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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 03/12/2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 566/2025 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ed ivi residente a[...] rappresentato e C.F._1
difeso giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Carmen Borgese, C.F.:
, presso il cui studio in Palmi, Via Nunziante, n° 18, che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede P.IVA_1
territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del CP_2
Regionale per la Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in CP_3
PALMI alla via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola
CI (c.f. e dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._4
generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile 2024; Persona_1
RESISTENTE Avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 14.03.2024, conveniva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “1. CP_1
Accertare e dichiarare che la malattia professionale in capo al Sig. Parte_1
, ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica di 0,16 punti
[...]
percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D. lgs. 38/2000 e del D.M. 12.07.2000, per come aggiornate dal D.M.45/2019 che, comporta un complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica almeno di 16 punti percentuale;
-
Condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1
corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come prevista dalla Parte_1
legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa del complesso patologico riportato a casa della professione svolta dallo stesso, valutabile almeno nella misura del 16%, e comunque non inferiore al 16%, o nella diversa valutazione ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge, da corrispondersi dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di essere stato assunto in data 04.03.1996, con contratto a tempo indeterminato dalla ditta (C.F. ) con sede in Palmi Controparte_4 C.F._5
(RC) alla Via N. Sauro snc, P.IVA: , con la mansione di operaio P.IVA_2
addetto alla vendita carburante presso il distributore di benzina sito in Palmi alla Via
Nazario Sauro;
- che cessata la suddetta attività lavorativa in data 30.06.2023, presentava la domanda per il riconoscimento della malattia professionale presso l' convenuto in data CP_1 05.04.2024;
- le certificate patologie correlate alla domanda sono legate allo svolgimento delle mansioni proprie dell'attività lavorativa, ed in particolare: artrosi acromion claveare con limitazione funzionale spalla dx e sx, correlata a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro, nonché ipoacusia percettiva bilaterale dovuta alle esposizioni a rumori otolesivi;
- che relativamente alle sopraindicate patologie, alle pratiche di malattia professionale venivano attribuiti i seguenti n. 514337983 e 514337984 del 05.04.2024;
- che a seguito delle visite medico-legali l' , con due comunicazioni riportanti CP_1
data del 21.06.2024 accertava che la malattia professionale subita dal ricorrente non fosse caratterizzata da una gravità idonea, ai fini del riconoscimento della rendita.
- che nello specifico, l'Istituto accertava “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/a sottoposto/a e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”;
- che con verbale del 21.06.2024, circa la pratica di malattia professionale n°
514337984 de 05.04.2024. “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/a sottoposto/a e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”;
- che pertanto, ritenendo non corretta la quantificazione del grado di invalidità relativamente accertato, in punto di malattia professionale, il Sig. , Parte_1
provvedeva personalmente ad avanzare ricorso in opposizione ex art. 104 D.P.R. N°
1124 del 30.06.1965 a quanto determinato dall'ente assistenziale, con ricorso amministrativo pervenuto ad , in data 06.12.2024; CP_1
- che la perizia medico-legale, redatta in data 07.02.2025 a firma della Dott.ssa
, a parere della quale “Tali condizioni cliniche e anatomiche sono Persona_2
sicuramente legate al tipo di lavoro svolto con carichi di peso e posizioni forzate per molte ore della giornata svolte in ambiente prettamente esterno e al rumore otolesivo”, nonchè “Per tale complesso patologico, cronicizzato e si valuta che il il
Sig. , in conseguenza dei predetti esiti da malattie professionali, presenti Parte_1
una menomazione dell'integrità psico-fisica che valuta secondo le tabelle del D.L. n.
38/2000 sono causa di un danno biologico complessivo pari al 016%.” conferma l'errata valutazione rilasciata dell' ; CP_1
- che sono infruttuosamente decorsi i termini di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda in opposizione, senza ricevere alcuna comunicazione da parte dell' a seguito del Ricorso in opposizione. CP_1
- che alla luce dell'attuale obiettività clinica come evidenziata dalla perizia medico legale della Dott.ssa e da tutti gli altri referti medici allegati, la malattia Per_2
professionale della quale è affetto il ricorrente deve necessariamente essere oggetto di rivalutazione e, deve comportare una menomazione dell'integrità psico-fisica ai fini previdenziali in misura non inferiore al 16%.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 16%, secondo le voci tabellari del D.M. del
09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l' , al pagamento del trattamento previdenziale CP_1
invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' la quale con ragioni di fatto e di diritto resisteva alla CP_1
domanda, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte.
In particolare, l'ente resistente eccepiva l'assenza di malattia professionale - mancata esposizione a rischio morbigeno. sulla non riconducibilità della patologia a rischio lavorativo;
divieto di cumulo con altre prestazioni. La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 20.06.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data 03.08.2025 regolarmente depositava la propria relazione peritale.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso risulta infondato e deve essere pertanto rigettato, per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo
n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il
15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a CP_1
differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1
dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento CP_1
del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, CP_1
nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023). Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“Le malattie del ricorrente non derivano dall'attività lavorativa espletata quale addetto al rifornimento di carburanti.”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che le malattie del ricorrente non derivano dall'attività lavorativa espletata quale addetto al rifornimento di carburanti.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere respinta con conseguente rigetto del ricorso. Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att.
