Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- ES NA;
- IA OL;
elettivamente domiciliate in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentate e difese dall'Avv. Dario Visconti del foro di L'Aquila per procura a margine del ricorso per revocazione straordinaria;
- ricorrenti -
contro
S.p.A. CARISPAQ - Cassa di Risparmio delLa Provincia di L'Aquila, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. Antonio Battaglia, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 11, presso lo studio dell'Avv. Adriano Rossi, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Camerini del foro di L'Aquila per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 5359 del 12.2.2001/10.4.2001, R.G. 13475/00;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7.10.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Dario Visconti per le ricorrenti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio, che si è riportato agli atti chiedendo che questa Corte, pronunciando in Camera di consiglio, rigetti il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.3.2002, notificato il 6.4.2002, RI PA ed LG IA hanno chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 5359/2001, che aveva respinto i ricorsi principali dalle stesse proposti avverso la sentenza (emessa in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenze n. 5993 e 5994 del 1995) del Tribunale di Teramo n. 231 del 1999, aveva accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale proposto dalla Cassa di Risparmio di L'Aquila e, decidendo nel merito, aveva rigettato la domanda relativa all'indennità di rischio.
Il Tribunale di Teramo con l'anzidetta sentenza:
- condannava la Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila alla reintegrazione delle due lavoratrici nell'originario posto di lavoro presso la sede di L'Aquila;
- condannava la Cassa di Risparmio al risarcimento del danno causato alle due lavoratrici per il trasferimento illegittimo ad altre sedi di lavoro, quantificato in L.
7.922.886 per RI PA e in L.
4.974.557 per LG IA;
- condannava la Cassa di Risparmio al pagamento della rivalutazione monetaria al saldo e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, a decorrere dalle date di maturazione delle singole quote di capitale al saldo;
- dichiarava il diritto delle lavoratrici al computo dell'indennità di rischio e del contributo F.I.P.;
- dichiarava il diritto delle lavoratrici alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, con riferimento agli importi (rispettivamente di L. 62.289.457 per RI PA e di L. 81.526.248 per LG IA , quantificati dal Pretore di L'Aquila e, dato atto dell'avvenuto pagamento delle stesse in sede esecutiva, condannava la Cassa di Risparmio a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi sugli importi anzidetti dalle date di maturazione dei crediti (anziché dalla data della domanda iniziale) al 31 gennaio 1983. Le ricorrenti deducono che la decisione n. 5359/2001 di questa Corte è affetta da errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sotto duplice profilo: a) per avere affermato che la sentenza rescindente di questa Corte n. 5994/1995 avesse statuito il principio che la rivalutazione e gli interessi dovessero decorrere solo fino al gennaio 1983 e non fino al saldo o al pagamento, b) per avere ritenuto che esse ricorrenti avessero chiesto di "estrapolare l'ammontare al gennaio 1983 degli interessi e della rivalutazione e su tale ammontare calcolare gli ulteriori incrementi ex art. 429 c.p.c.", mentre ex actis risultava che era stato invocato il diritto al computo della rivalutazione e degli interessi dalle singole maturazioni dei crediti al saldo.
Le medesime ricorrenti deducono secondo motivo di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., per avere la Corte deciso con la sentenza n.
5359/2001 in contrasto con le sentenze n. 5993 e 5994 del 1995. La resistente Cassa di Risparmio con il controricorso, illustrato con memoria, contesta le avverse deduzioni ed argomentazioni deducendo in via principale l'inammissibilità del ricorso per revocazione e in via subordinata chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo al primo motivo del ricorso, incentrato sull'erronea indicazione della decorrenza degli interessi e sulla rivalutazione solo fino al 31 gennaio 1983 e sull'erronea supposizione che le parti avessero chiesto di estrapolare l'ammontare di tali accessori al gennaio 1983, risultando dagli atti la richiesta delle ricorrenti al computo degli interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni dei crediti al saldo, la doglianza è priva di pregio e va disattesa. Sul punto va premesso che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti invece esclusa o accertata in base al tenore degli atti o documenti di causa, sicché deve essere decisivo, presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività e non riguardare un punto controverso, su cui la Corte si sia pronunciata (in questo senso Cass. S.U. sentenza n. 5303 del 12 giugno 1997; Cass. sentenza n. 6388 del 23 giugno 1999; Cass. ordinanza Se. Lav. 29 gennaio 1999 n. 75).
Alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale non è riscontrabile l'invocato errore revocatorio, in quanto nel caso di specie il fatto costituì oggetto di un punto controverso e le parti nel giudizio di Cassazione, sfociato nella sentenza n. 5359/ 2001 impugnata, discussero sulla decorrenza degli interessi e rivalutazione.
Nell'ambito così delineato le censure mosse dalle ricorrenti tendono ad ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e delle risultanze processuali, non consentito ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Con riguardo al secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 395 n. 5 c.p.c., in relazione al contrasto della decisione impugnata con le sentenze n. 5993 e n. 5994 del 1995, ne va rilevata l'inammissibilità.
Sul punto si osserva che l'art. 391 bis c.p.c., introdotto a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1981, prevede la revocabilità delle sentenze di cassazione soltanto nell'ipotesi di errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., e non nell'ipotesi di contrasto con precedente sentenza ex art. 395 n. 5 c.p.c.. In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, che liquida in euro 15,00, oltre euro 1500 per onorari. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004