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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5969/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il difensore di parte ricorrente deposita copia di cortesia di un precedente giurisprudenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria - avverso e per l'annullamento del rifiuto tacito alla restituzione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, formatosi in data 17.10.2023 (ossia novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso del 19.7.2023 ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992).
Premetteva di essere una società del Società_2, che si occupava della somministrazione di energia elettrica ai consumatori finali;
di essere stata gravata, nel corso dell'anno 2010, in qualità di fornitore e soggetto passivo d'imposta, oltre che dell'accisa erariale sui consumi di energia elettrica anche dell'imposta addizionale in favore degli enti locali, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988; di aver presentato – con riferimento all'anno 2010 e per quanto attiene ai consumi di energia presso i POD (Point of Delivery) siti nella Provincia di Vibo Valentia, le prescritte dichiarazioni e di aver effettuato i dovuti riversamenti dell'addizionale, per la quale aveva provveduto a rivalersi sull'utente finale;
di aver somministrato energia nell'anno 2010, con conseguente esercizio del diritto di rivalsa delle accise e addizionali anche alla società Società_2, titolare – tra le altre – di diverse forniture ad uso diverso dall'abitativo site nella Provincia di Vibo Valentia e aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW.
Rappresentava, inoltre, che Società_2 aveva richiesto - con atto di costituzione in mora del 28.4.2020 e successivamente con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - ad Ricorrente_1 la restituzione ex art. 2033 c.c. dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica dell'anno 2010 pari a complessivi € 299.522,59, di cui € 11.092,73 per i consumi di energia maturati presso i POD della Provincia di Vibo Valentia e che con n Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21.5.2021 il Tribunale di Brescia aveva condannato Ricorrente_1 a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità di Società_2 nell'anno 2010 e pari al minor importo di
€ 297.357,14 (di cui € 10.717,53 per le addizionali maturate presso i POD nella Provincia di Vibo Valentia, detratti € 375,20 di cui alla fattura n. 510000050676.
Evidenziava, altresì di aver proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia e che la Corte di
Appello di Brescia – con Sentenza n. 1353/2022, pubblicata in data 9.11.2022 – aveva rigettato l'appello, confermando il provvedimento di primo grado e condannando altresì Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in favore dell'utente finale;
tale sentenza di condanna passava in giudicato il 9.5.2023; pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, in data 19.7.2023, Ricorrente_1 aveva formulato istanza per il rimborso dell'importo di € 10.717,53 (oltre interessi) sia all'Agenzia delle Accise, Dogane e
Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, quale ente titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise sull'energia e relative addizionali, sia alla Provincia di
Vibo Valentia, quale ente destinatario dei versamenti relativi a forniture con potenza fino a 200 kW.
Chiosava, comunicando che la Provincia di Vibo Valentia aveva negato il rimborso per carenza di legittimazione passiva, stante il fatto che “il tributo in questione conserva inalterata la sua natura di tributo erariale, la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, ancorché devoluto meramente ex art. 117
Cost. agli enti territoriali.”; e che l'Ufficio delle Dogane non aveva fornito alcun riscontro all'istanza di rimborso di Ricorrente_1, sicché sulla stessa in data 17.10.2023 ( ossia decorsi novanta giorni dalla sua presentazione del 19.7.2023 ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) si era formato il diniego tacito dell'Agenzia.
Eccepiva l'infondatezza del diniego tacito dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli perché era da ritenersi in violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. Accise), che prevedeva la rimborsabilità dell'imposta indebitamente corrisposta, dettando una disciplina specifica per il caso in cui il soggetto passivo avesse esercitato la rivalsa sull'utente finale. In particolare l'art. 14, comma 4, Società_4, subordinava il diritto al rimborso ai seguenti presupposti: l'indebito versamento, la condanna - in esito ad un procedimento giurisdizionale - da parte del soggetto obbligato alla restituzione a terzi delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa;
la richiesta del rimborso a pena di decadenza entro 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna.
