TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 127 2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. ANNAMARIA NUCCETELLI in sostituzione dell'avv. DEL
AC AN la quale si riporta al ricorso chiedendo che la causa si decisa e per l'avv. ANNA CHIARA ESPOSITO in sostituzione dell'avv. BARONE CP_1
AR la quale si riporta alla memoria in atti segnalando che non è stata riconosciuta l'indennità di accompagno
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127 2025 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. DEL AC AN ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVV.RA DISTRETTUALE CP_1 P.IVA_1
INPS VIALE RENDINA 28 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE AR
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2025, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, , in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione di invalidità, condizione di disabilità grave art. 3 comma 3
L. 104/1992 e indennità di accompagno) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha accertato che il ricorrente è affetto da: “ESITI DI
ARTRODESI L4-L5,RACHIARTROSI CERVICALE CON SEGNI EMG DI
RADICOLOPATIA C5-C6-C7 BILATERALE. CUNEIZZAZIONE DI D11.
IPERTENSIONE ARTERIOSA, GONARTROSI BILATERALE COXARTROSI
BILATERALE. OBESITA' DI II GRADO. ALLUCE VALGO BILATERALE, STEATOSI
EPATICA CON CISTI EPATICHE, SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA GRAVE
REATTIVA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, ARTROSI DELLE MANI.
CEFALEA. VEROSIMILE MENINGIOMA”.
Lo stesso CTU ha concluso che “rispondendo ai quesiti postimi dalla S.V. posso affermare, dalla analisi della documentazione sanitaria e in base all'esame clinico, che la Sig.ra sia totalmente inabile al lavoro ( pensione di Parte_1
invalidità civile L. 118/1971) a far data dalla domanda amministrativa, epoca in cui sussistevano le invalidanti patologie ed è nelle condizioni previste dall'art. 3 comma
3- L- 104/1992 (handicap grave -L.104/92, art.3 comma3) a far data dal mese di Luglio
2024 quando è stata diagnosticata la patologia neurologica. Proposta di revisione a
24 mesi”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, atteso il riconoscimento del requisito sanitario in epoca successiva al deposito del ricorso per atp, vanno compensate per la metà, mentre per il residuo importo, vanno liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità civile di cui alla legge n. 118/71 e successive modifiche ed integrazioni e della condizione di disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/1992 a decorrere dal mese di luglio 2024 con revisione a 24 mesi;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l al pagamento in CP_1
favore del difensore antistatario di parte ricorrente della residua metà delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 4 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza