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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELUSO ENRICO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2445/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240002708071000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2232/2025 depositato il 07/10/2025 R.G. n. 2445/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Puglia ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 14/06/2024, depositato il successivo 10/01/2024, Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 10620240002708071000 notificata dalla Agenzia Entrate Riscossione in data 18/04/2024 avente ad oggetto il mancato versamento della tassa regionale automobilistica dovuta per l'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 ed il veicolo targato Targa_2 Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella per i seguenti motivi: difetto di motivazione non essendo stati allegati i prodromici atti di accertamento di cui negava di aver ricevuto notifica;
omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, del tasso applicato, della decorrenza degli stessi e la carenza di elementi per la determinazione certa del quantum del debito di imposta;
difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso del veicolo Targa_1 Concludeva chiedendo l'annullamento previa sospensiva dell'atto impugnato con vittoria di spese. In data 22/07/2024 si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_2, eccependo il difetto di legittimazione passiva per le questioni sottostanti e precedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente impositore (Regione Puglia). Inoltre ribadiva la chiarezza e la completezza del contenuto della cartella impugnata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese. In data 29/08/2024 si costituiva in giudizio la Regione Puglia, mediante il funzionario delegato. L'Ente impositore depositava copia della documentazione comprovante l'avvenuta tempestiva notifica all'odierno ricorrente degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione. Deduceva, altresì, che tali avvisi di accertamento erano diventati definitivi per difetto di tempestiva impugnazione. Infine insisteva per la legittimità della pretesa impositiva giacché per l'anno d'imposta in considerazione dalle visure PRA il ricorrente risultava essere il titolare del veicolo in questione (produceva copia visura del PRA). Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 02/09/2024 il ricorrente depositava una nota per illustrare che era stata annullata la tassa automobilistica relativa al veicolo tg. Targa_1 relativa agli anni dal 2020 al 2022 e produceva la relativa documentazione. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. In data 12/09/2024 il ricorrente depositava ulteriore memoria illustrativa contestando che le copie degli avvisi di accertamento notificati che sono state depositate dalla Regione Puglia fossero quelli richiamati dalla cartella impugnata perché risultano differenti i numeri di cronologico e le date riportate nei primi e nella seconda. In ogni caso insisteva per il difetto di motivazione della cartella impugnata asserendo che “I tanti numeri indicati nella cartella di pagamento … ingenerano nel contribuente confusione, complicano la comprensione della pretesa impositiva e, conseguentemente, rendono difficoltoso l'esercizio del suo diritto di difesa” (v.p. 3). Insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'udienza del 23/09/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti e documenti depositati dalle parti, all'esito della discussione pubblica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene rigettato per i motivi di seguito illustrati Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 10620240002708071000 (notificata il 18/04/2024) mediante la quale l'Agenzia Entrate Riscossione aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 683,41 dovuta per omesso versamento della Tassa Regionale Automobilistica anno 2019 relativa ai seguenti veicoli:
- tg. Targa_1 per un importo di € 441,09 rinveniente dall'avviso di accertamento n. 972009556070 del 24/09/2021 emesso dalla Regione Puglia e notificato il 14/10/2021;
- tg. Targa_2 per un importo di € 236,44 rinveniente dall'avviso di accertamento n. 972081791263 del 15/10/2021 emesso dalla Regione Puglia e notificato il 26/10/2021. Il ricorrente censura l'atto impugnato sia per vizi propri (difetto di motivazione sotto il profilo della omessa allegazione degli atti presupposti, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, del
2 R.G. n. 2445/2024