E, sottolineava la società ricorrente, non v'erano dubbi in relazione alla sussistenza dei tre presupposti appena citati: l'imposta pagata da Ricorrente_1, quale venditrice e soggetto passivo dell'imposta, era stata illegittimamente gravata dell'addizionale di cui al d.l. n. 511/1988 ( che sottoponeva ad addizionale il consumo di energia presso abitazioni private e locali diversi, sino al limite massimo di 200.000 KWh/mese ), atteso quanto riconosciuto dalla CGUE (sent. 5.3.2015, in causa C-553/13 e sent. 25.7.2018, in causa C-103/17), dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civ., 15506/2020) e da ultimo anche dalla Corte Costituzionale, che – con la recentissima sentenza n. 43/2025 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lett. c) e 2 d.l. n. 511/1988, così confermando il carattere indebito dei versamenti effettuati negli anni a titolo di addizionale;
la Corte di Appello di Brescia aveva respinto in toto l'impugnazione proposta da Ricorrente_1, confermando il provvedimento di primo grado che aveva condannato la fornitrice dell'energia alla restituzione all'utente finale delle somme percepite a titolo di rivalsa delle addizionali all'accisa; in ultimo la sentenza della Corte di Appello di Brescia era passata in giudicato in data 9.5.2023 e l'istanza di rimborso era stata notificata da Ricorrente_1 il 19.07.2023, dunque entro i 90 giorni indicati quale termine ultimo.
La società ricorrente, inoltre, indicava quale legittimata passiva l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli perché la norma istitutiva delle addizionali (art. 6, d.l. n. 511/1988), letta in uno con il T.U. Accise, pur prevedendo che il versamento dell'addizionale dovesse essere effettuato direttamente in favore degli enti locali laddove le utenze, come nel caso di specie, avevano potenza disponibile fino a 200 kW, imponeva alla società di vendita dell'energia la presentazione della Dichiarazione annuale al compente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, cui erano affidate anche le attività di accertamento e riscossione coattiva del tributo “sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8” (art. 55 TUA), mediante “l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (art. 15 TUA), ai sensi degli artt. 15, 18, 19, 53 comma 9, 53 bis, 55 e 56 TUA;
il tutto, in conformità a quanto previsto dall'art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 300/1999 (istitutivo dell'Agenzia delle Dogane), che affida alla medesima “i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso ... delle accise sulla produzione e sui consumi”.
E che tale legittimazione in capo alla convenuta Agenzia fosse certa era confermato dalla pronunzia della
Corte di Cassazione che con la sentenza n. 21883/2024 pubblicata in data 2.8.2024, risolvendo la questione pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevata dalla CGT Primo Grado di Piacenza, ha concluso che “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise ... per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
La Corte di Cassazione ha, dunque, ha evidenziato la natura erariale delle addizionali all'accisa e di conseguenza la legittimazione passiva dell'Agenzia, sul presupposto che “non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano.
Si costituiva Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che controdeduceva evidenziando la mancanza di legittimazione passiva in quanto la competenza sarebbe da attribuire agli enti locali che avevano percepito il tributo;
a riprova della fondatezza di tale assunto, citava la sentenza della CGUE del 19.06.2025 nella causa C-645/2023, nella quale si leggeva che l'addizionale non poteva essere considerata una mera maggiorazione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica, ma costituiva un'altra imposta indiretta, gravante direttamente o indirettamente sul consumo dell'energia elettrica ai sensi della direttiva 2003/96/CE. Presentava memoria illustrativa la società ricorrente che rappresentava come la sentenza della CGUE citata avesse solo affermato che “l'accisa sull'energia elettrica e l'imposta addizionale hanno una struttura e una disciplina parzialmente coincidente, dato che la seconda incrementa l'aliquota della prima e ha identiche modalità di liquidazione, accertamento e riscossione” e che il mero fatto che l'addizionale costituisse “frazione o multiplo dell'accisa” non comportava che addizionale e accisa fossero un unico prelievo.
