Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2004, n. 37072
CASS
Sentenza 8 giugno 2004

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In tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360 comma primo cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità.(La Corte ha precisato che l'espletamento della autopsia costituisce accertamento tecnico irripetibile in base alla previsione dell'art. 116 disp. att. cod. proc. pen. e che, quando ricorrano i presupposti per dare gli avvisi, si possa ricorrere a comunicazioni semplificate e informali, come quella data oralmente nel corso dell'interrogatorio dell'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2004, n. 37072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37072
    Data del deposito : 8 giugno 2004

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