Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di truffa, ricorre l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., qualora il fatto sia commesso in danno della Agenzia delle Entrate, i cui atti relativi alla gestione dei tributi erariali, a differenza delle agenzie non fiscali, rientrano tra quelli tipici dell'ordinamento statale, con conseguente configurazione pubblicistica dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 47696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47696 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 16/10/2014
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 2344
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 17841/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG PP, n. a Messina l'11.01.1964;
e nell'interesse dello stesso UG PP, rappresentato e assistito dall'avv. Agnello Daniela;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, n. 1409/2012 in data 02.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riello Luigi, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23.01.2012, il Tribunale di Messina, in funzione di giudice monocratico, dichiarava UG CO responsabile del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (capo C della rubrica) per essersi allontanato dal lavoro presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di Messina al fine di espletare l'attività di avvocato, con artifizi e raggiri consistiti dall'eludere il sistema elettronico delle presenze e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, veniva proposto appello dall'imputato tramite difensore. Con sentenza in data 02.12.2013, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 ritenuta, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, come prevalente sulla contestata circostanza aggravante, rideterminava la pena finale in mesi tre di reclusione ed Euro 150,00 di multa.
3. Avverso detta sentenza venivano proposti due distinti ricorsi per cassazione, il primo dall'imputato personalmente, il secondo tramite il proprio difensore.
4. Con il primo ricorso si censura:
- inosservanza ed erronea applicazione di legge per quanto attiene l'applicazione delle norme che disciplinano l'istituto della prescrizione (primo motivo);
- ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (secondo motivo);
- inosservanza ed erronea applicazione di legge per quanto attiene le norme che governano lo svolgimento del processo penale, l'attività decisionale e di valutazione ed i poteri della Corte d'appello (terzo motivo).
Con il primo motivo, si deduce l'intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza d'appello anche considerati tutti i tempi di sospensione della prescrizione. Con il secondo motivo, si assume che qualora dovesse risultare che l'operato fuorviato dei giudici fosse stato indotto dall'erroneo riferimento temporale alle date di commissione del reato così come esposto in motivazione (dal 5 al 12 ottobre 2006 in luogo del 29 dicembre 2013), allora la motivazione medesima risulterebbe mancante. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata (come quella di primo grado) che non aveva tenuto conto della natura privatistica dell'Agenzia delle Entrate e della consequenziale procedibilità per il reato in contestazione a querela di parte, querela peraltro mai presentata.
5. Con il secondo ricorso si censura, con formale unico motivo di doglianza, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge, vizio di motivazione, illogicità manifesta.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso ogni valutazione giuridica dei fatti nonché adeguata motivazione in relazione:
- al profilo della responsabilità del fatto addebitato all'imputato;
- alla ravvisata coscienza dell'imputato di porre in essere artifizi e raggiri a danno dell'Agenzia delle Entrate;
- alla consapevolezza dell'imputato di procurare un danno all'Agenzia.
In realtà - osserva il deducente - la condotta del UG non è idonea ad integrare gli estremi del reato di truffa aggravata non avendo lo stesso dissimulato il proprio allontanamento dal posto di lavoro ne' avendo tentato di eludere ovvero raggirare potenziali verifiche o controlli: l'assenza dal posto di lavoro poteva al massimo integrare, in via del tutto residuale, un'ipotesi di inadempimento contrattuale e la condotta di allontanamento è stata del tutto trasparente, visibile, nota o comunque immediatamente accettabile.
La contemporaneità dell'attività non ha pregiudicato in alcun modo l'Agenzia e la brevità dell'assenza esclude il presunto danno che avrebbe subito il datore di lavoro.
Altra censura viene mossa con riferimento alla riconosciuta appartenenza alla Pubblica Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate: invero, il D.P.R. n. 300 del 1999 ha espressamente stabilito che le suddette agenzie non sono enti pubblici, anche se sono state dotate di autonomia giuridica, gestionale, contabile e di bilancio e sottoposte al controllo del ministero di riferimento. Infine, in via subordinata, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato per decorso dei termini di legge. La Corte, nel calcolare il tempo necessario per la prescrizione del reato, è incorsa dapprima in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco che ha determinato un inesatto calcolo della sospensione dei termini processuali (per tutto il periodo di rinvio anziché per il termine di sessanta giorni) e, successivamente, è incorsa in un errore di giudizio consistente nell'errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, in ordine all'esatta portata delle norme che disciplinano l'istituto della prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi sono fondati con esclusivo riferimento al motivo relativo all'avvenuta maturazione della prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia di secondo grado, circostanza che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
con riferimento alle altre doglianze, i motivi di gravame risultano invece infondati.