Sottolineava, ancora, la ricorrente che con la pronunzia 21883 del 2024 la Cassazione non aveva fondato il riconoscimento della legittimazione passiva dell'Agenzia sulla “natura erariale dell'imposta” ma piuttosto sul fatto che l'addizionale rappresentava un “supplemento impositivo” dell'accisa secondo un modulo che la Suprema Corte definisce “usuale per il legislatore fiscale italiano”; sulla circostanza che tutte le funzioni relative all'accertamento e alla riscossione dell'imposta erano attribuite all'Agenzia delle Dogane, alla quale – proprio in ragione della natura erariale dell'addizionale – competeva sia di ricevere le dichiarazioni di consumo, sia di validarle ovvero accertarne le violazioni, sia di riscuotere le imposte non versate;
sul dato che, ai sensi dell'art. 63, comma 1 d.lgs. n. 300/1999, all'Agenzia competeva espressamente di “svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso ... delle accise sulla produzione e sui consumi”, entro i quali la Suprema Corte fa pacificamente rientrare anche la competenza ad effettuare il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte.
Evidenziava, per ultimo, che il ruolo di ente impositore tenuto al rimborso era stato dalla Suprema Corte attribuito all'Agenzia delle Dogane anche con riferimento all'IRBA, un'imposta pacificamente regionale, rispetto alla quale però le Regioni non hanno ricoperto alcuna funzione se non quella di ricevere il versamento della stessa secondo le regole stabilite dal legislatore statale e attuate dall'Agenzia delle Dogane;
ciò che ne determina – anche secondo la Corte – il riconoscimento della natura erariale, alla stregua dell'insegnamento della Corte Costituzionale con riferimento ai tributi derivati (sent. n. 245/2017).
All'udienza del 10.10.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, va premesso che nel caso che ci occupa non è in discussione il fondamento giuridico dell'istanza di rimborso: la società ricorrente è stata obbligata a rifondere al cliente i relativi importi, in base a provvedimento decisorio del giudice civile passato in giudicato;
il diritto al rimborso è incontestato sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, mentre la questione che si pone oggi è quella relativa all'individuazione dell'ente competente ad erogarlo.
La recentissima sentenza n. 21883 del 2 agosto 2024 della Cassazione Sez. Trib., ha dipanato tale incertezza interpretativa, statuendo definitivamente la carenza di legittimazione passiva delle Province nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile fino a 200 kW, in quanto l'Ente tenuto al rimborso è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tale conclusione si evince chiaramente dalle motivazioni addotte con la sentenza sopracitata - , laddove evidenzia come : “ Tale supplemento impositivo era stato introdotto con l'art. 6, decreto legge 511/1988, al solo scopo di creare finanza aggiuntiva ai Comuni e alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con la direttiva accise, in quanto non avente una finalità specifica. Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma , ultima parte Cost.” .
Alla luce di tale premessa si ritiene riportare le considerazioni della Suprema Corte di Cassazione che ritengono l'Agenzia delle Dogane legittimato passivo nelle liti attinenti il rimborso dell'addizionale provinciale dell'energia elettrica, rammentando infatti come “..Vi è il dato normativo generale di cui all'art. 63, comma
1, DLGS 300/1999, che prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli “ … a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso…. delle accise sulla produzione e sui consumi “, e continua, nel motivare il proprio orientamento con il fatto che “ Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione”.
La sentenza di cui si discute pone fine ad una ondivaga interpretazione nell'individuare chi ha la legittimazione passiva in tali controversie, giungendo ad enunciare il seguente principio di diritto : “ Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ”.
Ad avallare tale concetto, si rammenta come analoghe considerazioni sono state svolte sempre dalla
Cassazione con la sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024, sempre Sez.Trib., laddove veniva enunciato il seguente principio di diritto: “ in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 511/1988 in contrasto con l'art. 48 Dir.
2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”, individuando anche in questo caso - anzi confermando ancora una volta - la legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle Dogane nelle liti promosse per ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale indebitamente versata, successivamente alla sua abrogazione.
