Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
Il provvedimento del pubblico ministero che disponga la messa agli atti dell'archivio dell'esposto iscritto al modello 45, previsto dal D.M. 30 settembre 1989, non è impugnabile, neanche sotto il profilo dell'abnormità. (Conf. sent. n. 31279 del 2009, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2009, n. 31278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31278 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/05/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 933
Dott. LANZA LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36124/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di LI LU, nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento del 29 ottobre 2007 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'interesse della persona offesa Di LI LU, l'avvocato Antonio Palma ricorre contro il provvedimento di archiviazione disposto in data 29 ottobre 2007 nel procedimento n. 195 del 2002, lamentando la mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e chiedendo che venga dichiarata l'abnormità e l'inefficacia del provvedimento stesso. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, sebbene abbia dichiarato di impugnare il decreto di archiviazione del G.i.p. di Salerno, ha in realtà proposto ricorso contro il provvedimento con cui il pubblico ministero ha disposto la messa agli atti dell'archivio dell'esposto presentato da Di LI LU presso la Questura di Catanzaro, dopo averlo iscritto nel modello 45, previsto dal D.M. 30 settembre 1989. Questo modello costituisce il registro degli atti non costituenti notizie di reato, in cui il pubblico ministero registra quegli atti che non gli impongono lo svolgimento di indagini preliminari, in quanto sono considerate "pseudo notizie di reato", che in quanto tali non sono neppure assoggettate al complesso procedimento di archiviazione previsto dal codice, ma ad un procedimento semplificato di "messa agli atti", rispetto al quale non sono previsti meccanismi di controllo.
In particolare, per il provvedimento di archiviazione dell'atto non costituente notizia di reato non sono previsti mezzi di impugnazione, neppure sotto il profilo dell'abnormità - così come sembra ritenere il ricorrente - dal momento che non vi è un provvedimento del giudice emesso fuori dai casi previsti dalla legge (Sez. 2^, 19 settembre 2003, n. 37346, P.M. in proc. Passariello). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2009