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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11874/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00004293 19 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22161/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11874/2025
Con ricorso depositato in data 22.06.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento. 028 2025 00004293 19 000 riferita tassa automobilistica per l' anno 2019 emessa da Agenzia delle entrate – riscossione per €. 250,40.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare la riferibilità della cartella di pagamento impugnata all' avviso accertamento avente n° 964256140451 presuntivamente notificato in data 30.08.2022.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici la cartella impugnata, la mancanza di motivazione dell' atto e la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' amministrazione finanziaria, per il decorso del termine previsto dalla legge. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni depositate in data 12/07/2025, Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo in via preliminare la incompetenza territoriale di questa Corte, la sua mancanza di legittimazione passiva in merito alla mancata notifica degli atti prodromici e la riferibilità di tali eccezioni in capo all' ente impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Regione Campania, sebbene ritualmente destinataria di ricorso a mezzo pec, non si costituiva in giudizio.
Questa Corte, in data 12/12/2025, visti gli atti e i documenti del procedimenti,
Osserva che il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale di questa Corte, va preliminarmente rilevato che, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, sia competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione tali soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Ne consegue che i ricorsi avverso le cartelle esattoriali emesse dal concessionario della riscossione, qualora quest'ultimo abbia sede in una provincia diversa da quella dell'ente impositore, devono essere proposti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente in relazione alla sede dell'ente impositore.
La Corte così continua : “il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo.
Diverso sarebbe stato il caso — con conseguente radicamento della competenza territoriale in capo alla
Corte di Giustizia Tributaria di Caserta — qualora il ricorrente avesse dedotto esclusivamente vizi propri della cartella di pagamento, in quanto atto formato dall'ente della riscossione. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame. Pertanto, questo Giudice ritiene pienamente legittima la propria competenza territoriale.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'Amministrazione finanziaria, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È pertanto pacifico che il termine di prescrizione del tributo oggetto del presente giudizio sia triennale.
Va inoltre ricordato che il procedimento tributario è strutturato come una sequenza di atti, ciascuno dei quali costituisce presupposto di validità del successivo. In particolare, l'avviso di accertamento rappresenta l'atto prodromico rispetto alla cartella di pagamento;
la mancata notifica del primo determina, conseguentemente,
l'invalidità dell'atto successivamente emesso.
Nel processo tributario, l'ente impositore riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto, pur non introducendo formalmente il giudizio, è gravato dell'onere di provare il fondamento della propria pretesa impositiva.
Nel caso di specie, la Regione Campania, pur essendo stata ritualmente destinataria della notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, non si è costituita in giudizio, omettendo così di assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.Considerato il comportamento delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11874/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00004293 19 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22161/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 12/12/2025
r.g.r. 11874/2025
Con ricorso depositato in data 22.06.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava cartella di pagamento. 028 2025 00004293 19 000 riferita tassa automobilistica per l' anno 2019 emessa da Agenzia delle entrate – riscossione per €. 250,40.
Il ricorrente eccepiva in via preliminare la riferibilità della cartella di pagamento impugnata all' avviso accertamento avente n° 964256140451 presuntivamente notificato in data 30.08.2022.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici la cartella impugnata, la mancanza di motivazione dell' atto e la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' amministrazione finanziaria, per il decorso del termine previsto dalla legge. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni depositate in data 12/07/2025, Agenzia delle Entrate- Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo in via preliminare la incompetenza territoriale di questa Corte, la sua mancanza di legittimazione passiva in merito alla mancata notifica degli atti prodromici e la riferibilità di tali eccezioni in capo all' ente impositore. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Regione Campania, sebbene ritualmente destinataria di ricorso a mezzo pec, non si costituiva in giudizio.
Questa Corte, in data 12/12/2025, visti gli atti e i documenti del procedimenti,
Osserva che il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione relativa all'incompetenza territoriale di questa Corte, va preliminarmente rilevato che, con sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui prevede che, per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, sia competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione tali soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Ne consegue che i ricorsi avverso le cartelle esattoriali emesse dal concessionario della riscossione, qualora quest'ultimo abbia sede in una provincia diversa da quella dell'ente impositore, devono essere proposti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente in relazione alla sede dell'ente impositore.
La Corte così continua : “il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo.
Diverso sarebbe stato il caso — con conseguente radicamento della competenza territoriale in capo alla
Corte di Giustizia Tributaria di Caserta — qualora il ricorrente avesse dedotto esclusivamente vizi propri della cartella di pagamento, in quanto atto formato dall'ente della riscossione. Tuttavia, tale ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame. Pertanto, questo Giudice ritiene pienamente legittima la propria competenza territoriale.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'Amministrazione finanziaria, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
È pertanto pacifico che il termine di prescrizione del tributo oggetto del presente giudizio sia triennale.
Va inoltre ricordato che il procedimento tributario è strutturato come una sequenza di atti, ciascuno dei quali costituisce presupposto di validità del successivo. In particolare, l'avviso di accertamento rappresenta l'atto prodromico rispetto alla cartella di pagamento;
la mancata notifica del primo determina, conseguentemente,
l'invalidità dell'atto successivamente emesso.
Nel processo tributario, l'ente impositore riveste la posizione di attore in senso sostanziale e, pertanto, pur non introducendo formalmente il giudizio, è gravato dell'onere di provare il fondamento della propria pretesa impositiva.
Nel caso di specie, la Regione Campania, pur essendo stata ritualmente destinataria della notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, non si è costituita in giudizio, omettendo così di assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.Considerato il comportamento delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 12/12/2025
Il Giudice Monocratico