CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16125 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16125 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 22/03/2023 c.) Così de so in data 22.3.2023 RITENUTO IN FATTO 1. OC AL, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 13 luglio 2022 dalla Corte d'Appello di Ancona che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 20 gennaio 2022. 2.Con due motivi di ricorso il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art 606, lettera d), e b), cod. proc. pen., per non avere il giudice esaminato l'istanza di rimessione in termini per impugnare ex art. 175 cod.proc.pen., limitandosi a rilevare che l'appello era tardivo, senza tener conto che, a causa dei provvedimenti adottati in seguito alla pandemia, il difensore non aveva potuto accedere alla cancelleria per avere copia della sentenza da impugnare e che solo in data 10 marzo 2022, a termine per impugnare già decorso, aveva ottenuto la copia richiesta. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, l'ordinanza impugnata nel dichiarare tout court inammissibile per tardività l'atto di appello non ha in alcun modo valutato le ragioni esposte a fondamento dell'istanza di rinnessione in termini per proporre l'atto di gravame proposta dalla difesa dell'imputato nel corpo dell'atto di appello. Ne consegue l'annullamento senza rinvio alla Corte d'appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona, per il giudizio.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16125 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 22/03/2023 c.) Così de so in data 22.3.2023 RITENUTO IN FATTO 1. OC AL, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 13 luglio 2022 dalla Corte d'Appello di Ancona che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 20 gennaio 2022. 2.Con due motivi di ricorso il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art 606, lettera d), e b), cod. proc. pen., per non avere il giudice esaminato l'istanza di rimessione in termini per impugnare ex art. 175 cod.proc.pen., limitandosi a rilevare che l'appello era tardivo, senza tener conto che, a causa dei provvedimenti adottati in seguito alla pandemia, il difensore non aveva potuto accedere alla cancelleria per avere copia della sentenza da impugnare e che solo in data 10 marzo 2022, a termine per impugnare già decorso, aveva ottenuto la copia richiesta. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, l'ordinanza impugnata nel dichiarare tout court inammissibile per tardività l'atto di appello non ha in alcun modo valutato le ragioni esposte a fondamento dell'istanza di rinnessione in termini per proporre l'atto di gravame proposta dalla difesa dell'imputato nel corpo dell'atto di appello. Ne consegue l'annullamento senza rinvio alla Corte d'appello di Ancona per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona, per il giudizio.