Inconferente, appare, il richiamo da parte della convenuta Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli alla sentenza della CGUE citata nelle controdeduzioni: se è vero che accisa e relativa addizionale partecipano della stessa natura – così come sostenuto anche dalla CGUE -, non è certo detto che si tratti dello stesso prelievo.
Appare, pertanto, assolutamente condivisibile quanto espresso dalla CGT di Primo Grado di Bergamo nella sentenza n. 432/2025 del settembre del 2025 ove si evidenzia che “Non incide su … quanto stabilito dalle citate sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione la recente sentenza n. 454/2025 della
Corte di Giustizia Europea. In tale sentenza è stato infatti specificato come le addizionali alle accise in oggetto costituiscano una imposta distinta dall'accisa principale e rientrino nella nozione di altre imposte indirette, ma non ha in alcun modo specificato a chi competa la restituzione delle somme indebitamente percepite per l'imposta in oggetto;
anzi, nel paragrafo 66 della sentenza, è specificato che il contribuente, che non sia riuscito a recuperare il proprio credito dal fornitore, possa rivolgersi direttamente allo Stato interessato, indicato quindi come ente impositore principale.”
Stante le valutazioni e motivazioni sin qui enunciate, basate su quanto statuito dalla sentenza della
Cassazione n 21883/2024 e sopra evidenziata, ne consegue l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto della ricorrente al rimborso della somma di €. 10.717,53, a titolo di addizionali provinciali all'energia, versate per l'annualità 2010 e già restituita alla ditta cessionaria, oltre interessi di legge;
compensando le spese del giudizio stante l'incertezza sull'esito della lite, a causa della mancanza di interpretazioni univoche su tale questione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate. Reggio Calabria, 10.10.2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.
LO Alberto Indellicati dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5969/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. Il difensore di parte ricorrente deposita copia di cortesia di un precedente giurisprudenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria - avverso e per l'annullamento del rifiuto tacito alla restituzione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6, D.L. n. 511/1988, formatosi in data 17.10.2023 (ossia novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso del 19.7.2023 ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992).
Premetteva di essere una società del Società_2, che si occupava della somministrazione di energia elettrica ai consumatori finali;
di essere stata gravata, nel corso dell'anno 2010, in qualità di fornitore e soggetto passivo d'imposta, oltre che dell'accisa erariale sui consumi di energia elettrica anche dell'imposta addizionale in favore degli enti locali, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988; di aver presentato – con riferimento all'anno 2010 e per quanto attiene ai consumi di energia presso i POD (Point of Delivery) siti nella Provincia di Vibo Valentia, le prescritte dichiarazioni e di aver effettuato i dovuti riversamenti dell'addizionale, per la quale aveva provveduto a rivalersi sull'utente finale;
di aver somministrato energia nell'anno 2010, con conseguente esercizio del diritto di rivalsa delle accise e addizionali anche alla società Società_2, titolare – tra le altre – di diverse forniture ad uso diverso dall'abitativo site nella Provincia di Vibo Valentia e aventi potenza massima disponibile fino a 200 kW.
Rappresentava, inoltre, che Società_2 aveva richiesto - con atto di costituzione in mora del 28.4.2020 e successivamente con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - ad Ricorrente_1 la restituzione ex art. 2033 c.c. dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica dell'anno 2010 pari a complessivi € 299.522,59, di cui € 11.092,73 per i consumi di energia maturati presso i POD della Provincia di Vibo Valentia e che con n Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21.5.2021 il Tribunale di Brescia aveva condannato Ricorrente_1 a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di addizionale all'accisa con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati presso i POD nella titolarità di Società_2 nell'anno 2010 e pari al minor importo di
€ 297.357,14 (di cui € 10.717,53 per le addizionali maturate presso i POD nella Provincia di Vibo Valentia, detratti € 375,20 di cui alla fattura n. 510000050676.
