Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN ME POT LO0 474220 2 LA CORTE SUPREM DICASS Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 11615/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.10762 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 04/07/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente 474 SEN TENZA sul ricorso proposto da: RA CO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato CHIARA BORROMEO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO SCARPATI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 2001 3231 giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO -1- TUCCARI di ROMA del 26/6/2000 Rep. 54583; - controricorrente avversO la sentenza n. 38/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 17/04/00 R.G.N. 464/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato SCARPATI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10 febbraio 1995 CO OL conveniva in giudizio davanti al Pretore di Benevento 1'INAIL chiedendo che le venisse riconosciuta l'indennità per infortunio sul lavoro a seguito di un incidente, occorsole il 28 febbraio 1994, che le aveva cagionato un'infermità un grado di inabilità superiore al minimocon indennizzabile. Con sentenza in data 29 marzo/31 maggio 1996 il Pretore adito rigettava la domanda e condannava la ricorrente alle spese del giudizio. Con sentenza in data 5 aprile/17 aprile 2000 il Tribunale di Benevento rigettava l'appello della OL e compensava le spese di lite, osservando leche il Pretore aveva evidenziato, attraverso dichiarazioni rese dalla stessa assicurata prima al Pronto Soccorso e, poi, al posto di Polizia dello Ospedale Fatebenefratelli, che la medesima si era infortunata a casa propria mentre era dedita alle faccende domestiche. Il giudice del gravame aggiungeva che dalle deposizioni testimoniali rese in appello erano risultate modalità dell'incidente del tutto diverse e cioè che l'incidente sarebbe avvenuto mentre la 3 OL era addetta alla lavorazione del tabacco presso la macchina sfilatrice. Da ciò il Tribunale concludeva affermando che, in presenza di elementi contrastanti di prova inconciliabili tra loro, la appellante non aveva assolto all'onere su essa incombente di dimostrare la eziologia professionale dell'infortunio occorsole. La lavoratrice ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo la ricorrente deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699. e 2700 C.C. nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non aveva ritenuto influente la prova contraria, tuttavia espletata, sul contenuto delle ammessa ed rese dalla medesima al Pronto dichiarazioni Soccorso e al Posto di Polizia dell'Ospedale Fatebenefratelli, posto che la fede privilegiata dell'atto pubblico non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti e cioè alla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale. La ricorrente aggiunge che il Tribunale, altresì, con motivazione insufficiente aveva affermato che v'era inconciliabilità tra le dichia- razioni rese dalla medesima al Pronto Soccorso e al Posto di Polizia dell'Ospedale (in un momento di dolore e sotto la pressione dei titolari della azienda); da una parte, e le dichiarazioni rese dai testi escussi dallo stesso Tribunale, dall'altra. Peraltro, conclude la ricorrente, il giudice di merito non aveva considerato che attraverso tali prove testimoniali e attraverso i documenti esibiti (tesserino di lavoro, verbale della Commissione Circoscrizionale per il collocamento in agricol- tura, estratto conto assicurativo dell'INPS, copia della busta paga relativa al giorno dell'infor- tunio, cartella clinica dalla quale risultava che la medesima aveva dichiarato che si era infortunata sul lavoro e che presentava una ferita lacero contusa al secondo dito della mano sinistra piena di terriccio e per la quale occorreva una accurata pulizia) poteva tranquillamente cheevincersi era sull'infortunio si era verificato mentre essa posto di lavoro. 5 Il ricorso è fondato. Invero il Tribunale non ha affatto posto a sostegno della sua decisione l'erroneo principio di diritto denunziato dalla ricorrente secondo cui il giudice di merito avrebbe affermato che non sarebbe consentito provare che le dichiarazioni rese dai privati al pubblico ufficiale non corri- spondano al vero, laddove è noto che la fede privilegiata dell'atto pubblico di cui all'art. 2700 c.c., superabile nel processo civile soltanto con la querela di falso, attiene soltanto alla attestata dal pubblico ufficiale incircostanza ordine al fatto che il privato si sia presentato davanti a lui e abbia reso la dichiarazione come risultante dalla verbalizzazione dal medesimo eseguita: v. Cass. 4 luglio 1981 n. 4608; Cass. 20 novembre 1996 n. 10219 ecc.... Tuttavia la valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità soltanto a condizione che sia supportata da una motivazione adeguata e immune da vizi logici. Nella specie, invece, il Tribunale non ha giustificato il suo potere di valutazione delle prove con una motivazione esente da tali vizi, poiché non ha indicato per quali ragioni non fosse superabile il contrasto tra quanto si evinceva dichiarazioni rese dalla OL al Prontodalle Soccorso e al Posto di Polizia e quanto risultava dichiarazioni rese dai testi e, eventual-dalle mente, dai documenti esibiti о prodotti dalla lavoratrice (0 dei quali il Tribunale avrebbe potuto ordinare l'esibizione), in particolare con riferimento alla copia della busta paga relativa al se al giorno dell'infortunio (al fine di appurare momento dell'incidente la OL fosse sul posto di lavoro о a casa propria) e alla copia della cartella clinica dell'Ospedale. Attraverso quest'ultima, peraltro, si sarebbe potuta evidenziare la natura, nell'immediatezza del fatto, della ferita riportata dalla OL e la sua incompatibilità con l'infortunio domestico о con l'infortunio sul lavoro anche in riferimento al momento del ricovero posto in relazione allo eventuale accertamento della presenza della lavora- trice sul posto di lavoro. Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle 7 : spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per alla Corte giudizio, le spese del presente d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 4 luglio 2001. il Presidente: Vincenzo Meiles IL CANCELLIERE8.Matage Capitanis Il Cons. estensore: Ma Depositata in Cancelleria - 3 APR. 2002 Oggi, IL CANCELCA E N E O 4 9 6 3 S S O L A L I T , . O A B T S I R E D A P ' * S L A I L T 2 N E S 7 G D - O O 8 I P - S A 1 M N I 1 D E A E S , E D I O G E A R T G T O E N S T E L I T G S I E E R A R I L D L E O D