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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5590/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana AC, all'udienza di discussione del 09 ottobre
2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.5590 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025 e promossa da , elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. CANTUTTI SIMONE che la Parte_1
rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
– resistente - contumace. CP_1
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Come all'udienza del 09 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c., intimava a lo sfratto Parte_1 CP_1
per morosità dall'immobile sito in Sirmione (BS), Via Tintoretto n.21, piano terra ad uso abitativo,
assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore del canone.
Alla prima udienza nessuno compariva per l'intimato. Non potendo addivenire alla convalida dello sfratto ai sensi dell'art.667 c.p.c., veniva disposto il mutamento di rito con onere per parte attrice di notificare l'ordinanza del mutamento di rito all'intimato, oltre all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Verificata la regolarità della notifica all'intimato, nonché l'espletamento della mediazione obbligatoria, con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione. La domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta perché l'intimato,
rimanendo contumace, non ha fornito prova di aver versato i canoni richiesti ed il mancato versamento del canone di locazione costituisce un inadempimento grave ed importante.
La notifica dell'atto introduttivo si è perfezionata ai sensi dell'art.143 c.p.c., avendo l'intimante dimostrato l'impossibilità di reperire l'intimato presso l'ultimo domicilio noto o altrove. Tuttavia, tale mezzo di notificazione legale, idoneo e sufficiente per radicare un giudizio ordinario, mal si concilia con il procedimento speciale di convalida di sfratto, in quanto sarebbe impossibile inviare l'ulteriore avviso ai sensi dell'art. 660 ultimo comma c.p.c. all'intimato che abbia residenza, domicilio e dimora sconosciuti.
Per quanto l'art. 660 c.p.c. non escluda esplicitamente la notifica ex art. 143 c.p.c. quale regolare strumento per instaurare il giudizio, si osserva che questo è incompatibile con il principio informatore della norma che,
per la validità della notifica esige l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, non soddisfatta mediante una notifica presso la casa comunale dell'ultimo indirizzo di residenza.
La tutela del locatore è comunque assicurata, potendo essere fatte valere le ragioni di quest'ultimo in un ordinario giudizio di cognizione.
La notifica dell'intimazione di sfratto, effettuata secondo le modalità previste per le persone di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti, pur incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, è tuttavia idonea, esaurita la fase sommaria, ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone pattuito.
Il ritardo del conduttore nel pagamento del canone, protrattosi per più di venti giorni rispetto alla scadenza pattuita costituisce grave inadempimento idoneo alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione.
Incombeva, pertanto, in capo alla parte convenuta l'onere di contestare quanto sopra assunto, nonché di fornire la prova di vicende estintive del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. In tal senso, invece,
nulla è stato dimostrato né semplicemente dedotto.
Pertanto la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa di il contratto di locazione di cui è causa e per gli effetti CP_1
condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena CP_1
disposizione di l'immobile sito in Sirmione (BS), Via Tintoretto n.21, piano terra ad Parte_1
uso abitativo, entro la data del 30 novembre 2025 ;
2) condanna a rifondere le spese legali che si liquidano in € 3.397,00, di cui € 1.701,00 per CP_1
la fase decisoria, oltre IVA se dovuta , CPA, rimborso forfettario e spese esenti.
Così deciso in Brescia, 09/10/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana AC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Liana AC, all'udienza di discussione del 09 ottobre
2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.5590 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025 e promossa da , elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. CANTUTTI SIMONE che la Parte_1
rappresenta giusta procura – ricorrente -
contro
– resistente - contumace. CP_1
CONCLUSIONI
RICORRENTE
Come all'udienza del 09 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c., intimava a lo sfratto Parte_1 CP_1
per morosità dall'immobile sito in Sirmione (BS), Via Tintoretto n.21, piano terra ad uso abitativo,
assumendo il mancato pagamento da parte del conduttore del canone.
Alla prima udienza nessuno compariva per l'intimato. Non potendo addivenire alla convalida dello sfratto ai sensi dell'art.667 c.p.c., veniva disposto il mutamento di rito con onere per parte attrice di notificare l'ordinanza del mutamento di rito all'intimato, oltre all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Verificata la regolarità della notifica all'intimato, nonché l'espletamento della mediazione obbligatoria, con esito negativo, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza di discussione. La domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione deve essere accolta perché l'intimato,
rimanendo contumace, non ha fornito prova di aver versato i canoni richiesti ed il mancato versamento del canone di locazione costituisce un inadempimento grave ed importante.
La notifica dell'atto introduttivo si è perfezionata ai sensi dell'art.143 c.p.c., avendo l'intimante dimostrato l'impossibilità di reperire l'intimato presso l'ultimo domicilio noto o altrove. Tuttavia, tale mezzo di notificazione legale, idoneo e sufficiente per radicare un giudizio ordinario, mal si concilia con il procedimento speciale di convalida di sfratto, in quanto sarebbe impossibile inviare l'ulteriore avviso ai sensi dell'art. 660 ultimo comma c.p.c. all'intimato che abbia residenza, domicilio e dimora sconosciuti.
Per quanto l'art. 660 c.p.c. non escluda esplicitamente la notifica ex art. 143 c.p.c. quale regolare strumento per instaurare il giudizio, si osserva che questo è incompatibile con il principio informatore della norma che,
per la validità della notifica esige l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, non soddisfatta mediante una notifica presso la casa comunale dell'ultimo indirizzo di residenza.
La tutela del locatore è comunque assicurata, potendo essere fatte valere le ragioni di quest'ultimo in un ordinario giudizio di cognizione.
La notifica dell'intimazione di sfratto, effettuata secondo le modalità previste per le persone di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti, pur incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, è tuttavia idonea, esaurita la fase sommaria, ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone pattuito.
Il ritardo del conduttore nel pagamento del canone, protrattosi per più di venti giorni rispetto alla scadenza pattuita costituisce grave inadempimento idoneo alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione.
Incombeva, pertanto, in capo alla parte convenuta l'onere di contestare quanto sopra assunto, nonché di fornire la prova di vicende estintive del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. In tal senso, invece,
nulla è stato dimostrato né semplicemente dedotto.
Pertanto la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe promossa, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reiette:
1) dichiara risolto per colpa di il contratto di locazione di cui è causa e per gli effetti CP_1
condanna a lasciare libero e sgombero da persone e cose, anche interposte, ed a piena CP_1
disposizione di l'immobile sito in Sirmione (BS), Via Tintoretto n.21, piano terra ad Parte_1
uso abitativo, entro la data del 30 novembre 2025 ;
2) condanna a rifondere le spese legali che si liquidano in € 3.397,00, di cui € 1.701,00 per CP_1
la fase decisoria, oltre IVA se dovuta , CPA, rimborso forfettario e spese esenti.
Così deciso in Brescia, 09/10/2025
Il Giudice Onorario del Tribunale
Dott. Liana AC