CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2023, n. 20680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20680 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CH AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2022 del G.i.p. Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20680 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 30 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a AN CH la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., disponendo, per quanto qui interessa, la confisca della somma di euro 43.380,00 al medesimo sequestrata, sul rilievo della mancata giustificazione di lecita provenienza e della sproporzione rispetto alle sue condizioni economiche. 2. Avverso l'indicata sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 85 bis t.u.s. ed il vizio di motivazione quanto alla confisca del denaro in sequestro senza che il giudice si fosse confrontato con la documentazione in atti ed in particolare con i redditi dell'imputato e della compagna convivente, idonei a giustificare la disponibilità della somma sequestrata. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Va in primo luogo osservato che la somma è stata sequestrata all'imputato, sicché non rilevano i redditi di una persona - che il ricorrente definisce "compagna convivente" - rispetto alla quale non sussistono reciproci obblighi di carattere economico e tanto meno comunione dei beni. In secondo luogo, è agevole rilevare come tra i documenti allegati in ricorso e di cui si lamenta l'omessa valutazione vi è l'autocertificazione dell'imputato in cui il medesimo dichiara di "versare in uno stato di indigenza", di poter contare per vivere unicamente sul proprio stipendio (con trattenuta in busta paga di 570 euro per due finanziamenti) e su un modesto reddito prodotto da un B&B, dovendo peraltro sostenere costi fissi mensili per canoni di locazione, mutuo e rate di ulteriori due finanziamenti per oltre 1.400 euro mensili. Or bene, è di tutta evidenza che tale documento, lungi dall'inficiare la motivazione resa nel provvedimento impugnato per affermare la sproporzione tra le condizioni reddituali dell'imputato e la significativa somma in contanti a lui sequestrata, ne rafforza e comprova la correttezza e logicità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del Ki\ 2 (1( procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20680 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 21/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 30 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato a AN CH la pena concordata in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., disponendo, per quanto qui interessa, la confisca della somma di euro 43.380,00 al medesimo sequestrata, sul rilievo della mancata giustificazione di lecita provenienza e della sproporzione rispetto alle sue condizioni economiche. 2. Avverso l'indicata sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 85 bis t.u.s. ed il vizio di motivazione quanto alla confisca del denaro in sequestro senza che il giudice si fosse confrontato con la documentazione in atti ed in particolare con i redditi dell'imputato e della compagna convivente, idonei a giustificare la disponibilità della somma sequestrata. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Va in primo luogo osservato che la somma è stata sequestrata all'imputato, sicché non rilevano i redditi di una persona - che il ricorrente definisce "compagna convivente" - rispetto alla quale non sussistono reciproci obblighi di carattere economico e tanto meno comunione dei beni. In secondo luogo, è agevole rilevare come tra i documenti allegati in ricorso e di cui si lamenta l'omessa valutazione vi è l'autocertificazione dell'imputato in cui il medesimo dichiara di "versare in uno stato di indigenza", di poter contare per vivere unicamente sul proprio stipendio (con trattenuta in busta paga di 570 euro per due finanziamenti) e su un modesto reddito prodotto da un B&B, dovendo peraltro sostenere costi fissi mensili per canoni di locazione, mutuo e rate di ulteriori due finanziamenti per oltre 1.400 euro mensili. Or bene, è di tutta evidenza che tale documento, lungi dall'inficiare la motivazione resa nel provvedimento impugnato per affermare la sproporzione tra le condizioni reddituali dell'imputato e la significativa somma in contanti a lui sequestrata, ne rafforza e comprova la correttezza e logicità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del Ki\ 2 (1( procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023.