Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
In tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360 comma primo cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità.(La Corte ha precisato che l'espletamento della autopsia costituisce accertamento tecnico irripetibile in base alla previsione dell'art. 116 disp. att. cod. proc. pen. e che, quando ricorrano i presupposti per dare gli avvisi, si possa ricorrere a comunicazioni semplificate e informali, come quella data oralmente nel corso dell'interrogatorio dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2004, n. 37072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37072 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 08/06/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 711
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 3487/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IO, n. il 18 gennaio 1964;
2) RO LE, n. il 20 ottobre 1934;
3) Procuratore generale della Repubblica di Brescia;
contro la sentenza 30 maggio 2003 della Corte di assise d'appello di Brescia;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentite le conclusioni del Procuratore generale Dr. VENEZIANO Giuseppe che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
sentiti i difensori dei ricorrenti:
avv. Giulia Zambolo per RO IO;
avv. Roberto Bruni per RO LE;
OSSERVA
1. Il 28 giugno 1994 la Polizia di Stato di Bergamo e la locale Croce Rossa ricevettero, rispettivamente alle ore 17.10 e alle ore 17.41, la segnalazione della morte, per suicidio, di MB MM, il cui corpo privo di vita giaceva nell'interrato della casa di abitazione sita in via Bellini 8 del Comune di Mozzo. Al personale di polizia intervenuto in loco RO LE e RO IO, marito e figlio della MB, riferirono di avere rinvenuto il cadavere della congiunta, dopo averla inutilmente cercata per tutta la casa, nell'interrato di cui avevano forzato la porta chiusa dall'interno e di avere quindi avvertito il Commissariato e la Croce Rossa. Aggiunsero i RO, a conferma della tesi del suicidio, che la propria congiunta, resa claudicante da un infortunio occorsole qualche mese prima, era caduta in stato di depressione, aveva iniziato a bere in modo eccessivo ed era entrata in urto con i familiari, accusando, in particolare, il marito di tradirla e il figlio di essere un buono a nulla. Nel corso del sopralluogo dell'interrato (non esteso all'alloggio familiare sito al primo piano e al laboratorio di falegnameria del RO LE, sito al piano terreno), la polizia giudiziaria rinvenne, su uno scaffale, un rudimentale cappio formato da tratti di guarnizione di gomma, che il RO IO dichiarò di avere rinvenuto appeso a un gancio del soffitto e di avere staccato e deposto sullo scaffale. Il pubblico ministero dispose procedersi ad autopsia all'esito della quale, eseguita il 30 giugno alle ore 13.30, il medico legale - riservando il deposito di più completa relazione - riferì, con fax in data 1^ luglio, che "i reperti autoptici nel loro complesso depongono per una causa della morte di tipo asfittico compatibile con strozzamento piuttosto che con impiccamento".
Nella stessa giornata del 1^ luglio il pubblico ministero provvide ad interrogatorio di RO LE e RO IO in veste di indagati. Entrambi esclusero recisamente di avere cagionato la morte della IB. Il RO LE affermò di avere pranzato, quel giorno, alle 12.30 iniziando da solo e venendo poi raggiunto dal figlio, mentre la moglie era rimasta in camera;
di essere sceso, dopo il pasto, nel laboratorio e di essersi appisolato;
di essere stato svegliato, alle 14.30, dal figlio che stava uscendo e di avere, quindi, lavorato senza interruzione fino al rientro di quest'ultimo, avvenuto alle 16.00-16.15; di avere appreso dal figlio che la moglie non era in casa e di essersi messo, con lui, alla sua ricerca sino al rinvenimento del cadavere nell'interrato previo sfondamento della porta. Il RO IO rese dichiarazioni parzialmente diverse riferendo che, durante il pranzo, lui e il padre avevano discusso di un ricovero della madre in istituto di cura provocando una violenta reazione della stessa (che aveva sentito dalla propria camera i loro discorsi); che la sua uscita da casa era avvenuta alle 13.40-13.50 e il rientro alle 15.00; che subito aveva accertato la scomparsa della madre e iniziato, insieme al padre, le ricerche, interrotte per circa un'ora dall'arrivo di un cliente (VA RI) e conclusesi con il rinvenimento del cadavere.
Incomprensibilmente, nonostante l'argomentata conferma, nella definitiva relazione medico legale depositata il 30 settembre 1994, della ipotesi omicidiaria, le indagini non ebbero seguiti significativi, salvo una attività di routine della polizia giudiziaria e una perizia psichiatrica disposta nel 1996, con incidente probatorio, su RO IO, attestante la sua capacità di intendere e di volere, pur in presenza di un disturbo di personalità di tipo schizoide.
In tali condizioni e sulla base di questi soli elementi, il 17 novembre 2000 (oltre sei anni dopo il fatto) venne disposto il giudizio nei confronti di RO LE e RO IO per omicidio aggravato.
2. All'esito del dibattimento di primo grado - nel corso del quale è stata effettuata un'ampia e accurata istruttoria, comprensiva della audizione di numerosi testi (tra i quali, OC MA, RO NA e VA RI), dell'interrogatorio degli imputati (che hanno parzialmente modificato le dichiarazioni rese al pubblico ministero), di perizie medico legale sulle cause della morte della MB e tecnica sulla resistenza ai carichi di un cappio analogo a quello rinvenuto nell'interrato dalla polizia giudiziaria ed altresì di sopralluogo sul teatro del fatto - la Corte di assise di Bergamo, con sentenza 27 febbraio 2002, ha assolto entrambi gli imputati, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto. La Corte è pervenuta a tale conclusione osservando che:
a1) la ricostruzione del fatto come omicidio per soffocamento è riscontrata da elementi certi (risultanze della perizia medico legale disposta in dibattimento, che ha confermato le conclusioni della perizia autoptica, e accertata inidoneità del cappio rinvenuto a reggere il peso della MB e provocarne la morte per impiccagione), mentre nulla avvalora, sotto il profilo medico legale, l'ipotesi del suicidio (in concreto esclusa anche dalle menomazioni della MB, incompatibili con l'organizzazione del suicidio, e dalla accertata impossibilità di chiusura dall'interno della porta della cantina e dalla mancanza di tracce di effrazione della stessa);
a2) la possibilità che l'omicidio sia stato commesso da persone diverse dai familiari (cioè gli attuali imputati), introdottesi furtivamente nella villetta - non prospettata da alcuno per la sua evidente inverosimiglianza - è comunque esclusa dalla circostanza che l'interrato in cui venne rinvenuto il cadavere ha come unico accesso il laboratorio del RO LE nel quale quest'ultimo, per concorde affermazione degli stessi imputati e per significative conferme testimoniali, rimase ininterrottamente presente dalle 13.30 alle 17.00;
a3) le risultanze peritali, che collocano la morte della MB nelle prime ore del pomeriggio, non consentono una determinazione più precisa dell'ora del decesso, non essendo noto il momento della ingestione del cibo rinvenuto nello stomaco della vittima;
l'integrazione di tali risultanze con il dato testimoniale induce a collocare l'omicidio tra le 13.00 (allorché la MB era, secondo le dichiarazioni degli imputati, ancora in vita e chiusa nella propria camera) e le 15.00- 15.10, mentre è da escludere la sua consumazione in epoca successiva (sia per la continua presenza, a partire dalle 15.00-15.10, di estranei nel laboratorio, sia per i tratti di rigidità del cadavere all'atto dell'intervento di personale della Croce rossa, ad ore 17.45);
a4) la collocazione della morte in tale lasso di tempo consente, in linea teorica, tre distinte ricostruzioni dell'omicidio: a) la sua realizzazione da parte degli imputati in concorso tra di loro, nell'abitazione o in altro locale della villetta, tra le 12.30 (rectius 13.00) e le 14.30, mentre erano entrambi presenti in casa;
b) l'azione del solo RO IO, tra le 13.30 e le 14.30, mentre era in casa con la madre, essendo il padre sceso in laboratorio;
g) l'azione del solo RO LE, nell'abitazione o in altra parte della villetta, tra le 14.30 e le 15.10, dopo che il figlio era uscito di casa;
a5) nessun elemento in atti consente di sciogliere in modo tranquillante l'incertezza: non il movente (potenzialmente comune ad entrambi), non l'accordo simulatorio evidenziato dalla comune menzogna sulla chiusura dall'interno della porta dell'interrato (suscettibile di essere intervenuto successivamente alla commissione dell'omicidio da parte di uno degli imputati all'insaputa dell'altro) e neppure il verosimile concorso di entrambi nel trasporto del corpo della MB in cantina (anch'esso, di per sè, potenzialmente configurabile come un aiuto richiesto e prestato dopo il fatto omicidiario);
a6) tale insuperabile incertezza non consente esito diverso dalla assoluzione di entrambi gli imputati ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. 3. Nel giudizio di appello, celebrato a seguito di impugnazione della Procura della Repubblica di Bergamo e della Procura generale di Brescia, la Corte di assise d'appello di Brescia, con sentenza 30 maggio 2003, ha riformato la decisione di primo grado dichiarando RO IO responsabile dell'omicidio e condannandolo, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e con le attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti, alla pena di ventidue anni di reclusione e dichiarando RO LE non punibile, ai sensi dell'art. 384 c.p., in ordine al reato di cui all'art. 378 c.p. (così modificata l'originaria imputazione).
