Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 3
L'art. 48 cod.proc.civ., il quale prevede la sospensione dei "processi" in relazione ai quali è richiesto il regolamento di competenza al fine di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, si riferisce unicamente a quei processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta con l'istanza di regolamento; conseguentemente, allorquando il giudice di primo grado declini la propria competenza decidendo sulle spese relative e la sentenza sia impugnata, oltre che con regolamento di competenza, anche con appello per il capo sulle spese, poiché la competenza della corte d'appello a decidere sul gravame non dipende dall'esito del regolamento, il processo non deve essere sospeso.
La sospensione necessaria del processo, salvo che sia prevista da una espressa norma di legge, presuppone un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra cause; pertanto, definito il giudizio di primo grado con sentenza sulla competenza impugnata con regolamento di competenza e, limitatamente al capo sulle spese, con appello, non deve farsi luogo a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. del giudizio di appello, in quanto ai fini della decisione del medesimo si deve tener conto della soccombenza come risultante dalla sentenza declinatoria della competenza, indipendentemente dall'esito del regolamento, che non si pone in rapporto di pregiudizialità ne' logica ne' giuridica rispetto ad esso.
Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del giudice adito; ai fini della soccombenza sulla questione relativa alla competenza per materia, non rileva che l'eccezione venga accolta in base ad argomenti e motivi differenti da quelli svolti dalla parte che l'ha sollevata, trattandosi di incompetenza rilevabile d'ufficio e derivando la soccombenza dall'aver l'attore adito un giudice incompetente.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9512 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 148, presso l'avvocato G. BOSCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARILE, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA 2, presso l'avvocato S. ASSENNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO GIACOVAZZO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCIO APULEIO 22, presso l'avvocato G. PELÀ, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO SCHIAVONI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1219/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, FA, l'Avvocato Giacovazzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 e 13 luglio 1995 NI ND esponeva che con contratto verbale atipico del 18/4/1986 FA ES aveva concesso in affitto ad esso attore un fondo rustico ubicato in agro di Monopoli, del quale era nudo proprietario;
che in data 20/2/1990 il locatore lo aveva informato che, unitamente all'usufruttuario FA AN, aveva promesso in vendita il fondo a tale AN LO per il prezzo di £.50.000.000, con l'intesa che il bene sarebbe stato intestato alla suocera EL CA, per cui egli aveva espresso l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione agraria.
Aggiungeva l'istante che il FA ES non aveva tenuto fede all'impegno preso, rifiutandosi di formalizzare per iscritto il nuovo contratto preliminare, ed egli aveva dovuto rilasciare in data 28/1/1991 il fondo all'usufruttuario in forza di sentenza esecutiva;
che lo stesso FA, divenuto pieno proprietario il 7/12/1991, invece di rispettare il contratto di affitto, aveva venduto il fondo a EL CA con atto pubblico del 28/12/1991. Deduceva che la EL era certamente consapevole dell'esistenza del contratto di affitto da lui stipulato col venditore;
che l'atto di vendita era nullo per illiceità della causa, perché il prezzo indicato, di £.90.000.000, era superiore a quello realmente corrisposto, pari a £.50.000.000; che la maggiorazione del prezzo era finalizzata a farlo desistere dall'acquisto del fondo;
che egli era creditore nei confronti del FA della somma di £.50.566.122 per miglioramenti apportati al fondo e per mancato reddito percepito fino alla data del 10/11/2001, di scadenza del rapporto agrario;
che aveva diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.; che l'atto di vendita non era a lui opponibile ai sensi dell'art. 1416 c.c., per simulazione relativa.
Tanto assumendo, NI ND conveniva dinanzi al Tribunale di Bari FA ES e EL CA, per sentire dichiarare revocato e, quindi, inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di vendita intervenuto tra essi convenuti, fino al soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie dell'attore, pari a £.110.566.122, od alla maggior somma a risultare a mezzo di espletanda consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, per sentire dichiarare la nullità del contratto per illiceità della causa e la inopponibilità dello stesso atto ad esso NI, per simulazione relativa.
FA ES, costituendosi, eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo la causa di competenza della Sezione Specializzata Agraria (ex art. 9 L. n. 29/1990), nonché l'improcedibilità della domanda, perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione (ex art. 46L: n.203/1982);
contestava anche nel merito la domanda.
Si costituiva anche EL CA, che resisteva alla domanda e proponeva analoghe eccezioni.
