Sentenza 29 aprile 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo non può costituire la risultante di un metodo composito che assommi i criteri aritmetici (rapporto tra il tetto massimo di indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.) ed i criteri equitativi (che tengono conto sia della durata della custodia cautelare, sia delle conseguenze personali e familiari derivate dall'ingiusta privazione della libertà), in quanto i predetti parametri aritmetici individuano il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione. Ne deriva che l'indennizzo così calcolato non può essere corretto in aumento facendo riferimento al criterio equitativo e che, quindi, ad esso non possono essere aggiunte ulteriori voci, in quanto tutte le voci ipotizzabili sono già comprese nel computo della massima indennità giornaliera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2003, n. 28334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28334 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Umberto Papadia Presidente
Dott. Amedeo Postiglione Consigliere
Dott. Pierluigi Onorato (est) Consigliere
Dott. Francesco Novarese Consigliere
Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO IC, nato a [...] l'[...];
avverso la ordinanza resa il 15.4.1998 dalla corte d'appello di Napoli;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vito Monetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 31.3.2000 la corte d'appello di Napoli, su istanza proposta da IC PO ai sensi degli art. 314 e 315 c.p.p.,condannava il Ministro del Tesoro pro tempore (oggi dell'ecomonia e delle finanze) a corrispondere al IA la somma di lire 2.800.000 a titolo di indennità per l'ingiusta detenzione subita, nonché a rifondere le spese processuali, liquidate in complessive lire 1.020.000, di cui lire 1.000.000 per onorari e diritti. Il IA aveva subito restrizione della libertà personale, a seguito di ordinanza del g.i.p. di S. Maria Capua Vetere dal 16.7.1992 al 24.8.1998 (sino al 21.7.1992 per custodia cautelare;
sino al 14.8.1992 per arresti domiciliari;
e sino alla predetta data del 24.8.1998 per c.d. libertà vigilata) in ordine al delitto di abuso d'ufficio, dal quale fu poi assolto dal tribunale di S. Maria Capua Vetere perché il fatto non costituiva reato e in seguito dalla corte d'appello di Napoli perché il fatto non sussisteva (sentenza passata in giudicato).
2 - Su ricorso del IA, la corte suprema di cassazione, quarta sezione penale, con sentenza del 14.12.2002, annullava l'ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio, osservando che "l'entità della somma liquidata, effettivamente irrisoria in rapporto al valore della moneta e a tutte le conseguenze che al P. sono derivate dall'ingiusta carcerazione subita, dovrà essere sicuramente rivista a seguito di una nuova deliberazione che tenga conto di tutte le componenti e le conseguenze aflittive sul piano morale, fisico, familiare e sociale che attinsero il IA ".
3 - La corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con ordinanza del 4.7.2002, "a parziale modifica della ordinanza in data 31.3.2000, ferma restando la liquidazione delle spese in complessive lire 1.020.000, pari ad euro 526,78", determinava "in ulteriori euro 16.290" la somma che il Ministero del Tesoro (ora dell'economia edelle finanze) deve corrispondere al IA a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione. In sintesi osservava: - che doveva essere considerato solo il periodo di custodia cautelare sofferta, e non anche quello di assoggettamento alla libertà vigilata(rectius ad obbligo di firma e/o di dimora); - che sulla base della durata massima della custodia e del tetto massimo dell'indennità di lire un miliardo, stabilito dalla legge,l'indennità giornaliera per ogni giorno di carcerazione corrispondeva ad euro 235; mentre quella per gli arresti domiciliari (meno afflittivi) doveva essere ridotta ad euro 120; sicché a questo titolo dovevano liquidarsi euro 1.410 per sei giorni di carcerazione ed euro2.880 per ventiquattro giorni di arresti domiciliari, e quindi intotale la somma di 4290 euro;
- che andavano anche apprezzate le negative conseguenze della detenzione, in relazione allo strepitus fori e alle particolari condizioni del soggetto, incensurato, benestante, avvocato, docente di materia giuridiche nelle scuole superiori, componente della Commissione tributaria e sindaco in carica del comune di Recale;
sicché a questo titolo dovevano liquidarsi in via equitativa ulteriori 12.000 euro;
- che infine non doveva essere valutato alcun danno per la mancata stipula della locazione di un immobile del PO, che in forza di una delibera della giunta comunale del gennaio 1983 doveva essere adibito a sede della Procura Circondariale: e ciò perché il titolare protempore della Procura ritenne inopportuno il contratto di locazione soprattutto per il carattere abusivo del manufatto, in relazione al quale era stato instaurato procedimento penale a carico del proprietario.
