Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2003, n. 28334
CASS
Sentenza 29 aprile 2003

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In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo non può costituire la risultante di un metodo composito che assommi i criteri aritmetici (rapporto tra il tetto massimo di indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.) ed i criteri equitativi (che tengono conto sia della durata della custodia cautelare, sia delle conseguenze personali e familiari derivate dall'ingiusta privazione della libertà), in quanto i predetti parametri aritmetici individuano il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione. Ne deriva che l'indennizzo così calcolato non può essere corretto in aumento facendo riferimento al criterio equitativo e che, quindi, ad esso non possono essere aggiunte ulteriori voci, in quanto tutte le voci ipotizzabili sono già comprese nel computo della massima indennità giornaliera.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2003, n. 28334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28334
Data del deposito : 29 aprile 2003

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