7. La sentenza di secondo grado, dopo aver chiarito che il sistema del cartellino marcatempo è strumento idoneo a rendere l'amministrazione certa della presenza in servizio dell'impiegato, ha riconosciuto come l'allontanamento clandestino (ossia, senza permesso) da parte di quest'ultimo, costituisce una condotta in grado di trarre in inganno gli organi della pubblica amministrazione e, come tale, idonea ad integrare una forma di raggiro.
8. Assistita da idonea motivazione è anche l'affermazione in ordine all'esistenza di un danno materiale anche nelle ipotesi di allontanamenti modesti, sotto il profilo della valorizzazione del danno ulteriore inflitto al servizio pubblico nella sua dimensione organizzativa: modestia del profilo patrimoniale del danno che può essere considerata - come nella fattispecie - solo con riferimento al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 ma non ai fini dell'esclusione dell'offensività del fatto (anche in ordine alla durata dell'allontanamento ed alle giustificazioni rese dall'imputato, la Corte ha offerto adeguata risposta argomentativa capace di sconfessare la plausibilità della tesi difensiva: v. pag. 3 della sentenza impugnata).
9. Altrettanto infondata è stata ritenuta la contestazione in ordine all'appartenenza alla pubblica amministrazione in senso lato dell'Agenzia delle Entrate.
9.1. Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 prevede che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali". Con tale trasformazione, si è inteso attribuire alle Agenzie fiscali - tenute a ispirare il loro operato ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia - personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, che sancisce il passaggio dalla contabilità di Stato a un sistema contabile civilistico, il legislatore, con la scelta dell'Agenzia come modello di gestione e organizzazione ha optato per un modello d'impresa, orientato ad una governance che provveda ad una riduzione dei costi sociali, mediante politiche di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e ad una riduzione dei costi economici attraverso il ricorso alla tecnologia che consenta una nuova gestione della fiscalità. Riguardo alle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate l'art. 2, dello Statuto, rubricato sotto il titolo "Fini istituzionali" recita:
"1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l'Agenzia assicura e sviluppa l'assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
2. L'Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell'imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del Dipartimento delle Entrate, ad essa affidati con il decreto del Ministro di cui all'art. 62, comma 3, del decreto istitutivo.
3. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.
4. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione Europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato". Riguardo alle attribuzioni l'articolo 4 dello statuto rubricato "Attribuzioni" recita:
1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) assistenza ai contribuenti, assicurando l'informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità;
b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell'archivio delle dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il controllo sull'operato dei concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie acquisite per l'erario e gli altri enti impositori;
c) contrasto dell'evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari;
d) gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici e le scommesse, già attribuiti al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze;
e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione;
f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali;
g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia determina regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima efficienza dell'attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni mirate a contrastare l'evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi".
9.2. Su questi presupposti, non sembra che - prima facie - possano sussistere dubbi sul fatto che gli atti emanati dall'Agenzia delle Entrate, a differenza di analoghi provvedimenti di altre agenzie non fiscali, rientrano tra quelli tipici dell'ordinamento statale in quanto all'Agenzia è stato affidato, per legge, l'esercizio di una tipica funzione statale: la gestione delle entrate tributarie erariali: da qui la configurabilità di un possibile conflitto costituzionale di attribuzioni con altri organi rispetto agli atti emanati dalle Entrate, come chiarito la Corte costituzionale con due importanti pronunce, nn. 72 e 73 del 2005. Le vicende oggetto delle decisioni del giudice costituzionale traevano entrambe origine da ricorsi proposti dalla RE IL contro provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (in un caso, due risoluzioni che stabilivano i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi e per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002 - L. 28 dicembre 2001, n. 448, artt. 4, 5 e 7 - e, nell'altro, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2002, recante "Approvazione del nuovo bollettino di conto corrente postale per il versamento in Euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari", e della risoluzione relativa al versamento del Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). In entrambi i ricorsi, la Regione evidenziava, in sintesi, la lesione delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria non essendo stato specificato, negli atti oggetto di conflitto, che i proventi delle suddette imposte riscossi in IL dovessero essere imputati ai corrispondenti capo e capitolo del bilancio regionale. In entrambe le vicende, inoltre, la Regione evidenziava la lesione del principio costituzionale di leale cooperazione, per la violazione da parte dello Stato del dovere di mutua informazione e per la mancata intesa in ordine alla destinazione del contributo e delle imposte in argomento. L'Avvocatura dello Stato, relativamente alla prima vicenda, eccepiva l'inammissibilità del conflitto atteso - tra le altre argomentazioni - che "... l'Agenzia delle entrate è un ente con propria personalità giuridica, distinta ed autonoma rispetto a quella dello Stato, del quale non può essere considerata "organo" ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, comma 2, sicché gli atti emessi dall'Agenzia non potrebbero essere oggetto di conflitto costituzionale di attribuzione;
...e che le...risoluzioni sarebbero semplici istruzioni interne, rivolte agli organi della riscossione per razionalizzarne ed ottimizzarne l'attività e perciò non sindacabili dalla Regione ILna".
