Sentenza 19 gennaio 1994
Massime • 1
Perché il difensore possa proporre impugnazione avverso una sentenza emessa in assenza dell'imputato nel procedimento camerale di appello ex art. 599 cod. proc. pen. non occorre il conferimento di specifico mandato. (La Cassazione ha ritenuto che ai fini della impugnabilità da parte del difensore la sentenza in questione non può equipararsi ad una sentenza contumaciale, ed ha conseguentemente affermato il principio di cui in massima). (Conf. Sez. U., 19 gennaio 1994, Delle Chiaie, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/1994, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 1
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Guido GUASCO Componente REGISTRO GENERALE
2. " AL NT " N. 13313/93
3. " IN DI "
4. " IT NO "
5. " SE SO "
6. " UN LA EN "
7. " PA LA CA "
8. " Giorgio LATTANZI (Rel.) "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO RI n. il 18/4/1944 a Roma;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 19.3.1993. Sentita la relazioe fatta dal Consigliere Dr. Giorgio LATTANZI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino con sentenza del 16 aprile 1992 ha ritenuto ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico ministero sulla richiesta di applicazione della pena formulata da RI TO ed ha applicato a questo la pena di un anno e otto mesi di reclusione e di lire 300.000 di multa per i reati, dei quali era imputato, di importazione e detenzione illecite di armi, una delle quali clandestina, detenzione illecita di munizioni e peculato. Contro questa decisione il pubblico ministero ha proposto appello sostenendo che per i reati in questione avrebbe dovuto essere applicata una pena maggiore e che quindi il dissenso espresso dall'organo dell'accusa sulla richiesta dell'imputato era giustificato.
La Corte di appello di Torino con sentenza del 19 marzo 1993, al termine di un giudizio svoltosi nelle forme dell'art. 599 c.p.p. e in assenza dell'imputato, ha ritenuto fondata l'impugnazione e, riformando la decisione del tribunale, ha determinato la pena per TO in tre anni e sei mesi di reclusione e in lire 1.000.000 di multa. La corte per la violazione più grave, costituita da un peculato, ha applicato la pena nella misura minima e l'ha diminuita di un terzo per le attenuanti generiche, come aveva fatto il tribunale, ma per la continuazione ha determinato un aumento assai maggiore di quello stabilito dal primo giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato. La sentenza ha messo in evidenza che l'imputato era responsabile di numerosi e gravi reati e cioè: "1) di illecita detenzione di tredici armi comuni da sparo, due delle quali illecitamente importate;
di due armi da guerra, una delle quali con la matricola obliterata;
di un'arma tipo guerra;
di tre caricatori per pistola Bernardelli cal. 7,65 non adatti alle armi repertate;
di altre munizioni (cal. 7,65 e cal. 38 special) per armi comuni;
2) di peculato, relativamente a tre delle suddette armi, costituenti corpo di reato e ricevute, in qualità di perito nominato di ufficio, da diverse autorità giudiziarie inquirenti, al fine di sottoporle a perizia balistica".
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione. MOTIVI LA DECISIONE
La soluzione della questione proposta con l'ordinanza di rimessione alle sezioni unite ha carattere pregiudiziale dato che se dovesse ritenersi necessario lo specifico mandato la sua mancanza imporrebbe una pronuncia di inammissibilità.
Il primo orientamento espresso da questa corte sulla questione è stato in senso negativo: si è affermato che la sentenza di appello pronunciata a norma dell'art. 599 c.p.p., "anche se il relativo procedimento in camera di consiglio si sia svolto in assenza degli appellanti, non può considerarsi sentenza contumaciale, in quanto in tale procedimento non è prevista la dichiarazione di contumacia dell'imputato che rimanga assente. Ne deriva - si è aggiunto - che la legittimazione del difensore dell'imputato ad impugnare tale sentenza rimane esclusivamente regolata dagli art. 571, comma 3, prima parte, e 127, comma 7, c.p.p., restando invece inapplicabile la disposizione dell'at. 571, comma 3, seconda parte, che subordina all'esistenza di specifico mandato la proponibilità dell'impugnazione da parte del difensore" (Sez. V, 18 ottobre 1991, La Rosa, in C.E.D. Cass., n. 189197). La giurisprudenza successiva però si è orientata diversamente ed ha ritenuto che "anche nel giudizio di appello breve, celebrato con rito camerale ex art. 599 c.p.p......il difensore dell'imputato, rimasto assente e vertente in una situazione equiparabile alla contumacia, può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, secondo la prescrizione dell'art. 571, comma 3, seconda parte" (Sez. IV, 25 marzo 1992, Carlucci, in C.E.D. Cass. n. 190280; analogamente Sez. IV, 26 maggio 1992, Costa, ivi, n. 192059; Sez. IV, 26 novembre 1992, Derouiche, ivi, n. 193288; Sez. VI, 19 gennaio 1993, Platania, ivi, n. 193610; Sez. IV, 6 aprile 1993, Cartolano, ivi, n. 194163;
Sez. IV, 2 luglio 1993, Soro, ivi, n. 195194). Il secondo orientamento tende ad equiparare alla sentenza contumaciale quella emessa in assenza dell'imputato nel procedimento camerale di appello per inferirne che anche l'impugnazione contro questa sentenza può essere proposto dal difensore solo se gli è stato conferito uno specifico mandato.
Nelle decisioni che più diffusamente hanno esaminato la questione è stato messo in evidenza da un lato che il procedimento dell'art.599 c.p.p. si differenzia per alcuni aspetti dal procedimento camerale tipo, delineato dall'art. 127 c.p.p., e dall'altro che anche nel caso di appello trattato in camera di consiglio devono essere riconosciuti all'imputato non comparso "i diritti e le facoltà proprie alla condizione di contumace" (Sez. IV, 25 marzo 1992, Carlucci). In particolre si è detto che in favore dell'imputato non comparso nel procedimento camerale di appello dovrebbe poter operare la restituzione nel termine prevista dall'art. 175, comma 2, c.p.p., alla quale è collegata la disposizione dell'art. 571, comma 3, ultima parte, c.p.p., dato che, come spiega la Relazione al progetto preliminare, si è ritenuto opportuno richiedere lo specifico mandato per la ragione "che l'impugnazione proposta dal difensore esaurisce per l'imputato la possibilità di ottenere, se contumace, la restituzione in termini". Si tratta di argomenti consistenti, che però, a parere delle sezioni unite, non consentono di superare la lettera della legge, specie in una materia, come quella delle cause di inammissibilità che deve essere di stretta interpretazione, perché al di fuori delle ipotesi espressamente previste l'impugnazione non può essere vanificata frustrando il legittimo affidamento che la parte abbia riposto sul dato letterale della legge.
L'espressione "sentenza contumaciale" era già presente nel codice abrogato (v., oltre all'art. 192 comma 3 ultima parte, la rubrica dell'art. 500 c.p.p. del 1930) con uno specifico significato, in quanto designava la sentenza che veniva pronunciata nel giudizio in contumacia (considerato in quel codice un giudizio speciale) e doveva essere notificata all'imputato "per estratto", e lo stesso significato ha mantenuto nel codice vigente, in collegamento con le disposizioni sull'accertamento e la dichiarazione di contumacia (art. 487-489); sicché non c'è dubbio che l'art. 571, comma 3, ultima parte, quando per l'impugnazione del difensore richiede lo specifico mandato, si riferisce alla sentenza pronunciata in seguito ad una dichiarazione di contumacia e non comprende la sentenza conclusiva del giudizio di appello a norma dell'art. 599 svolto in assenza dell'imputato. Perciò in questo caso una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore privo dello specifico mandato non troverebbe fondamento nella lettera della legge e pregiudicherebbe irrimediabilmente l'imputato che non si trovi nelle condizioni per ottenere la restituzione nel termine. Inoltre non può trascurarsi che il procedimento ex art. 599 si differenzia sensibilmente da quello ordinario, non solo perché non prevede una dichiarazione di contumacia ma anche per la diversa disciplina della partecipazione delle parti. Nel procedimento camerale infatti pubblico ministero e difesa, a meno che non debba rinnovarsi l'istruzione dibattimentale (art. 599, comma 3), possono anche restare assenti e, diversamente da quanto è stabilito dalle norme sulla contumacia, il legittimo impedimento impone il rinvio dell'udienza solo se l'imputato "ha manifestato la volontà di comparire" (art. 599, comma 2). È da considerare inoltre che l'eventuale rinvio per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è notificato al pubblico ministero e ai difensori, e non anche all'imputato, e deve aggiungersi come notazione marginale, ma non priva di significato, quella che il difensore se, come gli è consentito, si astiene dal comparire può poi non sapere, nel momento in cui propone l'impugnazione, se l'imputato, a sua volta, è stato assente oppure è comparso. Perciò l'assimilazione dell'assenza nel procedimento camerale in appello alla contumacia incontra limiti significativi, che ben possono giustificare per l'aspetto che qui interessa una diversità di disciplina. Insomma, quello regolato dall'art. 599 è un procedimento per vari aspetti diverso e semplificato, che fa apparire non arbitrario il riconoscimento al difensore di un potere di impugnazione incondizionato, come del resto è quello che gli si riconosce nel procedimento a norma dell'art. 127 c.p.p., al quale il comma 1 dell'art. 599 opera un rinvio.