Questi i principali passaggi motivazionali della corte di merito:
b1) che si versi, nella specie, in ipotesi di omicidio e non di suicidio risulta in modo certo - come già evidenziato dalla sentenza di primo grado - da circostanze plurime e coincidenti: le risultanze dell'autopsia e della perizia medico legale;
la perizia tecnica sulla capacità di carico del cappio rinvenuto in loco, la impossibilità di un suicidio realizzato nell'interrato, considerate le condizioni fisiche della MB, senza che ciò sia stato percepito dal marito (ininterrottamente presente nel laboratorio e, dunque, sul passaggio per la cantina); la impossibilità (elemento di prova indiretto ma di evidente significato) di chiusura della porta della cantina dall'interno, secondo quanto riferito dagli imputati;
b2) che l'omicidio non possa essere stato eseguito da persone diverse dagli attuali imputati risulta del pari in modo certo - anche qui, conformemente alla ricostruzione del primo grado - dalla localizzazione della cantina (che esclude l'ingresso di estranei senza passaggio dal laboratorio presidiato nell'intero pomeriggio dal RO LE);
b3) l'orario dell'omicidio va fissato, "coordinando gli elementi obiettivi e testimoniali", non prima delle 13.00-13.30 e non oltre le 14.00 e la sua esecuzione va ascritta a RO IO. Quest'ultimo, terminato il pasto e quando ormai il padre era sceso in laboratorio, raggiunse in camera la madre per calmarla dopo la reazione violenta della stessa al progetto di ricovero in istituto di cura. Qui, peraltro, si verificò un nuovo aspro alterco, durante il quale il RO IO, spinto dall'ira, afferrò la madre per il collo e, per impedirle di gridare, le pose una mano sulla bocca (donde l'ecchimosi rinvenuta sul labbro) soffocandola e determinandone la caduta prima sulle ginocchia (come risulta dalle lesioni rilevate in sede di autopsia) e poi a terra. Il fatto non venne percepito da RO LE, sceso in laboratorio e appisolatosi (ed altresì lievemente sordo). RO IO uscì quindi di casa, recandosi da un amico, al fine di procurarsi un alibi, e, rientrato in ora prossima alle 16.00, informò il padre dell'accaduto e concordò con lui, per "salvare il salvabile" la messinscena del suicidio;
b4) tale ricostruzione è avvalorata dalla presenza in casa, nell'ora dell'omicidio, del solo RO IO (mentre il padre era ormai sceso nel laboratorio); dall'esistenza di un movente (continui rimproveri di essere un buono a nulla) solo per RO IO (dotato, per di più, di una personalità capace di reazioni anomale ed eccessive, come accertato dalla perizia psichiatrica), mentre nessun motivo di uccidere aveva il padre (i cui dissapori con la moglie erano recenti e scarsamente significativi); dall'affermazione "voglio salvare la famiglia", resa dallo stesso RO IO al pubblico ministero, in sede di interrogatorio 1^ luglio 1994, "che bene può interpretarsi come l'ammissione di avere con le sue dichiarazioni cercato di intorbidare le acque e porre in qualche modo rimedio a ciò che era accaduto, salvando quello che ormai solo si poteva salvare, cioè la libertà sua e del padre";
b5) le dichiarazioni "vistosamente connotate di falsità e di assurdità" del RO LE ne dimostrano il coinvolgimento nel fatto, ma, alla stregua di quando si è sin qui detto, solo in termini di aiuto al figlio, dopo l'omicidio, al fine di eludere le investigazioni dell'autorità. Tale condotta integra all'evidenza il delitto di favoreggiamento, peraltro non punibile, dato il rapporto di parentela, ex art. 384 c.p.. 4. Contro la sentenza hanno proposto ricorso RO IO, RO LE e, limitatamente alla pronuncia relativa a quest'ultimo, il Procuratore generale di Brescia.