Evidenziava, altresì di aver proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia e che la Corte di
Appello di Brescia – con Sentenza n. 1353/2022, pubblicata in data 9.11.2022 – aveva rigettato l'appello, confermando il provvedimento di primo grado e condannando altresì Ricorrente_1 alla refusione delle spese di lite in favore dell'utente finale;
tale sentenza di condanna passava in giudicato il 9.5.2023; pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, in data 19.7.2023, Ricorrente_1 aveva formulato istanza per il rimborso dell'importo di € 10.717,53 (oltre interessi) sia all'Agenzia delle Accise, Dogane e
Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, quale ente titolare delle potestà impositive e destinatario delle dichiarazioni di consumo in materia di accise sull'energia e relative addizionali, sia alla Provincia di
Vibo Valentia, quale ente destinatario dei versamenti relativi a forniture con potenza fino a 200 kW.
Chiosava, comunicando che la Provincia di Vibo Valentia aveva negato il rimborso per carenza di legittimazione passiva, stante il fatto che “il tributo in questione conserva inalterata la sua natura di tributo erariale, la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, ancorché devoluto meramente ex art. 117
Cost. agli enti territoriali.”; e che l'Ufficio delle Dogane non aveva fornito alcun riscontro all'istanza di rimborso di Ricorrente_1, sicché sulla stessa in data 17.10.2023 ( ossia decorsi novanta giorni dalla sua presentazione del 19.7.2023 ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) si era formato il diniego tacito dell'Agenzia.
Eccepiva l'infondatezza del diniego tacito dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli perché era da ritenersi in violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U. Accise), che prevedeva la rimborsabilità dell'imposta indebitamente corrisposta, dettando una disciplina specifica per il caso in cui il soggetto passivo avesse esercitato la rivalsa sull'utente finale. In particolare l'art. 14, comma 4, Società_4, subordinava il diritto al rimborso ai seguenti presupposti: l'indebito versamento, la condanna - in esito ad un procedimento giurisdizionale - da parte del soggetto obbligato alla restituzione a terzi delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa;
la richiesta del rimborso a pena di decadenza entro 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna.
E, sottolineava la società ricorrente, non v'erano dubbi in relazione alla sussistenza dei tre presupposti appena citati: l'imposta pagata da Ricorrente_1, quale venditrice e soggetto passivo dell'imposta, era stata illegittimamente gravata dell'addizionale di cui al d.l. n. 511/1988 ( che sottoponeva ad addizionale il consumo di energia presso abitazioni private e locali diversi, sino al limite massimo di 200.000 KWh/mese ), atteso quanto riconosciuto dalla CGUE (sent. 5.3.2015, in causa C-553/13 e sent. 25.7.2018, in causa C-103/17), dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civ., 15506/2020) e da ultimo anche dalla Corte Costituzionale, che – con la recentissima sentenza n. 43/2025 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lett. c) e 2 d.l. n. 511/1988, così confermando il carattere indebito dei versamenti effettuati negli anni a titolo di addizionale;
la Corte di Appello di Brescia aveva respinto in toto l'impugnazione proposta da Ricorrente_1, confermando il provvedimento di primo grado che aveva condannato la fornitrice dell'energia alla restituzione all'utente finale delle somme percepite a titolo di rivalsa delle addizionali all'accisa; in ultimo la sentenza della Corte di Appello di Brescia era passata in giudicato in data 9.5.2023 e l'istanza di rimborso era stata notificata da Ricorrente_1 il 19.07.2023, dunque entro i 90 giorni indicati quale termine ultimo.