Con sentenza del 5/3/1997, il tribunale, in funzione di giudice unico, dichiarava la propria incompetenza in ordine a tutte le domande proposte, perché di competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Bari e condannava l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore dei due convenuti. Avverso la sentenza, già gravata di regolamento di competenza, proponeva appello NI ND, lamentando la condanna alle spese sotto diversi profili.
Resistevano al gravame gli appellati.
Con sentenza del 26/11-22/12/1997 la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
La corte di merito, ritenuta l'ammissibilità della impugnazione nei modi ordinari per il capo relativo alle spese, indipendentemente dall'istanza di regolamento di competenza, rilevava che il primo giudice aveva correttamente applicato il principio della soccombenza, perché i convenuti avevano eccepito l'incompetenza del giudice adito e l'attore aveva resistito all'eccezione, che non era ravvisabile alcuna soccombenza reciproca, atteso che lo spostamento della competenza per la domanda riconvenzionale della EL era conseguenza della connessione e dipendenza di tale domanda da quella principale, ne' erano ravvisabili altri motivi di compensazione delle spese, la cui entità appariva equa, in riferimento alle tariffe forensi vigenti, in mancanza, peraltro, di precisi motivi di censura.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI ND sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Hanno resistito entrambi gli intimati con separati controricorsi. Il difensore di EL CA ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del controricorso di FA ES, deducendo che la procura a margine dello stesso ricorso è stata conferita con generico riferimento ad "ogni grado e fase del presente procedimento ed atti successivi...". L'eccezione è infondata, perché è principio pacifico che la procura apposta in calce o a margine del ricorso si considera speciale anche se non contenga un espresso riferimento al giudizio di cassazione, deducendosi tale requisito inequivocabilmente dalla stretta inerenza materiale della procura al ricorso, con cui la stessa fa materialmente corpo, quale che sia la formula adoperata. Con il primo articolato motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 48, 295 e 298 c.p.c.; omesso esame di punto decisivo;
omessa e comunque insufficiente motivazione;
nullità del procedimento e della sentenza in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.". Lamenta il ricorrente:
a) omesso esame della eccezione preliminare rivolta ad ottenere la sospensione automatica del processo fino all'esito del regolamento di competenza, deducendo che la pronuncia sulle spese non poteva essere emessa fino a che non fosse noto l'esito del regolamento;
b) violazione degli artt. 48 e 298 c.p.c., per non aver la corte di merito sospeso di ufficio il processo;
c) violazione dell'art. 295 c.p.c., perché, a seguito della mancata sospensione, la causa pregiudicata (quella sulle spese) è stata decisa prima di quella pregiudiziale (regolamento di competenza). La censura è infondata.
È principio affermato ripetutamente da questa Corte che "la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite deve essere impugnata con istanza di regolamento (necessario) di competenza relativamente al primo capo della statuizione, laddove, per il capo attinente alle spese, e sempre che la parte soccombente voglia avvalersene autonomamente (ossia a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza), occorre un'impugnazione distinta da proporre nei modi ordinari" (cfr. ex pluribus: Cass. 10/2/1996 n. 1039; Cass. 6/8/1996 n. 7180;
Cass. 30/03/1998, n. 3347). Il principio è stato recentemente confermato da questa Corte (Cass., Sez. 1ª 10/03/1999 n. 2050) quando ha precisato che "la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite è da impugnare con istanza di regolamento (necessario) di competenza in punto di statuizione sulla competenza, mentre, per il capo attinente alle spese, quando la parte se ne dolga a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza, occorre un'impugnazione distinta da proporre nei modi ordinari e, dunque, con ricorso per cassazione in ipotesi di impugnazione di sentenza di secondo grado. È, tuttavia, ammissibile il ricorso unico, che ricomprenda sia l'istanza di regolamento, sia il ricorso per cassazione in ordine alla statuizione sulle spese, purché, ovviamente, vengano salvaguardati i requisiti di entrambe le impugnazioni".