RO IO deduce:
c1) la nullità e l'inutilizzabilità della relazione preliminare 1^ luglio 1994 e della consulenza medico legale del dr. ZZ, depositata il 30 settembre 1994 (che stanno a fondamento anche della successiva perizia dibattimentale Marigo-Cavagnoli), in quanto: a) non è chiaro agli atti se l'accertamento autoptico in questione è stato disposto ai sensi dell'art. 359 c.p.p. ovvero ai sensi dell'art. 360 c.p.p., ma, anche in questa seconda ipotesi, sono stati omessi i necessari avvisi ad esso ricorrente, pur già sospettato del reato e comunque persona offesa;
b) anche nel corso dell'interrogatorio come indagato, reso al pubblico ministero il 1 luglio 1994, egli non è stato formalmente avvisato della perizia medico legale in corso, essendosi il pubblico ministero limitato a contestargli che "le prime risultanze dell'autopsia depongono per una morte della MB dovuto a strozzamento piuttosto che impiccamento"; g) dell'accertamento tecnico non ripetibile in questione non risulta redatto verbale ai sensi dell'art. 373, comma 1, lett. e, c.p.p. (con conseguente nullità ex art. 142 c.p.p.,
richiamato dall'art. 360, comma 6);
c2) la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha utilizzato per la motivazione passaggi del proprio interrogatorio 1 luglio 1994 (in particolare l'espressione "voglio salvare la famiglia") non oggetto di contestazione nel corso dell'esame dibattimentale;
c3) la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della utilizzazione della perizia psichiatrica eseguita nei suoi confronti per fini vietati e diversi da quelli previsti dalla legge (vale a dire la conferma del movente dell'omicidio);
c4) l'omessa e/o manifesta illogicità della motivazione su: a) ragioni della mancata conferma delle argomentazione con cui la corte di primo grado ha assolto entrambi gli imputati;
b) utilizzazione come prova di responsabilità del movente (in realtà poco significativo e, in ogni caso, comune anche al proprio padre); g) determinazione dell'ora della morte della IB tra le 13.00-13.30 e le 14.00, in base a elementi congetturali e a massime di esperienza prive di specifiche conferme;
d) attribuzione di rilevanza probatoria in punto responsabilità per l'omicidio al comportamento successivo al rinvenimento del cadavere (evidentemente irrilevante e, in ogni caso, anch'esso comune al proprio padre); e) interpretazione delle dichiarazioni del teste VA RI (impropriamente utilizzate a dimostrazione di un mutato atteggiamento del RO LE dopo il rientro a casa del figlio e, in ipotesi accusatoria, la confessione del delitto); r) determinazione del luogo dell'omicidio (individuato nella camera da letto della MB in assenza di qualunque riscontro);
c5) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e illogicità della motivazione nella parte in cui sono stati considerati indizi elementi di carattere congetturale e privi di fondamento logico e scientifico quali: la frase "voglio salvare la famiglia", pronunciata al termine dell'interrogatorio 1 luglio 1994; l'orario di ingestione di cibo da parte della MB (preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ora della morte) fissato in base a non meglio precisate massime di esperienza;
il presunto proprio falso alibi (in realtà confermato dall'amico EO DO); il movente, in realtà (come già detto) irrilevante e, comunque, non esclusivo;
l'influenza su detto movente delle proprie condizioni psichiche (come accertate con perizia disposta in sede di incidente probatorio) valutate in modo improprio e illogico.
5. RO LE deduce la nullità e/o l'inutilizzabilità, per violazione di legge, dell'accertamento medico legale svolto, su incarico del pubblico ministero, dal dr. ZZ e chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame, finalizzato alla propria assoluzione perché il fatto non sussiste (non essendo adeguatamente provata l'ipotesi che la morte della MB sia conseguenza di omicidio). In particolare, secondo il ricorrente:
d1) l'accertamento autoptico, non preceduto da alcun avviso ai potenziali indagati (e, segnatamente, ad esso ricorrente) deve ritenersi una consulenza per il pubblico ministero disposta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. con conseguente illegittimità del suo inserimento nel fascicolo del dibattimento;
d2) ove, poi, si ritenesse che detto accertamento autoptico sia stato disposto ai sensi dell'art. 360 c.p.p., esso sarebbe, comunque, viziato da nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c, c.p.p., non avendone egli (o il suo difensore) ricevuto avviso, pur essendo sospetto di reato e persona offesa;
d3) in ogni caso sono viziate, per la perdurante mancanza degli avvisi al difensore, le operazioni peritali eseguite dopo la propria iscrizione nel registro degli indagati (avvenuta il 1 luglio 1994), con conseguente nullità della relazione depositata il 30 settembre 1994;
d4) anche nell'ipotesi di ritenuta insussistenza degli esposti profili di nullità, l'accertamento tecnico de quo sarebbe comunque inutilizzabile nei propri confronti, alla stregua di una corretta interpretazione sistematica, coerente il disposto dell'art. 403 c.p.p., che prevede l'utilizzabilità delle prove assunte con incidente probatorio solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all'assunzione, escludendola esplicitamente, salvo il caso di intervenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, nei confronti di coloro che sono stati raggiunti da indizi di colpevolezza solo successivamente all'incidente probatorio.
