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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa RA LT Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliera
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 294/2025 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Strazzeri
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e P.IVA_1
nell'asserita qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Tomaselli Controparte_2
Appellato
Controparte_3
Appellata non costituita
OGGETTO: spese processuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al giudice del lavoro del Tribunale di Catania Pt_1
proponeva opposizione avverso atto di notifica rimborso e proposta di
[...]
compensazione, notificato dall in data Controparte_3
15.12.2023 a mezzo pec., relativo a cartelle di pagamento e avvisi di addebito afferenti al mancato pagamento di contributi gestione commercianti, annualità varie.
Con sentenza n. 4933 del 4.11.2024 il Tribunale adito, previa riunione dei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 719/2024, 720/2024, 721/2024, 722/2024,
723/2024, 724/2024, 725/2024, dichiarava inammissibile l'opposizione ex art. 24 d. lgs n.46/99 nonché cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento nn. 293 2008 0099864259000 e 293 2009
0006690875000, annullate ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, conv. con mod. nella L. n. 136/2018. Rigettava nel resto le opposizioni e per l'effetto dichiarava dovute le somme portate dagli avvisi di addebito n. 593
2016 0002190953000, n. 593 2016 00064441, n. 593 2017 0004597818000, n.
593 2018 0004218723000 e n. 593 2018 0006830912000 perché non prescritte.
Compensava per un terzo le spese di lite e condannava il ricorrente al pagamento nei confronti degli enti resistenti della restante parte.
Con ricorso del 5.05.2025 proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza limitatamente al capo relativo alle spese. Resisteva al gravame l' ; rimaneva contumace . CP_1 Controparte_3
La causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame si censura il capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione per un terzo delle spese di lite e condannato l'appellante al pagamento nei confronti degli enti odierni appellati della restante parte. Assume il che tale condanna non sarebbe giustificata dalla parziale Pt_1
soccombenza atteso che il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 293 2008 0099864259000 e 293
2009 0006690875000 e non dovute le somme ivi portate, il cui ammontare costituiva ben oltre la metà del valore complessivo del giudizio. Sostiene che con riferimento alle cartelle nn. 293 2008 0099864259000 e 293 2009
0006690875000 di cui all'atto di notifica di rimborso e proposta di compensazione n. 29328202300000867000 emesso da , doveva trovare CP_4
applicazione il D.L. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla L.
136/2018, e che se l'Agente della Riscossione avesse provveduto alla cancellazione dei debiti ivi portati non sarebbe stata necessaria la proposizione del ricorso.
2. L'appello è infondato.
Premesso che l'odierno appellante ha proposto i ricorsi poi riuniti con riferimento a tutti i titoli sopra indicati e non certamente con esclusivo riferimento alle due cartelle esattoriali indicate, le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della condanna al pagamento dei due terzi delle spese di lite non contrastano con il quadro normativo delineato dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
È noto che le spese processuali devono gravare sulla parte soccombente, salvo le eccezioni previste dall'art. 92 c.p.c.
Per pacifico orientamento della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione totale o parziale delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla norma (cfr., ex multis,
Cass.4696/2019; Cass. 13706/2020; 1373/2021).
Nella specie, come rilevato dallo stesso appellante, il giudice di primo grado ha attribuito rilievo alla circostanza che le due cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato - segnatamente le cartelle nn. 293 2008 0099864259000 e
293 2009 0006690875000 - avrebbero dovuto essere oggetto di applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, e che pertanto le stesse dovevano ritenersi annullate ope legis (capo della sentenza su cui, in assenza di appello incidentale da parte degli enti odierni appellati, si è formato il giudicato).
Per il resto il Tribunale, come dianzi evidenziato, ha rigettato le opposizioni proposte dall'odierno appellante avverso gli avvisi di addebito, statuizione anch'essa non oggetto di impugnazione.
Mentre con riferimento ai crediti per i quali è stata dichiarata la CP_1
cessazione della materia del contendere per normativa sopravvenuta rispetto alla loro maturazione, in conformità alla consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, andava disposta la compensazione delle spese processuali, non v'è dubbio che, con riferimento ai rimanenti crediti , l'odierno appellante CP_1
è rimasto soccombente e, per tale ragione, lo stesso avrebbe dovuto - invero - essere condannato al pagamento integrale delle spese processuali, da liquidarsi tenuto conto del valore (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) dei crediti indicati negli avvisi di addebito, e dunque, trattandosi di controversia in materia previdenziale, a un importo non inferiore, per l'intero, a euro 2.697,00 e non superiore a euro 8.088,00.
La somma di euro 4.387,00, liquidata dal Tribunale in favore di ciascuno degli enti resistenti a titolo di due terzi delle spese di lite, è compresa nei due terzi dei suindicati importi.
L'appello va pertanto rigettato. 5. Le spese processuali del presente grado nei confronti della parte appellata costituita, come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del devolutum, seguono la soccombenza;
nulla va disposto sulle spese processuali del grado nei confronti della parte appellata contumace.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese processuali del presente grado, che liquida in 1.458,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%; nulla per le spese processuali nei confronti della parte appellata contumace.
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa RA LT