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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1662/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10088/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 21/09/2022
Atti impositivi: - ESTRATTO DI RUOLO n. 09720130332774336000 IRPEF-ALTRO 2010
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720140259809246000 IRPEF-ALTRO 2011
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720150195820171000 IRPEF-ALTRO 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720160155026516000 BOLLO 2010
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720180111720523000 IRPEF-ALTRO 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720130286815857000 IRPEF-ALTRO 2008
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720190074560130000 IRPEF-ALTRO 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720190166824521000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale riguarda il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 contro estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento per omesso versamento di ritenute alla fonte, IVA, Irpef e bollo auto dal 2008 al 2014, per un totale di € 303.481,00. Il contribuente aveva eccepito, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10088/34/2022, depositata il 21/09/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in base alla normativa sopravvenuta che ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo, condannando il contribuente al pagamento di € 8.000,00 di spese di lite.
L'appellante ha proposto appello parziale, in data 24.03.2023, con esclusivo riferimento alla condanna alle spese, ritenendola ingiusta sia per la novità normativa posta a fondamento della motivazione della sentenza, sia perché la controparte risultava difesa da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione piuttosto che da un avvocato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, in data 28.11.2023, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, sostenendo la legittimità della condanna alle spese secondo quanto previsto dalla normativa tributaria vigente e dalla giurisprudenza.
All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa veniva sottoposta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, il motivo di appello riguarda esclusivamente la richiesta di riforma della sentenza sul punto della condanna alle spese, che si ritiene ingiusta alla luce di un recente mutamento normativo e giurisprudenziale.
In particolare, il D.L. 146/2021 (art.
3-bis) ha modificato l'art. 12 del D.P.R. 602/1973, rendendo non più impugnabile l'estratto di ruolo. Segnala tuttavia l'appellante, come questa modifica sia però intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado. Afferma il contribuente come la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022, abbia confermato che il mutamento giurisprudenziale deve riflettersi sulla gestione delle spese di lite, permettendo una compensazione totale in casi di assoluta novità della questione giuridica.
Si contesta quindi la condanna alle spese perché, secondo l'art. 92 c.p.c. (e successive modifiche dopo la sent. Corte Cost. n. 77/2018), il giudice avrebbe dovuto compensare le spese vista la
“peculiarità” e “novità” della questione portata in giudizio.
Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate -Riscossione- sostiene, con il suo atto di controdeduzioni, che la sentenza di primo grado, che ha condannato il contribuente al pagamento delle spese, risulterebbe del tutto conforme alla legge. Anche se la normativa che rende inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo è entrata in vigore dopo l'inizio del giudizio, il giudice ha correttamente valutato che la controparte fosse comunque soccombente, atteso come “Nello specifico l'Agenzia delle entrate ha comunque prodotto in giudizio copia la notifica di atti successivi all'emissione delle cartelle (atti di pignoramento presso terzi) non impugnati dall'odierno opponente e resisi comunque definitivi” (cfr.: sentenza appellata).
Parte appellata afferma altresì, con motivazione condivisa da questa Corte, che risulta irrilevante il fatto che la difesa è stata svolta da un funzionario e non da un avvocato esterno, perché la normativa (art. 15 del d.lgs. 546/1992) prevede che, in questi casi, le spese si liquidano seguendo i criteri previsti per gli avvocati, ma con una riduzione del 20%. Questa posizione risulterebbe confermata dalla Cassazione (Cass. ord. n. 20590/21).
Esaminate le rispettive posizioni delle parti, si deve sottolineare come la condanna alle spese del ricorrente in primo grado, giustificate nella loro non esigua entità dal valore della causa pari a più di 300 mila euro, risulti fondata su di una motivazione che non risulta oggetto di doglianza in questo grado di giudizio da parte del contribuente e che quindi assume il valore di giudicato.
Ci si riferisce alla raggiunta dimostrazione da parte dell'Agenzia convenuta della regolarità della notificazione al contribuente di atti successivi all'emissione delle cartelle presupposte dal ruolo che non sono state impugnati tempestivamente e che dunque risultano definitivi, come evidenziato congruamente dall'Agenzia medesima.
In tale contesto e per tale ragione non risulta accoglibile l'appello del contribuente, pur risultando corretta, a parere di questa Corte, la doglianza relativa allo ius superveniens che secondo la migliore giurisprudenza di legittimità avrebbe consentito, in assenza della sopra menzionata argomentazione del giudice di prime cure, di poter compensare le spese di giudizio per la sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr.: CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6588 depositata il 12 marzo 2025).