6. Il Procuratore generale di Brescia eccepisce illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui la corte territoriale ha escluso il concorso nell'omicidio del RO LE sulla base delle seguenti circostanze:
e1) la causale dell'azione delittuosa, cioè i motivi che hanno determinato l'omicidio, è - a differenza di quanto affermato in sentenza - comune a entrambi gli imputati, essendo il marito destinatario, al pari del figlio, del violento e ostentato risentimento della IB (sia per la sua ritenuta infedeltà che per il progetto di ricoverarla in istituto);
e2) l'esclusione della responsabilità del TL LE si fonda, principalmente, sulla circostanza che, nell'ora dell'omicidio, egli era (appisolato) in laboratorio, senza tener conto che ciò risulta dalle sole dichiarazioni degli imputati, definite, nella stessa sentenza, "false e assurde";
e3) l'attribuzione di un significato autoaccusatorio alla affermazione "voglio salvare la famiglia", pronunciata dal RO IO in sede di interrogatorio al pubblico ministero, è illogica e incomprensibile, trattandosi, a tutto concedere, di espressione ambigua suscettibile di diverse interpretazioni.
7. Il Procuratore generale in sede ha concluso come in epigrafe.
8.1 motivi del ricorso di RO LE e quello sub 1 del ricorso di RO IO riguardano la cosiddetta prova generica o, in altri termini, la causa della morte della MB. Con essi si deduce - come si è detto - la nullità e inutilizzabilità, sotto diversi profili, della perizia medico legale svolta, su incarico del pubblico ministero, dal dr. ZZ e, conseguentemente, la mancanza della prova, da essa in gran parte tratta, che si versi, nella specie, in ipotesi di omicidio e non di suicidio. Le doglianze sono infondate. In particolare:
f1) l'autopsia è, in forza dell'art. 116 disposizioni di attuazione del codice di rito, atto inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.p., sì che l'incertezza prospettata dai ricorrenti circa la disciplina applicata (e applicabile) nel caso di specie non ha ragion d'essere;
f2) l'omissione degli avvisi a RO LE e RO IO (nella duplice qualità di persone offese e sospettati del reato) all'atto del conferimento dell'incarico al dr. ZZ non comporta nullità alcuna, posto che gli avvisi di cui all'art. 360, comma 1, c.p.p., sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità, in allora ictu oculi insussistenti, come dimostrato dalla stessa sostanziale inattività investigativa della polizia giudiziaria, evidentemente convinta del suicidio (cfr. Cass., sez. 1^, 15 maggio - 22 giugno 1996, Capoccia, riv. n. 205181, secondo cui "qualora il pubblico ministero debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso che al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali");
f3) la comunicazione dell'indagine autoptica in corso (mediante l'informazione che "le prime risultanze dell'autopsia depongono per una morte della MB dovuto a strozzamento piuttosto che impiccamento"), fornita dal pubblico ministero ai RO in sede di interrogatorio 1^ luglio 1994 (intervenuto subito dopo la segnalazione di reato del dr. ZZ) è tempestiva ed esauriente, anche in considerazione del fatto che l'art. 360 c.p. non richiede, per gli accertamenti ivi previsti, comunicazioni formali ma solo che il pubblico ministero avvisi "senza ritardo" gli interessati (cfr. Cass., sez. 1^, 10 febbraio - 12 aprile 2002, Dolce, riv. n. 215805, secondo cui "l'espressione usata nell'art. 360 cod. proc. pen. circa l'avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalisticamente improrogabile, dell'accertamento da eseguire");
f4) la doglianza circa la mancata redazione di verbale dell'accertamento tecnico ai sensi dell'art. 373, comma 1, lett. e, c.p.p. è manifestamente infondata che esistono, nella specie, gli atti tipici richiesti dalla legge, e cioè il verbale di conferimento dell'incarico da parte del pubblico ministero e il verbale di necroscopia redatto dal consulente dr. ZZ il 30 giugno 1994;
f5) egualmente infondato è il rilievo concernente l'inutilizzabilità, perché conseguentemente ad accertamento effettuato senza la partecipazione del difensore di RO IO, della relazione preliminare del dr. ZZ: il richiamo, ai fini di una interpretazione analogica, dell'art. 403 c.p.p. è, infatti, del tutto inconferente riguardando quest'ultimo l'attività ordinaria di ricerca e formazione della prova e l'art. 360 c.p.p. la diversa ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili e urgenti (circostanza che rende manifestamente infondata anche la dedotta questione di legittimità costituzionale di detta norma).