tasso applicato, della decorrenza degli stessi e della carenza di elementi per la determinazione certa del quantum del debito di imposta) sia per vizi derivanti dagli atti presupposti alla cartella impugnata (omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento e difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso del veicolo tg. Targa_1). Per quanto riguarda i vizi propri della la cartella di pagamento impugnata la Corte ritiene insussistente la carenza di motivazione sotto tutti i profili evidenziati dal ricorrente. Innanzitutto la Corte rileva che il ricorrente non ha contestato la conformità della cartella impugnata al modello legale e non ha dedotto che la stessa non contenesse tutte le informazioni ed i dati previsti dal modello. L'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che la cartella di pagamento è redatta in conformità al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle Finanze e, a tal fine, l'Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti approva il modello di cartella di pagamento utilizzato dall'Agente della Riscossione. Tanto premesso, la Corte osserva che per consolidata giurisprudenza (Indirizzo_1. n. 21065 del 04/07/2022) il difetto di motivazione non sussiste quanto l'interessato è comunque posto nella condizione di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria. Ciò si realizza in ragione del fatto che il riferimento, contenuto nella cartella di pagamento, agli avvisi di accertamento in precedenza notificati consente all'interessato di comprendere l'an ed il quantum della pretesa tributaria nonché le ragioni dell'emissione della cartella stessa (ossia il mancato pagamento degli avvisi di accertamento presupposti regolarmente notificati). Né l'Agente della Riscossione è tenuto fornire ulteriori informazioni all'interessato quando la cartella di pagamento è conforme al modello legale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, per quel che concerne l'omessa allegazione degli atti presupposti ovvero l'omessa indicazione delle fattispecie da cui derivava la pretesa impositiva e della ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte, la cartella oggetto del presente ricorso è legittima e non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo, essa non avrebbe dovuto e potuto essere diversa da quella che è stata in concreto adottata. Né esiste nessuna norma che impone di allegare gli atti presupposti essendo sufficiente a consentire la compiuta conoscenza della pretesa della riscossione il mero richiamo agli atti presupposti in precedenza notificati identificati con un numero di riferimento univoco. Tanto si realizza nel caso di specie mediante i riferimenti contenuti nella sezione della cartella impugnata denominata "Dettaglio degli importi dovuti" dove sono chiaramente indicati gli atti presupposti, le relative notifiche e le causali. In particolare si rileva quanto segue:
1) omesso pagamento bollo auto anno 2019 targa veicolo Targa_1 accertamento n. 972009556070 del 24/09/2021 notificato il 14/10/2021;
2) omesso pagamento bollo auto anno 2019 targa veicolo Targa_2 accertamento n. 972081791263 del 15/10/2021 notificato il 26/10/2021. Per quel che concerne l'omessa indicazione nella cartella impugnata dei dati relativi agli interessi ed al relativo calcolo la Corte osserva anzitutto che il ricorrente non spiega se il difetto di motivazione si riferisce agli interessi già calcolati e riportati negli atti presupposti ovvero anche a quelli presenti nella impugnata intimazione. Sotto il primo profilo la questione non è ammissibile in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante impugnazione di ogni singolo atto presupposto. Sotto il secondo profilo l'Agente della Riscossione replica che il calcolo degli interessi è stato effettuato applicando il tasso legale. Per quanto detto in precedenza in merito alla conformità al modello legale dell'intimazione in esame, l'Agente della Riscossione non era tenuto a inserire alcuna specifica motivazione sul calcolo degli interessi computati al tasso legale. In ogni caso la censura del ricorrente sugli interessi resta assolutamente generica e, non avendo quest'ultimo contestato la conformità al modello legale dell'intimazione in questione, tale censura non consente di essere utilmente apprezzata da parte del Giudicante perché un motivo di ricorso non può assumere le forme della generica richiesta di verifica della legalità ovvero della legittimità dell'atto impugnato. Il ricorrente, infatti, non denunzia alcuno specifico errore di diritto ovvero errore di calcolo, ma chiede, in sostanza,
3 R.G. n. 2445/2024
al Giudice di verificare se un errore nel calcolo degli interessi sia presente nella somma a tale titolo intimata nella cartella. In definitiva, richiamando la giurisprudenza innanzi citata, la Corte ritiene che la cartella impugnata, essendo conforme al modello legale, non è annullabile per insufficienza della motivazione attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo. Esaurito l'esame dei vizi propri dell'atto impugnato, la Corte procede ad esaminare le censure che riguardano i denunziati vizi degli atti presupposti a quello impugnato di cui il ricorrente lamenta l'omessa notifica. Inoltre il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo al veicolo tg. Targa_1 per perdita di possesso del predetto autoveicolo avvenuta in epoca antecedente all'annualità della tassa automobilistica intimata (produce a tal fine denunzia di furto del 15.05.2011). Anche questo secondo ordine di censure risulta infondato. Infatti, esaminata la documentazione prodotta dalla Regione Puglia, la Corte rileva che, difformemente da quanto asserito dal ricorrente, gli atti presupposti alla impugnata cartella sono stati regolarmente notificati. I presupposti avvisi di accertamento risultano essere stati ritirati personalmente da Ricorrente_1 presso l'ufficio postale [v. file denominato Denominazione_1.pdf]. La contestazione degli stessi è assolutamente generica. Infatti, ove il ricorrente avesse voluto effettivamente negare di averli ricevuti avrebbe dovuto proporre querela di falso. Cosa che non risulta aver fatto. Del tutto inconsistenti sono le contestazioni in merito alla difficoltà di ricondurre gli atti presupposti come innanzi notificati alla cartella impugnata. Il rinvio al numero identificativo di ogni singolo avviso di accertamento contenuto nella cartella impugnata è assolutamente chiaro, univoco ed scevro da qualsivoglia profilo di incertezza interpretativa. Così come univoco è il numero identificativo della raccomandata che consente di abbinare con assoluta certezza il singolo avviso di accertamento alla attestazione di consegna sottoscritta dallo stesso ricorrente. Tutti i numeri identificativi presenti sugli atti in esame, ad onta di quanto lamenta il ricorrente nelle memorie di replica, consentono di affermare che il ricorrente ha avuto conoscenza legale dei presupposti avvisi di accertamento. Pertanto, sulla base dei documenti prodotti, la Corte rileva che la Regione Puglia ha dimostrato che il ricorrente ha effettivamente ricevuto i predetti avvisi di accertamento presupposti alla impugnata cartella. Inoltre, come dedotto dalle parti resistenti e non contestato dal ricorrente, tutti i predetti atti presupposti ovvero prodromici alla riscossione sono diventati definitivi giacché l'odierno ricorrente non ha impugnato gli avvisi di accertamento richiamati nella impugnata cartella. A questo punto la Corte osserva che il contribuente, odierno ricorrente, non avendo impugnato i predetti atti presupposti all'atto impugnato non fece tempestivamente valere gli eventuali vizi propri degli stessi tra cui quelli concernenti la notifica e quelli concernenti la prescrizione dei crediti tributari in essi esposti e, infine, il difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso. La conseguenza di tale inerzia del ricorrente comporta la cd. cristallizzazione della pretesa tributaria in essi contenuta. Tanto implica, altresì, che il ricorrente non può invocare l'illegittimità dell'atto presupponente per vizi di atti presupposti o prodromici regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati. Al riguardo questa Corte Tributaria rinvia ai principi in tal senso espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27093/2022 la quale - proprio con riferimento alla impugnazione di atti della riscossione relativi a crediti già prescritti - ha avuto modo di precisare che:
<<è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019).>>. Ragionare diversamente significherebbe eludere la tassatività dei termini previsti per l'impugnazione di un atto dell'Amministrazione finanziaria e/o Agente della riscossione e consentire al contribuente di poter riattivare ad ogni comunicazione proveniente dall'Amministrazione finanziaria e/o Agente della
4 R.G. n. 2445/2024
riscossione il sindacato giurisdizionale su una situazione sostanziale (pretesa tributaria) già divenuta definitiva. Per tutti i predetti motivi il ricorso viene respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Puglia le spese di lite. Quest'ultime vengono liquidate in complessivi € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge se dovuti, in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite. Così deciso in Bari il 06/10/2025 Il Giudice
dott. E. Peluso