Con riferimento alle spese di questo grado di giudizio si ritiene di poter compensare le spese proprio in considerazione dell'argomentazione sopra riportata e per ultima svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente BARBA VINCENZO, Relatore FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1662/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10088/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 21/09/2022
Atti impositivi: - ESTRATTO DI RUOLO n. 09720130332774336000 IRPEF-ALTRO 2010
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720140259809246000 IRPEF-ALTRO 2011
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720150195820171000 IRPEF-ALTRO 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720160155026516000 BOLLO 2010
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720180111720523000 IRPEF-ALTRO 2015
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720130286815857000 IRPEF-ALTRO 2008
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720190074560130000 IRPEF-ALTRO 2013
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720190166824521000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale riguarda il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 contro estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento per omesso versamento di ritenute alla fonte, IVA, Irpef e bollo auto dal 2008 al 2014, per un totale di € 303.481,00. Il contribuente aveva eccepito, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10088/34/2022, depositata il 21/09/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in base alla normativa sopravvenuta che ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo, condannando il contribuente al pagamento di € 8.000,00 di spese di lite.
L'appellante ha proposto appello parziale, in data 24.03.2023, con esclusivo riferimento alla condanna alle spese, ritenendola ingiusta sia per la novità normativa posta a fondamento della motivazione della sentenza, sia perché la controparte risultava difesa da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione piuttosto che da un avvocato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, in data 28.11.2023, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, sostenendo la legittimità della condanna alle spese secondo quanto previsto dalla normativa tributaria vigente e dalla giurisprudenza.
All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa veniva sottoposta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, il motivo di appello riguarda esclusivamente la richiesta di riforma della sentenza sul punto della condanna alle spese, che si ritiene ingiusta alla luce di un recente mutamento normativo e giurisprudenziale.
In particolare, il D.L. 146/2021 (art.
3-bis) ha modificato l'art. 12 del D.P.R. 602/1973, rendendo non più impugnabile l'estratto di ruolo. Segnala tuttavia l'appellante, come questa modifica sia però intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado. Afferma il contribuente come la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26283/2022, abbia confermato che il mutamento giurisprudenziale deve riflettersi sulla gestione delle spese di lite, permettendo una compensazione totale in casi di assoluta novità della questione giuridica.
Si contesta quindi la condanna alle spese perché, secondo l'art. 92 c.p.c. (e successive modifiche dopo la sent. Corte Cost. n. 77/2018), il giudice avrebbe dovuto compensare le spese vista la
“peculiarità” e “novità” della questione portata in giudizio.
Dal canto suo, l'Agenzia delle Entrate -Riscossione- sostiene, con il suo atto di controdeduzioni, che la sentenza di primo grado, che ha condannato il contribuente al pagamento delle spese, risulterebbe del tutto conforme alla legge. Anche se la normativa che rende inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo è entrata in vigore dopo l'inizio del giudizio, il giudice ha correttamente valutato che la controparte fosse comunque soccombente, atteso come “Nello specifico l'Agenzia delle entrate ha comunque prodotto in giudizio copia la notifica di atti successivi all'emissione delle cartelle (atti di pignoramento presso terzi) non impugnati dall'odierno opponente e resisi comunque definitivi” (cfr.: sentenza appellata).
Parte appellata afferma altresì, con motivazione condivisa da questa Corte, che risulta irrilevante il fatto che la difesa è stata svolta da un funzionario e non da un avvocato esterno, perché la normativa (art. 15 del d.lgs. 546/1992) prevede che, in questi casi, le spese si liquidano seguendo i criteri previsti per gli avvocati, ma con una riduzione del 20%. Questa posizione risulterebbe confermata dalla Cassazione (Cass. ord. n. 20590/21).
Esaminate le rispettive posizioni delle parti, si deve sottolineare come la condanna alle spese del ricorrente in primo grado, giustificate nella loro non esigua entità dal valore della causa pari a più di 300 mila euro, risulti fondata su di una motivazione che non risulta oggetto di doglianza in questo grado di giudizio da parte del contribuente e che quindi assume il valore di giudicato.
Ci si riferisce alla raggiunta dimostrazione da parte dell'Agenzia convenuta della regolarità della notificazione al contribuente di atti successivi all'emissione delle cartelle presupposte dal ruolo che non sono state impugnati tempestivamente e che dunque risultano definitivi, come evidenziato congruamente dall'Agenzia medesima.
In tale contesto e per tale ragione non risulta accoglibile l'appello del contribuente, pur risultando corretta, a parere di questa Corte, la doglianza relativa allo ius superveniens che secondo la migliore giurisprudenza di legittimità avrebbe consentito, in assenza della sopra menzionata argomentazione del giudice di prime cure, di poter compensare le spese di giudizio per la sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr.: CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 6588 depositata il 12 marzo 2025).
Con riferimento alle spese di questo grado di giudizio si ritiene di poter compensare le spese proprio in considerazione dell'argomentazione sopra riportata e per ultima svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado.