Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione: soccombenza PA a spese verso la parteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 agosto 2023
1. La questione La Corte di Appello di Perugia accoglieva una domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da P.G., in ordine a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti e in relazione al quale il ricorrente era stato assolto. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Ministero dell'Economia e della Finanze che deduceva i seguenti motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo stato dedotto che, in sede di costituzione in giudizio, l'amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell'avversa richiesta in punto di liquidazione dell'indennizzo sulla base del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2015, n. 15209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15209 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 26/02/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 385
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 44918/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
AM YS N. IL 17/09/1974;
avverso l'ordinanza n. 14/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 07/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. CORASANITI Giuseppe che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Ministro dell'Economia e della finanze ed il rigetto del ricorso dell'AM.
RITENUTO IN FATTO
1. AM VE ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata accolta l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 21.12.2012 al 13.9.2013 in regime di custodia in carcere, in relazione al delitto di cui LLart. 416 cod. pen., per il quale era stato emesso decreto di archiviazione 3.10.2013, liquidandogli la somma di Euro 4.008,94 a titolo di indennizzo.
Lamenta il ricorrente che la quantificazione dell'indennizzo sia stata fondata sul solo criterio aritmetico e non si sia tenuto conto delle conseguenze della detenzione sul piano lavorativo e familiare.
2. Anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe. Lamenta la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e art. 91 c.p.c., per esser stato condannato a rifondere due terzi delle spese del procedimento LLAM (essendo state dichiarate compensate le spese nella misura di un terzo) nonostante si fosse costituito in giudizio non contestando l'avverso diritto. Rimarca, l'esponente, che in ragione di tale comportamento processuale, il procedimento non ha avuto natura contenziosa e che la legge non prevede altre modalità per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla riparazione. La mancata contestazione esclude la soccombenza del Ministero. Deduce altresì violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. assumendo che anche in relazione al quantum riconosciuto LLAM, il Ministero non può essere reputato nemmeno parzialmente soccombente perché esso aveva indicato come riconoscibile proprio la somma liquidata dalla Corte di Appello.
3. Con memoria depositata il 10.2.2015, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella qualità, ha chiesto anche il rigetto del ricorso dell'AM.
4. L'11.2.2015 il difensore dell'AM ha depositato "memoria difensiva di replica" con la quale contesta le conclusioni rese dal P.G. requirente, evidenziando come fosse stata depositata documentazione - richiamata nella memoria - attestante il grave pregiudizio LLimmagine, alla reputazione, LLattività commerciale e alla vita familiare che era derivato LLAM dalla diffusione della notizia della carcerazione in un piccola città come Terni e come l'assunto della Corte di Appello dell'assenza di prova sia meramente apodittico. La Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare tale documentazione.
Inoltre chiede il rigetto del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando come questo avesse chiesto di limitare il risarcimento a quanto risultante dLLapplicazione del calcolo aritmetico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso di AM YS è fondato.
In tema di liquidazione dell'indennizzo relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, la giurisprudenza di legittimità si è stabilmente orientata (v. Sezioni unite, 9 maggio 2001, Caridi) per la necessità di contemperare il parametro aritmetico - costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui LLart. 315 c.p.p., comma 2 (Euro 516.456,90) ed il termine massimo della custodia cautelare di cui LLart. 303 c.p.p., comma 4, lett. c) espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita - con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto (in tal senso anche Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011 - dep. 27/09/2011, Giordano, Rv. 251429), che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito. Si è così superato il contrasto tra le opposte tesi dell'assoluta insufficienza del solo criterio aritmetico (Sez. 4, Sentenza n. 915 del 15/03/1995 P.G. in proc. Ministro lavoro Rv. 201632) e della onnicomprensività di tale criterio (Sez. 3, Sentenza n. 28334 del 29/04/2003, Porfidia, Rv. 225963). Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico (individuato, alla luce dei criteri sopra indicati, nella somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione in carcere ed in quella di Euro 120,00 per ogni giorno di arresti domiciliari, in ragione della ritenuta minore afflittività della pena). Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento. Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Cammarano, Rv. 246424).
4.2. Tenendo presente le premesse appena esposte, va ritenuto che la Corte di Appello non abbia fatto buon governo dei principi valevoli in tema di liquidazione dell'indennizzo.
Infatti la Corte distrettuale ha evidenziato come non fosse stata data alcuna prova di particolari conseguenze della detenzione sulla vita familiare e lavorativa dell'istante, il quale aveva avanzato una richiesta priva dell'indicazione di una specifica somma e sostenuta da generiche affermazioni in punto di ricadute della carcerazione. Tale affermazione appare sostanzialmente elusiva dell'onere di tener conto della documentazione prodotta dLListante e di rendere manifesta la valutazione che se ne è fatta;
ne' può ritenersi che tale valutazione sia rimasta implicita, avendo la Corte distrettuale ritenuto che la documentazione prodotta dLListante non fosse idonea a dare dimostrazione dei danni asseriti. Anche in tal caso, infatti, deve essere pur sempre esplicitato il percorso logico-giuridico attraverso il quale si perviene ad una simile conclusione. Tenendo ovviamente presente che l'istituto della riparazione di cui LLart. 314 cod. proc. pen. non ha natura risarcitoria, sicché anche le conseguenze pregiudizievoli eventualmente riconosciute non possono essere valutate secondo i criteri tipici della liquidazione dei danni. La riparazione per ingiusta detenzione, infatti, costituisce uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli (patrimoniali e non) procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dLLevidenziazione di profili di pregiudizio più vasti ed esuberanti rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237).
5. Anche il ricorso del Ministero è fondato.
Deve, invero, considerarsi che il rapporto processuale relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ha natura civilistica, ancorché inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto il regolamento di interessi patrimoniali (l'attribuzione a quel titolo di una somma di denaro) tra il privato e lo Stato;
il carico delle spese di tale procedura va, conseguentemente, regolato secondo il principio di soccombenza di cui LLart. 91 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8/1999; id., Sez. Un., n. 2/1992; id., Sez. Un., n. 1/1992). In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l'attivazione di tale procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già del Tesoro), non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, ne' relativamente LLan, ne' relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, nè sull'an, ne' sul quantum della pretesa fatta valere, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.
Pertanto, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (Sez. 4, n. 34997 del 28/05/2008 - dep. 09/09/2008, Ministero Economia Finanze, Rv. 240563).
6. L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, la quale dovrà procedere a nuove esame tenendo conto di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015