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Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELUSO ENRICO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2445/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240002708071000 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2232/2025 depositato il 07/10/2025 R.G. n. 2445/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Puglia ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 14/06/2024, depositato il successivo 10/01/2024, Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 10620240002708071000 notificata dalla Agenzia Entrate Riscossione in data 18/04/2024 avente ad oggetto il mancato versamento della tassa regionale automobilistica dovuta per l'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 ed il veicolo targato Targa_2 Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella per i seguenti motivi: difetto di motivazione non essendo stati allegati i prodromici atti di accertamento di cui negava di aver ricevuto notifica;
omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, del tasso applicato, della decorrenza degli stessi e la carenza di elementi per la determinazione certa del quantum del debito di imposta;
difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso del veicolo Targa_1 Concludeva chiedendo l'annullamento previa sospensiva dell'atto impugnato con vittoria di spese. In data 22/07/2024 si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dal proprio dipendente Nominativo_2, eccependo il difetto di legittimazione passiva per le questioni sottostanti e precedenti alla consegna del ruolo da parte dell'Ente impositore (Regione Puglia). Inoltre ribadiva la chiarezza e la completezza del contenuto della cartella impugnata. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese. In data 29/08/2024 si costituiva in giudizio la Regione Puglia, mediante il funzionario delegato. L'Ente impositore depositava copia della documentazione comprovante l'avvenuta tempestiva notifica all'odierno ricorrente degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione. Deduceva, altresì, che tali avvisi di accertamento erano diventati definitivi per difetto di tempestiva impugnazione. Infine insisteva per la legittimità della pretesa impositiva giacché per l'anno d'imposta in considerazione dalle visure PRA il ricorrente risultava essere il titolare del veicolo in questione (produceva copia visura del PRA). Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 02/09/2024 il ricorrente depositava una nota per illustrare che era stata annullata la tassa automobilistica relativa al veicolo tg. Targa_1 relativa agli anni dal 2020 al 2022 e produceva la relativa documentazione. Insisteva per l'accoglimento del ricorso. In data 12/09/2024 il ricorrente depositava ulteriore memoria illustrativa contestando che le copie degli avvisi di accertamento notificati che sono state depositate dalla Regione Puglia fossero quelli richiamati dalla cartella impugnata perché risultano differenti i numeri di cronologico e le date riportate nei primi e nella seconda. In ogni caso insisteva per il difetto di motivazione della cartella impugnata asserendo che “I tanti numeri indicati nella cartella di pagamento … ingenerano nel contribuente confusione, complicano la comprensione della pretesa impositiva e, conseguentemente, rendono difficoltoso l'esercizio del suo diritto di difesa” (v.p. 3). Insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'udienza del 23/09/2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti e documenti depositati dalle parti, all'esito della discussione pubblica, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene rigettato per i motivi di seguito illustrati Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 10620240002708071000 (notificata il 18/04/2024) mediante la quale l'Agenzia Entrate Riscossione aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 683,41 dovuta per omesso versamento della Tassa Regionale Automobilistica anno 2019 relativa ai seguenti veicoli:
- tg. Targa_1 per un importo di € 441,09 rinveniente dall'avviso di accertamento n. 972009556070 del 24/09/2021 emesso dalla Regione Puglia e notificato il 14/10/2021;
- tg. Targa_2 per un importo di € 236,44 rinveniente dall'avviso di accertamento n. 972081791263 del 15/10/2021 emesso dalla Regione Puglia e notificato il 26/10/2021. Il ricorrente censura l'atto impugnato sia per vizi propri (difetto di motivazione sotto il profilo della omessa allegazione degli atti presupposti, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, del
2 R.G. n. 2445/2024
tasso applicato, della decorrenza degli stessi e della carenza di elementi per la determinazione certa del quantum del debito di imposta) sia per vizi derivanti dagli atti presupposti alla cartella impugnata (omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento e difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso del veicolo tg. Targa_1). Per quanto riguarda i vizi propri della la cartella di pagamento impugnata la Corte ritiene insussistente la carenza di motivazione sotto tutti i profili evidenziati dal ricorrente. Innanzitutto la Corte rileva che il ricorrente non ha contestato la conformità della cartella impugnata al modello legale e non ha dedotto che la stessa non contenesse tutte le informazioni ed i dati previsti dal modello. L'art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che la cartella di pagamento è redatta in conformità al modello approvato con apposito decreto del Ministero delle Finanze e, a tal fine, l'Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti approva il modello di cartella di pagamento utilizzato dall'Agente della Riscossione. Tanto premesso, la Corte osserva che per consolidata giurisprudenza (Indirizzo_1. n. 21065 del 04/07/2022) il difetto di motivazione non sussiste quanto l'interessato è comunque posto nella condizione di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria. Ciò si realizza in ragione del fatto che il riferimento, contenuto nella cartella di pagamento, agli avvisi di accertamento in precedenza notificati consente all'interessato di comprendere l'an ed il quantum della pretesa tributaria nonché le ragioni dell'emissione della cartella stessa (ossia il mancato pagamento degli avvisi di accertamento presupposti regolarmente notificati). Né l'Agente della Riscossione è tenuto fornire ulteriori informazioni all'interessato quando la cartella di pagamento è conforme al modello legale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, per quel che concerne l'omessa allegazione degli atti presupposti ovvero l'omessa indicazione delle fattispecie da cui derivava la pretesa impositiva e della ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte, la cartella oggetto del presente ricorso è legittima e non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo, essa non avrebbe dovuto e potuto essere diversa da quella che è stata in concreto adottata. Né esiste nessuna norma che impone di allegare gli atti presupposti essendo sufficiente a consentire la compiuta conoscenza della pretesa della riscossione il mero richiamo agli atti presupposti in precedenza notificati identificati con un numero di riferimento univoco. Tanto si realizza nel caso di specie mediante i riferimenti contenuti nella sezione della cartella impugnata denominata "Dettaglio degli importi dovuti" dove sono chiaramente indicati gli atti presupposti, le relative notifiche e le causali. In particolare si rileva quanto segue:
1) omesso pagamento bollo auto anno 2019 targa veicolo Targa_1 accertamento n. 972009556070 del 24/09/2021 notificato il 14/10/2021;
2) omesso pagamento bollo auto anno 2019 targa veicolo Targa_2 accertamento n. 972081791263 del 15/10/2021 notificato il 26/10/2021. Per quel che concerne l'omessa indicazione nella cartella impugnata dei dati relativi agli interessi ed al relativo calcolo la Corte osserva anzitutto che il ricorrente non spiega se il difetto di motivazione si riferisce agli interessi già calcolati e riportati negli atti presupposti ovvero anche a quelli presenti nella impugnata intimazione. Sotto il primo profilo la questione non è ammissibile in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante impugnazione di ogni singolo atto presupposto. Sotto il secondo profilo l'Agente della Riscossione replica che il calcolo degli interessi è stato effettuato applicando il tasso legale. Per quanto detto in precedenza in merito alla conformità al modello legale dell'intimazione in esame, l'Agente della Riscossione non era tenuto a inserire alcuna specifica motivazione sul calcolo degli interessi computati al tasso legale. In ogni caso la censura del ricorrente sugli interessi resta assolutamente generica e, non avendo quest'ultimo contestato la conformità al modello legale dell'intimazione in questione, tale censura non consente di essere utilmente apprezzata da parte del Giudicante perché un motivo di ricorso non può assumere le forme della generica richiesta di verifica della legalità ovvero della legittimità dell'atto impugnato. Il ricorrente, infatti, non denunzia alcuno specifico errore di diritto ovvero errore di calcolo, ma chiede, in sostanza,
3 R.G. n. 2445/2024