4 - Il IA ha presentato ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno. In particolare lamenta quanto segue. 4.1 - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 314, 315 e 623 c.p.p. Sostiene che la corte di rinvio non si è uniformata alla sentenza di annullamento della suprema corte di cassazione sia laddove ha parzialmente modificato l'ordinanza annullata e ha determinato in"ulteriori euro 16.290" la somma liquidata a titolo di indennità per l'ingiusta detenzione, sia laddove ha quantificato in misura ancora"irrisoria" l'indennità giornaliera in relazione al tetto massimo di un miliardo di lire, a confronto dell'indennità giornaliera quantificata dalla prima ordinanza in relazione al tetto previgente di lire cento milioni. Aggiunge che illegittimamente la corte di rinvio ha differenziato la liquidazione giornaliera per il periodo trascorso in detenzione carceraria rispetto al periodo trascorso in detenzione domiciliare.Inoltre la sanzione della "libertà vigilata" con obbligo della dimora coatta e della firma, doveva essere valutata, almeno come conseguenza afflittiva della ingiusta detenzione.
4.2 - Manifesta illogicità della motivazione, laddove la corte di rinvio, dopo aver sottolineato le particolari condizioni sociali,professionali e istituzionali del soggetto ingiustamente detenuto, ha liquidato in via equitativa la indennità nella considerazione che"già con la rimessione in libertà il pregiudizio patito (era) venuto meno"; e laddove non ha considerato il danno per la mancata locazione del fabbricato per uso della Procura circondariale nella considerazione che era dipesa dal carattere abusivo del manufatto. Lamenta inoltre di sparità di trattamento rispetto alla indennità liquidata ad altri tre . amministratori comunali coinvolti nella stessa vicenda.
4.3 - Violazione, dell'art. 91 c.p.c. e illogicità sul punto della regolamentazione delle spese processuali, poto che l'ordinanza impugnata non ha provveduto alla condanna alle spese per il giudizi odi rinvio nella considerazione che l'Avvocatura dello Stato non aveva ritenuto di intervenire nelle fasi del giudizio successive alla prima ordinanza.
5 - Il pubblico ministero in sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente con memoria ritualmente depositata ha replicato,ribadendo le argomentazioni già svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 - Giova ricordare in premessa che l'equa riparazione per ingiusta detenzione è istituto strutturalmente diverso dal risarcimento del danno. L'obbligo di risarcimento scaturisce da un inadempimento contrattuale o da un fatto illecito e presuppone la prova rigorosa del danno che ne è derivato e del suo preciso ammontare. La riparazione per ingiusta detenzione, invece, nasce dall'esercizio di un'attività lecita, qual'è la funzione giurisdizionale;
non ha natura risarcitoria, ma configura un equo indennizzo che lo Stato si accolla per legge per ragioni di solidarietà civile, e come tale prescinde da rigorose prove del danno subito, restando affidata piuttosto a una determinazione equitativa.
Questo fondamento solidaristico e questa dimensione equitativa dell'istituto restringono i margini del sindacato di legittimità ai casi in cui il giudice di merito eserciti la sua valutazione d'equità senza indicare i parametri della valutazione stessa ovvero applicando questi parametri in modo palesemente illogico (in tal senso cfr. anche Cass. Sez. IV, n. 3536 del 13.6.2000, dep. 10. Ministero del Tesoro c. Salmeri, rv. 217378).
7 - Al riguardo è noto che un orientamento giurisprudenziale corrente, in assenza di parametri legislativi espressi, ha ritenuto di poter ricavare dal limite massimo dell'indennizzo previsto dal secondo comma dell'art. 315 c.p.p. (un miliardo di vecchie lire) e dalla durata massima della carcerazione preventiva, prevista in sei anni (pari a 2.190 giorni) la somma dell'indennizzo liquidabile per ogni giorno di ingiusta detenzione: cioè L. 456.621 al giorno (lire 1.000.000: gg. 2.190 = lire 456.621), pari a ? 235,83 al giorno. Le sezioni unite di questa però hanno insegnato sin dal 1995 che la liquidazione dell'indennizzo deve essere svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, ma piuttosto si deve fondare su una valutazione equitativa che tenga conto sia della durata della custodia cautelare, sia anche - e non marginalmente - delle conseguenze personali e familiari derivate dalla ingiusta privazione della libertà. E ciò sia perché tali sono i criteri indicati dall'art. 643 c.p.p. in tema di riparazione di errore giudiziario, ai quali rinvia, in quanto compatibili, il terzo comma dell'art. 315 c.p.p.; sia perché l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno un valore "dinamico", non uguale per tutti, ma piuttosto legato alla concreta individualità della persona "come è diventata, come si è sviluppata grazie alla libertà". Ne deriva la necessità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti della ingiusta detenzione (Cass. Sez. Un. n. I del 13.1.1995, dep. 31.5.1995, Castellani, rv. 201035).
Sicuramente quello che non si può adottare - e che invece sottende l'impianto argomentativo del ricorso - è un metodo composito che assommi i criteri aritmetici del succitato orientamento giurisprudenziale e i criteri equitativi indicati nella sentenza Castellani. Se i criteri equitativi correggono in aumento l'indennizzo aritmeticamente calcolato per ogni giorno di detenzione, è fin troppo evidente che, al limite, per lo sventurato che dovesse patire ingiustamente il massimo della carcerazione cautelare, questo metodo composito porterebbe a superare la soglia massima di indennizzo stabilita dalla legge: e per ciò solo si rivela come un metodo oggettivamente contrario alla disciplina legislativa della materia.
Non sono perciò condivisibili quelle massime ufficiali secondo cui per la liquidazione dell'indennizzo ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. deve essere applicato il criterio "risultante dal rapporto tra la misura massima dell'indennizzo e la misura massima della custodia cautelare, previste dalla legge, equamente corretto ed integrato in relazione ai danni ulteriori eventualmente subiti rispetto alla privazione della libertà" (Cass. Sez. IV, n. 0 3709 del 23.2.1999, Min. tesoro in proc. Gallucci, rv. 213218); o che, sulla stessa linea, precisano che "il parametro matematico al quale riferire, in una con quello equitativo, la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art. 304, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita" (Sez. Un. n. 24287 del 14.6.2001, Ministero del Tesoro e Caridi, rv. 218975). In conclusione, i parametri aritmetici possono essere adottati solo al fine di quantificare il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione. Ma all'indennizzo così calcolato non possono essere aggiunte altre voci, perché tutte quelle ipotizzabili sono già comprese nel computo della massima indennità giornaliera.
Ciò non esclude evidentemente che il giudice di merito possa tenere presente la massima indennità giornaliera solo come parametro di riferimento per modulare concretamente l'indennizzo in relazione alle specifiche conseguenze personali e familiari patite dall'istante per effetto dell'ingiusta detenzione subita.
8 - Alla luce di queste premesse ritiene il collegio che la liquidazione dell'indennizzo operata dal giudice del rinvio a favore del ricorrente PO non possa essere censurata come insufficiente o addirittura irrisoria.
Invero, la indennità giornaliera per la durata della custodia carceraria è stata calcolata nella misura massima (235 euro);
mentre per la durata degli arresti domiciliari l'indennità è stata ridotta a euro 120 pro die, con una valutazione equitativa plausibile e comunque incensurabile in sede di legittimità. Non può infatti negarsi che la sofferenza per gli arresti domiciliari sia di gran lunga inferiore a quella per la restrizione in carcere. In tal modo è stata liquidata una indennità di euro 4.290 ( 1.410 per i sei giorni di detenzione carceraria + 2.880 per i ventiquattro giorni di detenzione domiciliare).
Inoltre, sono state computate in aggiunta 12.000 euro per le conseguenze personali e familiari, senza calcolare che - per le considerazioni sopra svolte - almeno relativamente ai sei giorni di detenzione carceraria la legge non consentiva una liquidazione aggiuntiva rispetto alla indennità giornaliera già determinata nel massimo.