c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
a) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro 280,00 CP_1
a favore del Dott. . Persona_3
Palmi, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 03/12/2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 566/2025 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ed ivi residente a[...] rappresentato e C.F._1
difeso giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Carmen Borgese, C.F.:
, presso il cui studio in Palmi, Via Nunziante, n° 18, che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede P.IVA_1
territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del CP_2
Regionale per la Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in CP_3
PALMI alla via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola
CI (c.f. e dell'avv. A. Manuela Nucera (c.f. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono in virtù di procura C.F._4
generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile 2024; Persona_1
RESISTENTE Avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 14.03.2024, conveniva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo “1. CP_1
Accertare e dichiarare che la malattia professionale in capo al Sig. Parte_1
, ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica di 0,16 punti
[...]
percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D. lgs. 38/2000 e del D.M. 12.07.2000, per come aggiornate dal D.M.45/2019 che, comporta un complessivo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica almeno di 16 punti percentuale;
-
Condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1
corrispondere al Sig. la dovuta rendita, come prevista dalla Parte_1
legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa del complesso patologico riportato a casa della professione svolta dallo stesso, valutabile almeno nella misura del 16%, e comunque non inferiore al 16%, o nella diversa valutazione ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati come per legge, da corrispondersi dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di essere stato assunto in data 04.03.1996, con contratto a tempo indeterminato dalla ditta (C.F. ) con sede in Palmi Controparte_4 C.F._5
(RC) alla Via N. Sauro snc, P.IVA: , con la mansione di operaio P.IVA_2
addetto alla vendita carburante presso il distributore di benzina sito in Palmi alla Via
Nazario Sauro;
- che cessata la suddetta attività lavorativa in data 30.06.2023, presentava la domanda per il riconoscimento della malattia professionale presso l' convenuto in data CP_1 05.04.2024;
- le certificate patologie correlate alla domanda sono legate allo svolgimento delle mansioni proprie dell'attività lavorativa, ed in particolare: artrosi acromion claveare con limitazione funzionale spalla dx e sx, correlata a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro, nonché ipoacusia percettiva bilaterale dovuta alle esposizioni a rumori otolesivi;
- che relativamente alle sopraindicate patologie, alle pratiche di malattia professionale venivano attribuiti i seguenti n. 514337983 e 514337984 del 05.04.2024;
- che a seguito delle visite medico-legali l' , con due comunicazioni riportanti CP_1
data del 21.06.2024 accertava che la malattia professionale subita dal ricorrente non fosse caratterizzata da una gravità idonea, ai fini del riconoscimento della rendita.
- che nello specifico, l'Istituto accertava “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/a sottoposto/a e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”;
- che con verbale del 21.06.2024, circa la pratica di malattia professionale n°
514337984 de 05.04.2024. “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/a sottoposto/a e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”;
- che pertanto, ritenendo non corretta la quantificazione del grado di invalidità relativamente accertato, in punto di malattia professionale, il Sig. , Parte_1
provvedeva personalmente ad avanzare ricorso in opposizione ex art. 104 D.P.R. N°
1124 del 30.06.1965 a quanto determinato dall'ente assistenziale, con ricorso amministrativo pervenuto ad , in data 06.12.2024; CP_1
- che la perizia medico-legale, redatta in data 07.02.2025 a firma della Dott.ssa
, a parere della quale “Tali condizioni cliniche e anatomiche sono Persona_2
sicuramente legate al tipo di lavoro svolto con carichi di peso e posizioni forzate per molte ore della giornata svolte in ambiente prettamente esterno e al rumore otolesivo”, nonchè “Per tale complesso patologico, cronicizzato e si valuta che il il
Sig. , in conseguenza dei predetti esiti da malattie professionali, presenti Parte_1
una menomazione dell'integrità psico-fisica che valuta secondo le tabelle del D.L. n.
38/2000 sono causa di un danno biologico complessivo pari al 016%.” conferma l'errata valutazione rilasciata dell' ; CP_1
- che sono infruttuosamente decorsi i termini di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda in opposizione, senza ricevere alcuna comunicazione da parte dell' a seguito del Ricorso in opposizione. CP_1
- che alla luce dell'attuale obiettività clinica come evidenziata dalla perizia medico legale della Dott.ssa e da tutti gli altri referti medici allegati, la malattia Per_2
professionale della quale è affetto il ricorrente deve necessariamente essere oggetto di rivalutazione e, deve comportare una menomazione dell'integrità psico-fisica ai fini previdenziali in misura non inferiore al 16%.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 16%, secondo le voci tabellari del D.M. del
09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l' , al pagamento del trattamento previdenziale CP_1
invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' la quale con ragioni di fatto e di diritto resisteva alla CP_1
domanda, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte.
In particolare, l'ente resistente eccepiva l'assenza di malattia professionale - mancata esposizione a rischio morbigeno. sulla non riconducibilità della patologia a rischio lavorativo;
divieto di cumulo con altre prestazioni. La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 20.06.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data 03.08.2025 regolarmente depositava la propria relazione peritale.
All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso risulta infondato e deve essere pertanto rigettato, per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo
n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il
15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a CP_1
differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1
dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento CP_1
del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, CP_1
nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023). Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“Le malattie del ricorrente non derivano dall'attività lavorativa espletata quale addetto al rifornimento di carburanti.”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che le malattie del ricorrente non derivano dall'attività lavorativa espletata quale addetto al rifornimento di carburanti.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni.
Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere respinta con conseguente rigetto del ricorso. Diversamente, ai fini delle spese processuali, poi, mediante il d.l. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp.att.
c.p.c. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Nella specie, stante la dichiarazione di esenzione le spese sono irripetibili e quelle di c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese;
a) pone a carico dell' le spese di c.t.u. (liquidate nella misura di euro 280,00 CP_1
a favore del Dott. . Persona_3
Palmi, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti