Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 e' vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72".
Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 e' vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72".