Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 296
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che la cartella di pagamento, essendo conforme al modello legale, non sia annullabile per insufficienza della motivazione. Il riferimento agli avvisi di accertamento precedentemente notificati consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria. L'agente della riscossione non è tenuto a fornire ulteriori informazioni se la cartella è conforme al modello legale. Il mero richiamo agli atti presupposti, identificati con numero di riferimento univoco, è sufficiente a consentire la compiuta conoscenza della pretesa. La contestazione sugli interessi è generica e non specifica alcun errore di diritto o di calcolo.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti

    La Corte rileva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e ritirati personalmente dal ricorrente. La contestazione è generica e, per negare la ricezione, sarebbe stata necessaria una querela di falso. I riferimenti nella cartella agli atti presupposti sono chiari e univoci.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso del veicolo

    La Corte rileva che, non avendo il ricorrente impugnato tempestivamente gli avvisi di accertamento presupposti, si è verificata la cristallizzazione della pretesa tributaria. Pertanto, non può invocare vizi degli atti presupposti, inclusa la legittimazione passiva per perdita di possesso, in sede di impugnazione della cartella di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 296
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 296
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo