Art. 31.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, le operazioni previste dall' articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, le operazioni previste dall' articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.