Per altro verso, ha ragione il ricorrente quando ritiene che il periodo in cui, egli, a seguito della revoca degli arresti domiciliari, dovette sottostare all'obbligo di dimora e di presentazione all'autorità di polizia ai sensi dell'art. 283 c.p.p., doveva essere considerato tra le conseguenze afflittive indirette della ingiusta detenzione patita. Ma ha torto laddove non considera che questa "voce" era già computata nella valutazione complessiva di tutte le conseguenze personali e familiari, equitativamente liquidata in 12.000 euro.
Del tutto infondata è poi la doglianza in ordine alla omessa valutazione del danno per la mancata locazione del fabbricato di sua proprietà destinato agli uffici della Procura circondariale. Il giudice di rinvio ha motivatamente escluso il nesso causale con la detenzione sofferta, laddove ha osservato che la mancata stipulazione del contratto era piuttosto derivata dalla considerazione che si trattava di un edificio abusivo, per il quale era inopportuno un uso giudiziario. Le censure al riguardo svolte dal PO involgono circostanze di fatto che esulano dalla cognizione del giudice di legittimità.
Inammissibile è infine la doglianza di disparità di trattamento rispetto alla indennità liquidata a favore di altri tre amministratori comunali coinvolti nella stessa vicenda. A parte la ovvia considerazione che la differenza tra le indennità liquidate potrebbe essere giustificata da circostanze specifiche, prima fra tutte la diversa durata della detenzione sofferta, si tratta di una censura per illogicità di motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato. In altri termini, la disparità di giudicati, per se stessa, non rientra tra i vizi deducibili con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Per concludere sul punto, nonostante la formulazione equivoca del dispositivo, la motivazione non consente dubbi circa l'entità complessiva della indennità, liquidata in euro 16.290 (4.290 + 12.000), sicché la qualifica di "ulteriori" che compare nello stesso dispositivo va riferita non già alla somma liquidata nella precedente ordinanza, ormai travolta dall'annullamento disposto da questa corte cassazione, bensì alla somma per le spese processuali che il Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) deve rimborsare all'istante PO 9 - Anche l'ultima censura in ordine alle spese processuali non merita accoglimento.
Invero, il giudice del rinvio, considerando che il Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) non è intervenuto in giudizio se non nella prima fase, lo ha condannato al rimborso delle spese a favore dell'istante solo relativamente alla fase predetta, liquidando le spese medesime in euro 526,78, pari a lire 1.020.000, già liquidate nell'ordinanza del 31.3.2000, poi annullata nel giudizio di cassazione.
In tal modo che non ha fatto altro che adeguarsi alle decisioni di questa corte, le quali hanno precisato che: "Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, che ha natura civile ancorché inserito per ragioni di opportunità in un procedimento penale, riveste i caratteri di una lite necessaria poiché il bene richiesto non può essere ottenuto in altro modo che attraverso una decisione giurisdizionale. Qualora, pertanto, l'amministrazione del tesoro non sia comparsa e non abbia in alcun modo contestato la pretesa risarcitoria del richiedente, il procedimento non si colora di contenziosità e rimane nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che le relative spese restano a carico dell'istante, non potendo applicarsi nei confronti dell'amministrazione dello Stato il disposto di cui all'art. 91 cod. proc. civ. " (Cass. Sez. IV, n. 0 1740 del 12.4.2000, Reichast, rv.
216484);
o ancora: "In tema di spese relative alla procedura di riparazione dell'ingiusta detenzione, occorre tenere presente che l'indennità non può essere pagata se non ricorrendo al giudice;
pertanto, allorché il Ministero del Tesoro, costituendosi in giudizio, non si opponga alla domanda, non è applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio, ed il giudice non deve procedere a liquidazione delle spese che restano a carico di ciascuna delle parti;
ne' il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione del Tesoro, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod. proc. civ." (Cass. Sez. IV, n. 0 1808 del 4.5.2000, Vittucci e altro, rv. 216485). 10 - II dispositivo dell'ordinanza impugnata va quindi interpretato nel senso sopra precisato sia in ordine alla indennità liquidata,,sia in ordine alle spese processuali.
Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna inottemperanza alla sentenza di annullamento emessa da questa corte in data 14.12.2002. Il ricorso va quindi rigettato sotto ogni profilo. Consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 LUGLIO 2003.