto della soccombenza come risultante dalla sentenza declinatoria della competenza, indipendentemente dall'esito del regolamento, che non si pone in rapporto di pregiudizialità ne' logica ne' giuridica rispetto ad esso.

Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del giudice adito; ai fini della soccombenza sulla questione relativa alla competenza per materia, non rileva che l'eccezione venga accolta in base ad argomenti e motivi differenti da quelli svolti dalla parte che l'ha sollevata, trattandosi di incompetenza rilevabile d'ufficio e derivando la soccombenza dall'aver l'attore adito un giudice incompetente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9512
Data del deposito : 8 settembre 1999

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