I motivi, oltre che infondati, sono irrilevanti, essendo in ogni caso sufficienti, ai fini della esclusione della ipotesi del suicidio, gli altri elementi in atti (accertata inidoneità del cappio rinvenuto a reggere il peso della MB e a provocarne la morte per impiccagione, incompatibilità delle menomazioni della MB con l'organizzazione del suicidio, accertata impossibilità di chiusura dall'interno della porta della cantina e mancanza di tracce di effrazione della stessa).
Che la MB sia stata vittima di omicidio deve, dunque, ritenersi definitivamente acquisito e altrettanto è a dirsi della delimitazione dell'ambito dei possibili esecutori ai soli RO IO e RO LE (profilo su cui non è stato proposto alcun motivo di ricorso).
9. Fondato è, invece, il motivo, contenuto nei ricorsi di RO IO e del Procuratore generale di Brescia, concernente la mancanza e/o illogicità della motivazione in punto determinazione dell'ora della morte della MB.
Tale determinazione è decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità di RO IO, ritenuta dalla corte territoriale sul rilievo che egli si trovò solo con la madre nell'arco temporale dell'omicidio (determinato tra le 13.00-13. 30 e le 14.00), uscendo poi di casa intorno alle 14.00 e rientrandovi solo intorno alle 16.00 (ad omicidio ormai avvenuto); ed è rilevante, seppur da sola non decisiva, ai fini della esclusione della responsabilità del RO LE che, ove la morte della IB fosse intervenuta successivamente (tra le 14.00 e le 15.00), egli solo - e non anche il figlio (fuori casa in compagnia di EO DO) - avrebbe potuto materialmente commettere l'omicidio. Orbene, detta determinazione è effettuata dalla corte di assise d'appello in modo apodittico e congetturale (sostanzialmente con la mera affermazione che "occorre anticipare l'orario dell'uccisione, coordinando gli elementi, obiettivi e testimoniali, che sono stati raccolti, e collocarlo non prima delle 13.00-13.30, perché la lite tra la madre e il figlio è avvenuta intorno all'ora di pranzo, e non oltre le 14.00, perché a questo punto IO ha svegliato il padre ... ed è uscito"), in assenza finanche di specifica analisi delle risultanze della perizie medico legali. Nè la rilevata carenza può essere superata facendo ricorso agli ulteriori elementi indicati in sentenza che - come esattamente rilevano il Procuratore generale ricorrente e il RO IO - è ictu oculi illogica e contraddittoria l'affermazione che il solo RO IO, e non anche il RO LE, avesse un movente per uccidere ed è a dir poco controvertibile l'interpretazione fornita dalla stessa corte dell'affermazione di "voler salvare la famiglia" contenuta nell'interrogatorio reso da RO IO al pubblico ministero.
Il vizio di motivazione in punto esatta individuazione dell'ora della morte della MB è, dunque, rilevante ai fine del giudizio di responsabilità di entrambi gli imputati e assorbente rispetto agli altri motivi, che la possibilità (o l'impossibilità) materiale di commettere l'omicidio costituisce un antecedente logico insuperabile - come puntualmente dimostrato nella sentenza di primo grado - rispetto ad ogni altro elemento (dal movente al comportamento precedente e successivo al fatto, dalle affermazioni ritenute compromettenti alla determinazione del luogo dell'omicidio). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di assise d'appello di Milano che procederà a nuovo giudizio, verificando, mediante una più completa lettura degli atti ovvero attraverso una ulteriore attività istruttoria (eventualmente comprensiva di nuove indagini peritali), la possibilità di più precisa determinazione dell'ora della morte della MB e riesaminando, alla luce di quanto sopra, le altre risultanze.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2004