La società ricorrente, inoltre, indicava quale legittimata passiva l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli perché la norma istitutiva delle addizionali (art. 6, d.l. n. 511/1988), letta in uno con il T.U. Accise, pur prevedendo che il versamento dell'addizionale dovesse essere effettuato direttamente in favore degli enti locali laddove le utenze, come nel caso di specie, avevano potenza disponibile fino a 200 kW, imponeva alla società di vendita dell'energia la presentazione della Dichiarazione annuale al compente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, cui erano affidate anche le attività di accertamento e riscossione coattiva del tributo “sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8” (art. 55 TUA), mediante “l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (art. 15 TUA), ai sensi degli artt. 15, 18, 19, 53 comma 9, 53 bis, 55 e 56 TUA;
il tutto, in conformità a quanto previsto dall'art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 300/1999 (istitutivo dell'Agenzia delle Dogane), che affida alla medesima “i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso ... delle accise sulla produzione e sui consumi”.
E che tale legittimazione in capo alla convenuta Agenzia fosse certa era confermato dalla pronunzia della
Corte di Cassazione che con la sentenza n. 21883/2024 pubblicata in data 2.8.2024, risolvendo la questione pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevata dalla CGT Primo Grado di Piacenza, ha concluso che “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise ... per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW”.
La Corte di Cassazione ha, dunque, ha evidenziato la natura erariale delle addizionali all'accisa e di conseguenza la legittimazione passiva dell'Agenzia, sul presupposto che “non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano.
Si costituiva Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che controdeduceva evidenziando la mancanza di legittimazione passiva in quanto la competenza sarebbe da attribuire agli enti locali che avevano percepito il tributo;
a riprova della fondatezza di tale assunto, citava la sentenza della CGUE del 19.06.2025 nella causa C-645/2023, nella quale si leggeva che l'addizionale non poteva essere considerata una mera maggiorazione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica, ma costituiva un'altra imposta indiretta, gravante direttamente o indirettamente sul consumo dell'energia elettrica ai sensi della direttiva 2003/96/CE. Presentava memoria illustrativa la società ricorrente che rappresentava come la sentenza della CGUE citata avesse solo affermato che “l'accisa sull'energia elettrica e l'imposta addizionale hanno una struttura e una disciplina parzialmente coincidente, dato che la seconda incrementa l'aliquota della prima e ha identiche modalità di liquidazione, accertamento e riscossione” e che il mero fatto che l'addizionale costituisse “frazione o multiplo dell'accisa” non comportava che addizionale e accisa fossero un unico prelievo.
Sottolineava, ancora, la ricorrente che con la pronunzia 21883 del 2024 la Cassazione non aveva fondato il riconoscimento della legittimazione passiva dell'Agenzia sulla “natura erariale dell'imposta” ma piuttosto sul fatto che l'addizionale rappresentava un “supplemento impositivo” dell'accisa secondo un modulo che la Suprema Corte definisce “usuale per il legislatore fiscale italiano”; sulla circostanza che tutte le funzioni relative all'accertamento e alla riscossione dell'imposta erano attribuite all'Agenzia delle Dogane, alla quale – proprio in ragione della natura erariale dell'addizionale – competeva sia di ricevere le dichiarazioni di consumo, sia di validarle ovvero accertarne le violazioni, sia di riscuotere le imposte non versate;
sul dato che, ai sensi dell'art. 63, comma 1 d.lgs. n. 300/1999, all'Agenzia competeva espressamente di “svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso ... delle accise sulla produzione e sui consumi”, entro i quali la Suprema Corte fa pacificamente rientrare anche la competenza ad effettuare il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte.
Evidenziava, per ultimo, che il ruolo di ente impositore tenuto al rimborso era stato dalla Suprema Corte attribuito all'Agenzia delle Dogane anche con riferimento all'IRBA, un'imposta pacificamente regionale, rispetto alla quale però le Regioni non hanno ricoperto alcuna funzione se non quella di ricevere il versamento della stessa secondo le regole stabilite dal legislatore statale e attuate dall'Agenzia delle Dogane;
ciò che ne determina – anche secondo la Corte – il riconoscimento della natura erariale, alla stregua dell'insegnamento della Corte Costituzionale con riferimento ai tributi derivati (sent. n. 245/2017).
