Sentenza 5 aprile 2007
Massime • 1
Integra la condotta del reato di evasione, e non l'ipotesi di mera trasgressione delle prescrizioni imposte, l'allontanamento del condannato dal luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2007, n. 35074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35074 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2007
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 577
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 033108/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT RA, N. IL 28/03/1939;
avverso SENTENZA del 07/04/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
udito il PG in persona del Dr. Mura A., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
non è comparso il difensore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Bari, con sentenza 7/4/2005, riformando la pronuncia assolutoria emessa in data 21/3/2003 dal Tribunale di Bari - sezione di Altamura -, dichiarava NC RO colpevole del delitto di evasione, per essersi allontanato - il 19/3/2003 - dal luogo di restrizione domiciliare in orario non autorizzato, e, tenuto conto della diminuente del rito abbreviato con esclusione degli effetti della contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sull'elemento soggettivo, sulla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso non è fondato.
Non può condividersi la tesi secondo cui l'allontanamento del RO dal luogo di restrizione domiciliare in orario diverso da quello autorizzato integrerebbe una mera trasgressione alle prescrizioni imposte, a cui conseguirebbe la revoca del beneficio. L'allontanamento arbitrario, invero, integra gli estremi del delitto di evasione, in quanto l'autorizzazione ad assentarsi non attiene alle modalità esecutive del provvedimento di restrizione, già definito in tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene alla operatività dello stesso provvedimento, che viene momentaneamente sospesa per il tempo definito in stretta connessione con le esigenze prese in considerazione. L'allontanamento non autorizzato è inidoneo, ovviamente, a determinare la momentanea sospensione del provvedimento, che, pertanto, con tutte le sue prescrizioni, è pienamente operante, con la conseguenza che rimangono integrati gli estremi del reato di cui all'art. 385 c.p.. D'altra parte, la L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 8 prevede espressamente che il condannato che, essendo in stato di detenzione presso la propria abitazione (è la condizione in cui versava l'imputato), se ne allontana è punito ai sensi dell'art. 385 c.p.. A integrare il dolo del reato in esame è sufficiente la volontà di compiere il fatto, cioè di allontanarsi dalla sfera di custodia, con la consapevolezza di trovarsi legalmente in stato di arresto. Nè l'imputato ha offerto alcuna prova o inizio di prova a conforto dell'allegato errore di fatto in cui sarebbe incorso nella percezione dell'orario di uscita dalla propria abitazione (era autorizzato ad uscire giornalmente dalle ore 19 alle ore 19,40; fu sorpreso al di fuori della propria abitazione alle ore 18,05).
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto scelta conseguente a una negativa valutazione di merito, immune da vizi logici, della personalità dell'imputato, non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2007