al Giudice di verificare se un errore nel calcolo degli interessi sia presente nella somma a tale titolo intimata nella cartella. In definitiva, richiamando la giurisprudenza innanzi citata, la Corte ritiene che la cartella impugnata, essendo conforme al modello legale, non è annullabile per insufficienza della motivazione attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo. Esaurito l'esame dei vizi propri dell'atto impugnato, la Corte procede ad esaminare le censure che riguardano i denunziati vizi degli atti presupposti a quello impugnato di cui il ricorrente lamenta l'omessa notifica. Inoltre il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo al veicolo tg. Targa_1 per perdita di possesso del predetto autoveicolo avvenuta in epoca antecedente all'annualità della tassa automobilistica intimata (produce a tal fine denunzia di furto del 15.05.2011). Anche questo secondo ordine di censure risulta infondato. Infatti, esaminata la documentazione prodotta dalla Regione Puglia, la Corte rileva che, difformemente da quanto asserito dal ricorrente, gli atti presupposti alla impugnata cartella sono stati regolarmente notificati. I presupposti avvisi di accertamento risultano essere stati ritirati personalmente da Ricorrente_1 presso l'ufficio postale [v. file denominato Denominazione_1.pdf]. La contestazione degli stessi è assolutamente generica. Infatti, ove il ricorrente avesse voluto effettivamente negare di averli ricevuti avrebbe dovuto proporre querela di falso. Cosa che non risulta aver fatto. Del tutto inconsistenti sono le contestazioni in merito alla difficoltà di ricondurre gli atti presupposti come innanzi notificati alla cartella impugnata. Il rinvio al numero identificativo di ogni singolo avviso di accertamento contenuto nella cartella impugnata è assolutamente chiaro, univoco ed scevro da qualsivoglia profilo di incertezza interpretativa. Così come univoco è il numero identificativo della raccomandata che consente di abbinare con assoluta certezza il singolo avviso di accertamento alla attestazione di consegna sottoscritta dallo stesso ricorrente. Tutti i numeri identificativi presenti sugli atti in esame, ad onta di quanto lamenta il ricorrente nelle memorie di replica, consentono di affermare che il ricorrente ha avuto conoscenza legale dei presupposti avvisi di accertamento. Pertanto, sulla base dei documenti prodotti, la Corte rileva che la Regione Puglia ha dimostrato che il ricorrente ha effettivamente ricevuto i predetti avvisi di accertamento presupposti alla impugnata cartella. Inoltre, come dedotto dalle parti resistenti e non contestato dal ricorrente, tutti i predetti atti presupposti ovvero prodromici alla riscossione sono diventati definitivi giacché l'odierno ricorrente non ha impugnato gli avvisi di accertamento richiamati nella impugnata cartella. A questo punto la Corte osserva che il contribuente, odierno ricorrente, non avendo impugnato i predetti atti presupposti all'atto impugnato non fece tempestivamente valere gli eventuali vizi propri degli stessi tra cui quelli concernenti la notifica e quelli concernenti la prescrizione dei crediti tributari in essi esposti e, infine, il difetto di legittimazione passiva per perdita di possesso. La conseguenza di tale inerzia del ricorrente comporta la cd. cristallizzazione della pretesa tributaria in essi contenuta. Tanto implica, altresì, che il ricorrente non può invocare l'illegittimità dell'atto presupponente per vizi di atti presupposti o prodromici regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati. Al riguardo questa Corte Tributaria rinvia ai principi in tal senso espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27093/2022 la quale - proprio con riferimento alla impugnazione di atti della riscossione relativi a crediti già prescritti - ha avuto modo di precisare che:
<<è senz'altro vero che, all'epoca della notifica delle dette intimazioni, i crediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch'esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019).>>. Ragionare diversamente significherebbe eludere la tassatività dei termini previsti per l'impugnazione di un atto dell'Amministrazione finanziaria e/o Agente della riscossione e consentire al contribuente di poter riattivare ad ogni comunicazione proveniente dall'Amministrazione finanziaria e/o Agente della
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riscossione il sindacato giurisdizionale su una situazione sostanziale (pretesa tributaria) già divenuta definitiva. Per tutti i predetti motivi il ricorso viene respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Puglia le spese di lite. Quest'ultime vengono liquidate in complessivi € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge se dovuti, in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite. Così deciso in Bari il 06/10/2025 Il Giudice
dott. E. Peluso
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