All'udienza del 10.10.2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, va premesso che nel caso che ci occupa non è in discussione il fondamento giuridico dell'istanza di rimborso: la società ricorrente è stata obbligata a rifondere al cliente i relativi importi, in base a provvedimento decisorio del giudice civile passato in giudicato;
il diritto al rimborso è incontestato sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, mentre la questione che si pone oggi è quella relativa all'individuazione dell'ente competente ad erogarlo.
La recentissima sentenza n. 21883 del 2 agosto 2024 della Cassazione Sez. Trib., ha dipanato tale incertezza interpretativa, statuendo definitivamente la carenza di legittimazione passiva delle Province nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile fino a 200 kW, in quanto l'Ente tenuto al rimborso è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tale conclusione si evince chiaramente dalle motivazioni addotte con la sentenza sopracitata - , laddove evidenzia come : “ Tale supplemento impositivo era stato introdotto con l'art. 6, decreto legge 511/1988, al solo scopo di creare finanza aggiuntiva ai Comuni e alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con la direttiva accise, in quanto non avente una finalità specifica. Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma , ultima parte Cost.” .
Alla luce di tale premessa si ritiene riportare le considerazioni della Suprema Corte di Cassazione che ritengono l'Agenzia delle Dogane legittimato passivo nelle liti attinenti il rimborso dell'addizionale provinciale dell'energia elettrica, rammentando infatti come “..Vi è il dato normativo generale di cui all'art. 63, comma
1, DLGS 300/1999, che prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli “ … a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso…. delle accise sulla produzione e sui consumi “, e continua, nel motivare il proprio orientamento con il fatto che “ Non può peraltro aversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione”.
La sentenza di cui si discute pone fine ad una ondivaga interpretazione nell'individuare chi ha la legittimazione passiva in tali controversie, giungendo ad enunciare il seguente principio di diritto : “ Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto- legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ”.
Ad avallare tale concetto, si rammenta come analoghe considerazioni sono state svolte sempre dalla
Cassazione con la sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024, sempre Sez.Trib., laddove veniva enunciato il seguente principio di diritto: “ in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 511/1988 in contrasto con l'art. 48 Dir.
2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”, individuando anche in questo caso - anzi confermando ancora una volta - la legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle Dogane nelle liti promosse per ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale indebitamente versata, successivamente alla sua abrogazione.
Inconferente, appare, il richiamo da parte della convenuta Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli alla sentenza della CGUE citata nelle controdeduzioni: se è vero che accisa e relativa addizionale partecipano della stessa natura – così come sostenuto anche dalla CGUE -, non è certo detto che si tratti dello stesso prelievo.
Appare, pertanto, assolutamente condivisibile quanto espresso dalla CGT di Primo Grado di Bergamo nella sentenza n. 432/2025 del settembre del 2025 ove si evidenzia che “Non incide su … quanto stabilito dalle citate sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione la recente sentenza n. 454/2025 della
Corte di Giustizia Europea. In tale sentenza è stato infatti specificato come le addizionali alle accise in oggetto costituiscano una imposta distinta dall'accisa principale e rientrino nella nozione di altre imposte indirette, ma non ha in alcun modo specificato a chi competa la restituzione delle somme indebitamente percepite per l'imposta in oggetto;
anzi, nel paragrafo 66 della sentenza, è specificato che il contribuente, che non sia riuscito a recuperare il proprio credito dal fornitore, possa rivolgersi direttamente allo Stato interessato, indicato quindi come ente impositore principale.”
Stante le valutazioni e motivazioni sin qui enunciate, basate su quanto statuito dalla sentenza della
Cassazione n 21883/2024 e sopra evidenziata, ne consegue l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto della ricorrente al rimborso della somma di €. 10.717,53, a titolo di addizionali provinciali all'energia, versate per l'annualità 2010 e già restituita alla ditta cessionaria, oltre interessi di legge;
compensando le spese del giudizio stante l'incertezza sull'esito della lite, a causa della mancanza di interpretazioni univoche su tale questione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate. Reggio Calabria, 10.10.2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.
LO Alberto Indellicati dott. Giuseppe Campagna