Ciò non significa che per altri fini, come per esempio per la restituzione nel termine (considerata in modo particolare da Sez. IV, 25 marzo 1992, Carlucci e da altre successive decisioni della stessa sezione), non possano applicarsi in relazione al procedimento camerale di appello disposizioni che contengano riferimenti alla contumacia. In altre ipotesi infatti la questione sulla legittimità di un'interpretazione estensiva di queste disposizioni può presentarsi in termini diversi (anche perché non darebbe luogo ad una pronuncia sfavorevole per l'imputato attraverso un non consentito ampliamento delle cause di inammissibilità), ma si tratta di una questione che in questa sede non interessa approfondire. Qui, per quanto concerne specificamente la restituzione nel termine, è sufficiente rilevare che un'interpretazione estensiva dell'art. 175, comma 2, c.p.p. resterebbe possibile pur ritenendo inapplicabile l'art. 571, comma 3, ultima parte, c.p.p., perché se è vero che le due disposizioni sono collegate è anche vero che la prima ha una sfera di applicazione che prescinde dalla seconda, potendo operare nei casi in cui neppure il difensore ha proposto impugnazione. Ed in effetti sono questi i casi in cui soprattutto si avverte l'esigenza di una tutela restitutoria.
Concludendo sulla questione pregiudiziale deve riconoscersi che il ricorso in esame è ammissibile, anche se il difensore che lo ha proposto era privo dello specifico mandato.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la "violazione dell'art. 597 c.p.c. coordinato con l'art. 448" affermando che l'impugnazione del pubblico ministero non riguardava il punto relativo all'aumento per la continuazione, preso in considerazione dalla sentenza impugnata per riformare la decisione del tribunale:
secondo il ricorrente infatti il pubblico ministero con l'appello si era limitato a sostenere che la pena applicata era incongrua solo perché "da un lato sarebbero state ingiustificatamente concesse le attenuanti generiche, dall'altro sarebbe stata adottata una pena troppo esigua".
Il motivo è privo di fondamento.
Il pubblico ministero aveva criticato la misura della pena con varie considerazioni, senza circoscrivere l'impugnazione alla pena base e alla attenuanti generiche. In particolare l'organo dell'accusa aveva fatto riferimento alle vicende relative alle varie armi, rilevando la "gravità dei reati contestati", perciò la cognizione del giudice di appello non poteva ritenersi limitata alla pena inflitta per la violazione più grave ma doveva necessariamente estendersi alla pena relativa a tutti i reati e dunque anche all'aumento per la continuazione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che è apodittica e contraddittoria la motivazione con cui la sentenza impugnata ha giudicato incongrua la pena applicata dal tribunale. Anche questo motivo è privo di fondamento perché non può considerarsi apodittica, e quindi sostanzialmente mancante, una motivazione come quella della sentenza impugnata che facendo riferimento al numero e alla gravità dei reati commessi ritiene inadeguato l'aumento stabilito per questi a titolo di continuazione;
ne' è vero che una valutazione del genere contrasta con quella, favorevole all'imputato, operata dalla corte di appello per determinare la pena relativa alla violazione più grave e per applicare le attenuanti generiche. Infatti nel determinare l'aumento per la continuazione la corte di appello non ha disconosciuto gli elementi favorevoli all'imputato ma ha tenuto giustamente conto del numero e delle caratteristiche degli altri reati.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente, dopo aver ricordato che la sentenza impugnata ha dichiarato condonati due anni di reclusione in base al d.P.R. 865 del 1986 e sei mesi in base al d.P.R. n. 394 del 1990, ha sostenuto che l'indulto del 1990 non poteva essere applicato solo nella misura di sei mesi, perché il relativo decreto prevedeva un beneficio di due anni senza alcuna limitazione soggettiva.
Anche questo motivo è privo di fondamento. La corte di appello ha applicato l'indulto del 1990 alla pena residua per i reati di peculato, che era appunto costituita dai sei mesi per i due fatti in continuazione, perché solo i reati di peculato erano stati commessi prima del 24 ottobre 1989, che costituisce il termine di efficacia dell'indulto. La pena rimanente era stata applicata per i reati relativi alle armi e non poteva essere condonata, dato che questi reati erano cessati solo nel giugno 1990.
Deve pertanto pronunciarsi il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 19 gennaio 1994.