Dal principio innanzi richiamato consegue che, quando viene proposto separato appello avverso la statuizione sulle spese della sentenza che ha pronunciato solo sulla competenza e sulle spese, si presuppone che la parte si dolga di tale statuizione a prescindere dall'esito dell'istanza di regolamento di competenza. Infatti, nel caso in esame, l'appellante a fondamento del gravame (come si legge nella sentenza impugnata) deduceva: che il tribunale, sollevando di ufficio la questione di competenza, non avrebbe potuto condannarlo alle spese, per inesistenza di ragioni di soccombenza, ed in subordine che sussisteva soccombenza reciproca;
che la liquidazione appariva sproporzionata e non rispondente allo scarso valore ed alla breve durata del processo di primo grado. Le censure erano, quindi, del tutto indipendenti dall'esito del regolamento di competenza, di cui era stata già gravata la sentenza;
pertanto, il processo non era affatto influenzato da tale esito. Ne consegue che non ricorrevano i presupposti per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 48 c.p.c. Infatti, la ratio della norma di cui all'art. 48 c.p.c. è di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, sicché la norma, disponendo la sospensione dei "processi" in relazione ai quali è chiesto il regolamento di competenza, si riferisce unicamente ai processi la cui decisione dipenda dalla risoluzione della questione di competenza dedotta nell'istanza di regolamento. (Cfr.: Cass., 20-01-1983, n. 576). Poiché, il Tribunale, spogliandosi della causa, doveva decidere sulle spese relative alla questione sulla competenza e tale statuizione era autonomamente impugnabile con l'appello, come in effetti è stata impugnata, e la competenza della corte di appello a decidere sul gravame non dipendeva dall'esito del regolamento di competenza, il processo non andava sospeso ai sensi dell'art. 48 c.p.c. Pertanto, non sussiste la dedotta violazione degli artt. 47,
48 e 298 c.p.c., perché la corte di merito ha correttamente disatteso la istanza di sospensione e l'ha implicitamente rigettata pronunciando nel merito.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 295 c.p.c., deve rilevarsi che la sospensione necessaria, che tende ad evitare la contraddittorietà dei giudicati, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone una pregiudizialità logica e giuridica dell'antecedente, che nel caso specifico non è dato riscontrare. Infatti, se la decisione sulle spese andava presa ai sensi dell'art. 91 e segg. dal giudice che chiudeva il processo dinanzi a sè, sulla base della soccombenza in ordine alla questione sulla competenza, risultante da quel processo, la corte di appello, a seguito del gravame avverso la relativa statuizione, doveva tenere conto della stessa soccombenza come risultante dalla sentenza declinatoria della competenza, indipendentemente dall'esito del processo per regolamento di competenza pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, il quale non era in rapporto di pregiudizialità ne' logica ne' giuridica rispetto al primo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, "omesso esame di punto decisivo ed omessa e/o insufficiente motivazione;
violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn.3, 4 e 5 c.p.c.". Lamenta che la corte abbia ritenuto giustificata la condanna alle spese sul presupposto che fossero state accolte le eccezioni di incompetenza per materia sollevate dai convenuti, omettendo di considerare che l'eccezione di incompetenza si riferiva alla ipotetica domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento, che lo stesso Tribunale aveva ritenuto mai proposta dall'NI. Sicché la declaratoria di incompetenza del tribunale non si riferiva alle eccezioni come proposte, ma si era basata su un ragionamento diverso (riferito alla "domanda revocatoria ordinaria proposta nei confronti di EL CA").
Anche tale censura è infondata Invero, la corte di merito ha correttamente rilevato che la soccombenza "può essere determinata, anziché da ragioni di merito, dall'aver la parte attrice adito un giudice privo di competenza, essendovi in tal caso il mancato accoglimento della domanda, ancorché per un impedimento di carattere processuale". Ha anche rilevato la corte territoriale che non sussisteva soccombenza reciproca, spiegandone le ragioni ed ha escluso la sussistenza di altri giusti motivi per la compensazione. La motivazione della sentenza appare congrua e corretta sotto il profilo logico e giuridico, sicché non sussiste alcun vizio di motivazione.
Non è ravvisabile, peraltro, la denunciata violazione dell'art. 91 c.p.c., perché non è rilevante, ai fini della soccombenza sulla questione relativa alla competenza funzionale, che l'eccezione venga accolta in base ad argomentazioni o per motivi diversi da quelli svolti dalla parte che la ha eccepita, trattandosi di incompetenza rilevabile di ufficio e derivando la soccombenza dall'aver l'attore adito un giudice incompetente. (cfr. Cass, 9/8/1996, n. 7389). Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno di questi in £.
2.303.400 per LA e 2.102.600 per CI, di cui £.
2.000.000 ciascuno per onorario.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999, nella Camera di Consiglio della .lª Sezione Civile.
Depositata in cancelleria l'8 settembre 1999.