La Corte costituzionale, invece, in entrambe le decisioni, ha ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione in relazione ad atti dell'Agenzia delle Entrate, sul presupposto della sostanziale riconducibilità di tale ente, ai fini del conflitto, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. Ciò in quanto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma della
L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11) aveva affidato all'Agenzia delle Entrate la gestione dell'esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti le entrate tributarie erariali prima attribuite al dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze e agli uffici connessi e, in particolare, aveva assegnato a tale ente la cura del fondamentale interesse statale al perseguimento del massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali (art. 57, comma 1, primo periodo;
art. 61, comma 3; art. 62, commi 1 e 2).
La Corte costituzionale ha altresì precisato che "Ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione tra Regione e Stato, la riconducibilità alla sfera di competenza statale di tali essenziali funzioni - "affidate" all'Agenzia delle entrate nell'ambito del peculiare modulo organizzatorio disegnato per le agenzie fiscali dal D.Lgs. n. 300 del 1999, con disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per le agenzie non fiscali (art. 10 del decreto) - esige di imputare al sistema ordinamentale statale gli atti emessi nell'esercizio delle medesime funzioni" (per altre ragioni, la Corte ha poi dichiarato inammissibili i ricorsi).
9.3. Fermo quanto precede, non può che concludersi riconoscendo come non possano esserci più dubbi sul fatto che, nonostante l'autonomia organizzativa e funzionale di cui è dotata l'Agenzia delle Entrate, i suoi atti, a differenza delle altre agenzie non fiscali, rientrano tra quelli tipici dell'ordinamento statale, con conseguente indiscussa configurabilità pubblicistica.
10. Opposte conclusioni vanno tratte con riferimento alle censure sull'avvenuta prescrizione del reato in contestazione al capo C). Rileva il Collegio come in realtà, la Corte territoriale, pur tenendo conto - nella loro massima estensione temporale, pari a complessivi anni due, mesi quattro e giorni diciannove - di soli tre periodi sospensivi (dal 22.12.2008 al 21.06.2010, ai sensi del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2 ter, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125; dall'1.10.2007 al 10.03.2008, per legittimo impedimento del difensore e dal 16.05.2011 al 26.10.2011, anch'esso per legittimo impedimento del difensore) e, del tutto inopinatamente, non di un quarto (dal 10.03.2008 all'8.07.2008, sempre per legittimo impedimento del difensore) pure indubitabilmente verificatosi, avrebbe dovuto riconoscere come il reato sub C) si fosse prescritto nella pregressa data del 18.11.2013, precedente rispetto alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado (intervenuta, come si è visto, in data 02.12.2013).
Fermo quanto precede, ritiene peraltro il Collegio che, anche computando la sospensione "dimenticata" dai giudici di secondo grado - si allude a quella relativa al periodo dal 10.03.2008 all'8.07.2008 - avuto riguardo al limite fissato dall'art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, e considerando che tutte le sospensioni conseguite al legittimo impedimento del difensore si sarebbero dovute calcolare nel termine massimo di sessanta giorni per ciascuna di esse, la prescrizione si sarebbe - anche in questo caso - già compiuta in epoca precedente alla sentenza di secondo grado: infatti, seguendo questa corretta modalità di calcolo, il termine complessivo di sospensione risulterebbe pari a mesi ventiquattro (termine di diciotto mesi ex D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2 ter, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125, aumentato di complessivi ulteriori mesi sei per le tre sospensioni - ciascuna di sessanta giorni - per legittimo impedimento della difesa) fissandosi definitivamente, considerata la data del commesso reato, al 29.06.2013, termine anche questo antecedente alla data della pronuncia di secondo grado. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo C) estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui al capo C) è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 16 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014